CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 04013/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il suo reclamo avverso il decreto, 22 ottobre 2019, con cui il Ministro della Giustizia aveva prorogato nei suoi confronti la sospensione dell'applicazione delle regole del trattamento penitenziario ordinario ai sensi dell'art. 41-bis, commi 2 e 2-bis, legge n. 354 del 1975. Con un unico articolato motivo denunzia violazione di legge (art. 41-bis ord. pen. e 125 cod. proc. pen.), affermando che non era stata presa in considerazione la deduzione difensiva relativa al fatto che il ricorrente era sottoposto al regime differenziato da circa 20 anni; che tale lasso temporale ben poteva, anzi doveva essere considerato, unitamente ad altri fattori (la risalenza della condotta partecipativa ad un periodo non successivo agli anni novanta, l'assenza di ulteriori successivi addebiti, gli esiti affatto positivi del trattamento rieducativo carcerario), quale elemento deponente per il venir meno dell'attualità del pericolo che il regime intende prevenire, secondo una logica non meramente presuntiva; che, nel caso in esame, nessuna valutazione critica era stata effettuata dal Tribunale sulla specifica ed individuale condizione del ricorrente, riducendosi la motivazione ad affermazioni di stile, prive di base fattuale e non ancorate a concreti elementi di novità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile. 2. La giustificazione della decisione del Tribunale non è affatto mancante e neppure carente o apparente, ma appare anzi amplia e conforme ai principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, avendo motivatamente affermato che doveva ritenersi persistente la pericolosità qualificata e la capacità del sottoposto di mantenere collegamenti con l'associazione criminale d'appartenenza sulla scorta degli specifici elementi indicati nel decreto ministeriale, costituiti: - dalla allarmante biografia giudiziaria del ricorrente, in espiazione della pena dell'ergastolo, determinata dal provvedimento di cumulo del 21 settembre 2018 in relazione alle condanne inflittegli per i reati di associazione di stampo mafioso, estorsioni aggravate, plurimi omicidi aggravati e altro; - dal ruolo di rilievo svolto nell'ambito del sodalizio di appartenenza, essendo risultato un elemento di spicco di una delle più importanti famiglie di [OSCURATO:PERSONA]; responsabile dell'intera provincia di Agrigento e investito di tale carica direttamente da [OSCURATO:PERSONA]; promotore della feroce guerra condotta contro gli stiddari, culminata con l'azzeramento del gruppo criminale avversario, decimato dai numerosi omicidi decretati dallo stesso Fragapane; concreto ausiliatore della latitanza di [OSCURATO:PERSONA], nascosto per un apprezzabile lasso temporale nelle sue vaste proprietà; - dalla perdurante operatività della cosca di appartenenza, mostratasi in grado di riorganizzarsi ed adattarsi alla scomparsa e agli arresti dei capimafia; - dall'attivismo criminale della famiglia iFragapane e in particolare dei figli del ricorrente, Stefano e Francesco: il primo destinato a succedere al padre nella posizione di vertice, ma tratto in arresto in altra operazione antimafia; il secondo -alla stregua degli elementi acquisiti da recenti investigazioni relative ad attività criminali del 2018- risultato essere promotore e capo del mandamento c.d. della Montagna, raggiunto da ordinanza di custodia cautelare e risultato veicolare, anche durante la detenzione, messaggi e istruzioni funzionali all'operatività del sodalizio; - dalla mancata emersione di elementi sintomatici di dissociazione e di recupero ai valori della legalità, avendo il ricorrente continuato a negare di aver commesso i reati, per i quali è in espiazione di pena, e attribuito le condanne riportate alle false accuse dei collaboratori di giustizia, così mostrando una condotta intramuraria, caratterizzata da un'evidente chiusura all'approfondimento personologico. Il Tribunale non s'è affatto limitato, dunque, a rifarsi alle plurime indicazioni fornite a giustificazione delle precedenti proroghe del regime differenziato, ma ha correttamente rimarcato che era assente qualsivoglia elemento da cui indurre un mutamento del ruolo e della posizione del ricorrente nella cosca e dalla assenza di suoi comportamenti in conflitto con detta appartenenza, dalla mancanza cioè di un effettivo e affidabile indicatore di un suo allontanamento dal contesto mafioso di provenienza, ancora estremamente operativo e nel quale aveva ricoperto un ruolo apicale, anche gli esiti del trattamento non attestando alcuna reale revisione critica del passato delinquenziale. 3. Il ricorso è dunque manifestamente infondato laddove afferma erroneamente applicata la legge penitenziaria e mancante - o apparente - la motivazione sulla esistenza di elementi capaci di giustificare la proroga e si risolve per il resto in censure sulla adeguatezza e compiutezza della motivazione, non consentite nell'ipotesi in esame, riservata al sindacato sulla violazione di legge. Potendosi qui solo aggiungere che nessun rilievo assume la dedotta mancata emersione di elementi di novità, essendo quelli considerati gli stessi posti a base dei precedenti provvedimenti: l'argomento speso si fonda sull'errata equiparazione tra attualità, ovvero perduranza, della capacità di collegamenti con l'ambiente mafioso di provenienza e necessità che siffatto perdurante pericolo sia assistito ogni volta da prove nuove. Quello che la misura disposta tende a prevenire, al momento della sua applicazione, è difatti la possibilità che tali collegamenti o contatti avvengano. La legittimità della sua proroga non può, pertanto, che essere parametrata alla capacità del detenuto di riprendere detti contatti, che l'utile pregressa applicazione del regime speciale si presume, e si vuole, abbia forzosamente interrotto; quello che occorre, dunque, non è che vi siano fatti nuovi che dimostrino il perdurante collegamento, ma che «il pericolo che il condannato abbia contatti con associazioni criminali o eversive non è venuto meno», ovverosia che non vi siano elementi sopravvenuti idonei ad escludere «la persistente capacità del condannato di tenere contatti con le organizzazioni criminali» (C. cost. n. 417 del 2004). 4. Per le superiori considerazioni il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile e alla relativa declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in curo 3.000,00. P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 luglio 2021 A Il\ nsi