CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 20546/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. hapronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi iscritti al n. 5444/2020 proposti rispettivamente da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avv.to GIANCARLORODI; -ricorrente - eda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] A, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliati in Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 5444/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che li rappresentae difende; -ricorrenti - nonchéda [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro - tempore ; MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA; MINISTERO DELLA SALUTE e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, ciascuno in persona dei rispettivi Ministri pro - tempore , domiciliati in ROMA, pressola sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 47 55/2019 della CORTE D’APPELLO DI ROMAdepositatail 10/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 5444/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 10/7/2019, la Corte d’appello di Roma harigettato l’appello proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato la prescrizione del diritto esercitato dai ridetti ricorrenti ai fini della condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute edel Ministero dell’Economia e delle Finanze, al risarcimento dei danni subiti in ragione della tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento italiano delle direttive comunitarie concernenti il riconoscimentodel compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazioneuniversitaria; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha sottolineato come del tutto correttamente il primo giudice avesse accertato l’intervenuta prescrizione del diritto azionato dai ricorrenti, avutoriguardo alla decorrenza della prescrizione a far data dall’entrata invigore della legge n. 370/1999, in conformità all’insegnamento dell a giurisprudenzadi legittimità consolidatosi da tempo; avversola sentenza d’appello, con tre atti distinti, [OSCURATO:PERSONA] DiMeo, da un lato, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, dall’altro e, da ultimo, [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione sull a base, rispettivamente,di due, uno e due motivi d’impugnazione; laPresidenza del Consiglio dei ministri , il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economiae delle Finanze resistono con due distinti controricorsi ai ricorsiproposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], non Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 5444/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri svolgendo difese nei confronti del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] altri; latrattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis.1. c.p.c. ; ilPubblico Ministero non ha depositato conclusioni; CarloGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; consideratoche, preliminarmente,dev’essere disposta la riunione del secondo e d e l terzoricorso al primo, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.; con il primo motivo del proprio ricorso, [OSCURATO:PERSONA] censurala sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto comunitario e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso o tardivo recepimento di direttiv e comunitarienn. 75/362, 75/363, 82/76, 96/16 e 2005/36/CE nonché degli artt. 5 e 89 del Trattato CEE, della sentenza della Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], della sentenza della Corte di Giustizia europea del 24/1/2018 nella causa C - 616/16 (Presidenzadel consiglio c. Pantuso), nonché degli artt. 2934, 2935 e 2947c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.); conil secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 293 4, 2935 e 2947 c.c., nonché delle norme di diritto comunitario (in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c.); con l’unico motivo d’impugnazione proposto, [OSCURATO:PERSONA], unitamente agli altri ricorrenti con la stessa associati, censurano la sentenzad’appello per violazione e falsa applicazione delle norme e dei principiin materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivorecepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 5444/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri del Trattato CEE, dell’art. 10 Cost.; dell’art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea; dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, c.d. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre2000); delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C - 131/97)e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione dell’art. 1del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c. e degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), nonchédell’art. 11 della Legge n. 370/99 (in relazione al n. 3 dell’art.360c.p.c.); con i due motivi del proprio ricorso, [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenzaimpugnata per erronea o falsa appli cazione degli artt. 2934 e 2935 c.c., in relazione alle direttive comunitarie 16 giugno 1975/363/CEEe 26 gennaio 1982 n. 82/76/CEE, e per errata o falsa applicazionedi tali ultime direttive, nonché della legge n. 370/99; tuttie tre i ricorsi – nel loro complesso sostanzialmente diretti a contestare l’accertamento dell’intervenuta prescrizione delle pretese risarcitoriedagli stessi originariamente azionate – sono inammissibili; alriguardo, varrà evidenziare come, ai sensi dell’art. 360 - bis n. 1 c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato hadeciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutarel'orientamento della stessa; in particolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente,se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di cui all'art. 360 - bis , n. 1, Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 5444/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relat ivo ricorsoper cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 - 3, Ordinanzan. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02); nel caso di specie, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione della nomofilachia inaugurata con la decisione n. 10813/2011 di questa Corte, avendo dichiarato prescritto il diritto azionato, dopo avere accertato l’insussistenza di atti interruttivi del terminedi prescrizione, anteriori rispetto a quello di introduzione del giudizio; tra le diverse argomentazioni illustra te, i ricorrenti hanno evidenziatola questione del se un rimedio giurisdizionale possa essere considerato effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione esperibile, con le conseguenti ricadute sul termine di prescrizione, prima che sia i dentificato il soggetto passivamente legittimato e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda, sottolineando come tale questionedovrebbe essere sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia dell’UE, perché i princ ipi di cui alla decisione n. 10813/2011 non meriterebbero di essere considerati di generale applicazione, come emergerebbedal § 10.2. della medesima pronuncia che rilevava che la conclusioneaccolta avrebbe evitato di investire la Corte di Giustizia “di una esegesi dell'ordinamento internazionale interna al nostro ordinamento”; inaltri termini, secondo quanto prospettato dai ricorrenti, questa Corte,pur avendo lucidamente individuato il nocciolo