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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 31741/2024

Testo disponibile della fonte

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to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 16759-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso il DECRETO n. 294 / 20 2 3 del [OSCURATO:PERSONA], depositatoil [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 6/11/2024; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il giudice delegato, a parziale accoglimento della domanda, ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione per la somma di €. 30.000,00, in collocazione chirografaria.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione allo stato passivo che il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha respinto.Ric. 2023n. 16759, Sez. 1 , C.C. d el 6 novembre 2 0 2 4

1.3. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.

1.4. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha l amenta t o la violazione e la falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) delle norme di diritto ex art. 113 c.p.c., artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 e 1370 c.c. nonché dell’art. 55 l.fall.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrenteha lamentato la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n.3 c.p.c.) avendo il Tribunale fatto erronea applicazione dell’art.2943 c.c., oltre che per manifesta illogicità della motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.).

3.1. Il ricorso per cassazione non risulta essere stato notificato.

3.2. L'onere di prova re l'osservanza del termine d'impugnazione e quindi la sua tempestività, incombe, del resto, sulla parte impugnante sicché il mancato assolvimento, come nel caso in esame, di tale onere comporta che il ricorso per cassazione dev’essere valutato quale già carente di un requisito di ammissibilità.

3.3. L’intimato, d’altro canto, non ha provveduto a notificare il controricorso né ha depositato memoria o svolto in giudizio attività difensiva che attestasse l’avvenuta notifica, nel termine, del ricorso per cassazione.

3.4. Il ricorso è, dunque, improcedibile.

3.5. Nulla per le spese di lite.

3.6. La Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte Ric. 2023n. 16759, Sez. 1 , C.C. d el 6 novembre 2 0 2 4 delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso; dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012,della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 16759-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso il DECRETO n. 294 / 20 2 3 del [OSCURATO:PERSONA], depositatoil [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 6/11/2024; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il giudice delegato, a parziale accoglimento della domanda, ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione per la somma di €. 30.000,00, in collocazione chirografaria. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione allo stato passivo che il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha respinto.Ric. 2023n. 16759, Sez. 1 , C.C. d el 6 novembre 2 0 2 4 1.3. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha l amenta t o la violazione e la falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) delle norme di diritto ex art. 113 c.p.c., artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 e 1370 c.c. nonché dell’art. 55 l.fall. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrenteha lamentato la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n.3 c.p.c.) avendo il Tribunale fatto erronea applicazione dell’art.2943 c.c., oltre che per manifesta illogicità della motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.). 3.1. Il ricorso per cassazione non risulta essere stato notificato. 3.2. L'onere di prova re l'osservanza del termine d'impugnazione e quindi la sua tempestività, incombe, del resto, sulla parte impugnante sicché il mancato assolvimento, come nel caso in esame, di tale onere comporta che il ricorso per cassazione dev’essere valutato quale già carente di un requisito di ammissibilità. 3.3. L’intimato, d’altro canto, non ha provveduto a notificare il controricorso né ha depositato memoria o svolto in giudizio attività difensiva che attestasse l’avvenuta notifica, nel termine, del ricorso per cassazione. 3.4. Il ricorso è, dunque, improcedibile. 3.5. Nulla per le spese di lite. 3.6. La Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte Ric. 2023n. 16759, Sez. 1 , C.C. d el 6 novembre 2 0 2 4 delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso; dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012,della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso
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