CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 30252/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente [OSCURATO:PERSONA] nelprocedimento iscritto al n. 2636 / 20 2 3 R.G. tra : AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – per la correzione di errore materialenell'ordinanza n. 19381/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/06/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 21/09/2023 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] UFFICIORilevato che: - c on ordinanza n. 19381/2022 depositata in data 16/06/2022 la Corte procedeva alla correzione di un errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 5071/2022 depositata in data 16/02/2022, resa sul ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTR della Lombardia confermativa della sentenza della CTP di Lecco che aveva annullato il provvedimento di riliquidazione d’imposta adottato dall’ufficio. In particolare, la Corte rigettava il ricorso compensando le spese; -il procedimento di correzione di errore materiale d’ufficio di detta ordinanza n. 19381/2022 è stato fissato per la camera di consiglio del 21/09/2023. Considerato che: - l’ordinanza n. 19381/2022 provvede alla correzione di errori materiali contenuti nell’ordinanza n. 5071/2022, pubblicata in data 16/02/2022, relativamente al contenzioso tra l’Agenzia delle Entrate e la società [OSCURATO:SOCIETA]., contenzioso iscritto al n. RG 1645/2020; - a sua volta il dispositivo dell’ordinanza n. 19381/2022 reca un evidente errore materiale nella parte in cui indica, qual e ordinanza da correggere , l’ordinanza n. 5971/2022anziché l’ordinanza n. 5071/2022; -tale errore può essere emendato mediante il procedimento di correzione di errore materialedi ufficio; P.Q.M. a correzione dell’ordinanza n. 19381/2022, pubblicata in data 16/06/2022 , dispone che nel dispositivo,ove è scritto ordinanza n. 5971/2022, si legga ed intendasempre ordinanza n. 5071/2022 . Manda alla cancelleria per le annotazioni di l