essenziale della questione,avrebbe arrestato il proprio ra gionamento, ritenendo la data del27 ottobre 1999 già sufficiente a rigettare, nella fattispecie allora Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 5444/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri inesame, l'eccezione di prescrizione, mentre, invece, la situazione di incertezzasi sarebbe protratta (quanto meno) fino al 2011, cioè fino all'adozionedella legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 43 –secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancatorecepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell'art. 2947 c.c., e decorre dalla data in cui il fatto , dal quale sarebberoderivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato – con cui lo Stato italiano avrebbe messo a disposizione dei soggetti danneggiati dal suo inadempimento un sufficientemente certo e perciò effettivo rimedio giurisdizionaleidoneo a far decorrere il termine di prescrizione; alriguardo, osserva questo Collegio come la ragione assorbente su cui è basato il rigetto delle domande originariamente formulate dagli odierni ricorrenti si ri chiami, correttamente applicandolo, all'ormai consolidatoindirizzo di questa Corte, il quale ha chiarito che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamentointerno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale, decorrentedalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11, ha riconosciu to il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivo l'inadempimento soggettivo residuo(Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 1081 4, 10815 e 10816; Cass.31/08/2011,n. 17868; Cass. 20/03/2014, n. 6606; Cass. 15/11/2016, n.23199; Cass. 31/05/2018, n. 13758 e successive conformi);Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 5444/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri la descritta condotta statale ha definitivamente palesato l'adempimento soggettivamente parziale dello S tato per gli specializzandi che hanno iniziato i corsi anteriormente all'anno accademico 1991 - 1992, sicché, al di là del perdurare degli effetti di tale inadempimento per gli altri (non destinatari della disciplina in parola), la ragionevole cristallizzazi one derivante dall'opzione esercitata, rispetto all'astratta possibilità di un ripensamento normativo, onerava della reazione i pretermessi, innescando la decorrenzaestintiva prescrizionale; perle medesime ragioni, non può rilevare la diversa quantificazione della remunerazione, e il suo differente regime discrezionalmente determinatidallo Stato con il D.Lgs. n. 368 del 1999, attuato dall'anno accademico2006-2007 (Cass. 14/03/2018, n. 6355); le difese dei ricorrenti sostengono che la pronunci a n. 10813 del 2011aveva preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformitàcomunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezionedi prescrizione, e che, in vece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte avrebbe escluso quelle incertezze inibentila decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa, la naturadell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana, il termine di prescrizione,la sua decorrenza, la determinazione della legittimazione passiva(se solo lo Stato o meno); dettiargomenti - come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare (cfr. tra decisioni più recenti, ex plurimis , Cass.31/03/2021,n. 8843) - sono del tutto infondati e, comunque, inidonei Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 5444/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri a produrre un ripensamento dello stabile orientamento nomofilattico richiamato,per un verso, confermato successivamente al 2011, e, per altroverso, tale da non potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione diprescrizione, secondo quanto obiettato dai ricorrenti, perché: 1) la questione della giurisdizione non incide sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato,di interrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che non necessita di iniziative giurisdizionali, ben potendo avvenire stragiudizialmente; 2) la qualificazione, in termini aquiliani ovvero da inadempimento dell'obbligazione, della responsabilitànon ha spiegato effetti sulla determinazione del dies a quo del termine di prescrizione; 3) la legittimazione passiva - stante cheè dello Stato in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendouna mera irregolarità, sanabile ai sensi della L. n. 260 del 1958,art. 4 (Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649) , sicché solo se direttaesclusivamente nei confronti della Università l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass. 25/07/2019, n. 20099) - nella fattispecienon emerge, né è dedotta, un'eventuale attività interruttiva neiconfronti dell'ente universitario o di altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazionestatale e non nell'autonomia universitaria; la richiesta di sottop osizione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale non appare meritevole di accoglimento,per le ragioni già illustrate, condivise da altre decisioni Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 5444/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri di questa Corte (cfr. Cass. 13/12/2021, n. 39421) e che sono sintetizzabili come segue: non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell'ordinamento interno impediva agli odierni ricorrentidi promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del dannoda tardiva attuazione delle direttive comunitarie; nessun dubbio potevasussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno(lo Stato) e qualsiasi eventuale incertezza circa l'individuazione delgiudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della pr escrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumentodel regolamento di giurisdizione; rispetto a tale consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo confermato anche da Sez.U, Sente nza n. 17619 del 31/05/2022 ) , gli odierni ricorrenti hanno sostanzialmente omesso di confrontar si in termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissenso attraverso il richiamodi precedenti giurisprudenziali di merito non adeguatamente argomentati,o di fonti normative da ritenersi non decisive o pertinenti; sullabase di tali p remesse, dev’essere dato atto dell’inammissibilità ditutti e tre i ricorsi; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; ritieneil Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processuali ai fini dell’accoglimento dell’istanza ava nzata dall’Avvocatura Generale dello Stato in ordine alla condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., tenuto conto del carattere largamente consolidato della giurisprudenza di legittimità formatasi Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 5444/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sulle questioni dallo stesso dedotte in questa sede: risarcimento liquidatocome da dispositivo; dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte di tutti i ricorrenti, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unifi cato pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiarainammissibili tutti i ricorsi e condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al rimborso, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate, per ciascuno dei due ricorrent i , in complessivi euro 2.200,00, oltre alle speseeventualmente prenotate a debito. Condanna D