CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04944/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La decisione impugnata è stata pronunziata il 3 marzo 2021 dal Tribunale del riesame di Catanzaro, che ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per essere gravemente indiziato di truffa ai danni dell'INPS e dell'agenzia di lavoro interinale [OSCURATO:SOCIETA]., aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. All'indagato, più precisamente, sono contestati — in concorso — episodi di truffa realizzati attraverso la somministrazione a favore dell'Agenzia agricola "[OSCURATO:PERSONA]" di operai fittiziamente assunti in massa a decorrere dall'ottobre 2018 dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Ricorre per cassazione l'indagato a mezzo del suo difensore di fiducia, affidandosi a otto motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso deduce nullità del provvedimento impugnato per equivocità della sua data, indicata nel 2-3-marzo, mentre l'udienza di discussione dinanzi al Tribunale del riesame si era tenuta il 9 marzo 2021. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta nullità del provvedimento impugnato ex artt. 13, comma 1, 2 e 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen. perché la difesa non aveva potuto esaminare «integralmente e dall'originale le prove a base dell'atto custodia/e». 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta l'omessa notifica a mezzo ufficiale giudiziario dell'ordinanza cautelare, essendo errata ogni forma alternativa. 2.4. Il quarto motivo di ricorso riguarda l'arresto dell'imputato, che sarebbe viziato perché nessuna delle operazioni di polizia giudiziaria prodromiche alla notifica era avvenuta alla presenza del suo difensore. 2.5. Il quinto motivo di ricorso (denominato 1. nel ricorso, che riprende ex novo la numerazione) lamenta nullità dell'ordinanza impugnata con riferimento all'art. 628, comma 1 e comma 3 n. 1) (non è specificato di quale codice, n.d.e.). Si legge nel ricorso che Falbo non era mai stato intercettato, né pedinato insieme ai coindagati e che Leo sarebbe nome riferibile ad altro soggetto. I nomignoli Cip e Ciop, con cui il Tribunale del riesame ha identificato Falbo ed Antolino, si riferiscono a quest'ultimo ed al cugino [OSCURATO:PERSONA]. Le intercettazioni che riguardano Falbo erano state male interpretate. Per finire, il ricorrente trascrive delle dichiarazioni che riassumono la ricostruzione dei fatti dell'indagato. 2.6. Il sesto motivo di ricorso (che reca il n. "4") lamenta insufficienza degli elementi dimostrativi dell'associazione per delinquere 2.7. Con il settimo motivo di ricorso (nuovamente denominato "1.") il ricorrente sostiene che mancherebbe sia l'attualità delle esigenze cautelari specialpreventive e difetterebbe il pericolo di fuga. Difetterebbe — conclude il ricorrente — anche uno scrutinio sull'adeguatezza di misure meno afflittive. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha insistito per l'inammissibilità del ricorso, osservando che: - la questione relativa all'inesattezza della data di emissione dell'ordinanza risulta pretestuosa, trattandosi di un mero refuso; - quanto al profilo della mancata esibizione dell'integrale materiale probatorio posto alla base della misura custodiale, la censura è generica; - manifestamente infondata è la doglianza relativa alla mancata notifica al difensore dell'ordinanza applicativa della misura, data l'irrilevanza, sulla tenuta del provvedimento cautelare, della mancata notifica dell'avviso di deposito;- generica risulta l'eccezione di nullità dell'ordinanza relativa all'asserita mancata partecipazione del difensore alle attività prodromiche alla notifica all'indagato dell'arresto; - nel merito, le censure difensive concernenti la responsabilità dell'indagato, la sussistenza dell'associazione, nonché la sussistenza delle esigenze cautelari sono generiche e meramente ripropositive di temi già adeguatamente vagliati dal Tribunale del riesame. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Prima di andare oltre nell'esame dei singoli argomenti di censura, il Collegio deve rilevare che l'intero ricorso è male impostato perché quasi mai denunzia, neanche implicitamente, i vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., argomentando sempre le proprie censure in termini di "nullità" Venendo al primo motivo di ricorso, esso deduce nullità del provvedimento impugnato per equivocità della sua data, indicata nel 2-3-marzo, mentre l'udienza di discussione dinanzi al Tribunale del riesame si era tenuta il 9 marzo 2021. Orbene, non sussiste alcuna "nullità" del provvedimento impugnato legata alle date dell'udienza, del dispositivo e del provvedimento cautelare depositato. Quanto alla prima, l'esame degli atti del procedimento, possibile in ragione della natura processuale della doglianza, ha condotto ad appurare che il verbale dinanzi al Tribunale del riesame reca la data del 4 marzo 2021, mentre il dispositivo vede annotata la data "4-8 marzo 2021", mentre niente induce a ritenere — come invece affermato dal ricorrente — che l'udienza si fosse tenuta il 9 marzo 2021. Quanto alla doppia indicazione della data posta in calce al dispositivo depositato, evidentemente la decisione finale non è stata assunta il giorno dell'udienza ma — come possibile, purché sia rispettato il termine di cui all'art. 309, comma 9, primo periodo, cod. proc. pen. — qualche giorno dopo. Quanto alla data collocata in calce all'ordinanza depositata — «2-3 marzo 2020» — si tratta, con tutta evidenza, di un refuso, in quanto il deposito sarebbe addirittura di più di un anno anteriore rispetto alla data dell'udienza e del deposito del dispositivo. 2. Il secondo motivo di ricorso — che lamenta nullità del provvedimento impugnato ex artt. 13, comma 1, 2 e 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen. perché la difesa non aveva potuto esaminare «integralmente e dall'originale le prove a base dell'atto custodia/e» — è inammissibile siccome aspecifico rispetto all'enunciato dedicato al tema nell'ordinanza impugnata. Quest'ultima ha sancito la genericità della doglianza allora posta, dal momento che non erano specificati gli atti rispetto ai quali alla difesa non sarebbe stato consentito l'accesso e perché non corredata da copia delle istanze depositate. Ebbene, il ricorrente ha perseverato nell'impostazione già censurata dal Tribunale del riesame, tiuuse~erite ornettendi, k 1-1pcifien7R5rsi m linAlioni indicate nell'orglinanz? impugnata. E tanto già basterebbe per reputare non ammissibile l'impugnativa. li Collegio aggiunge che è anche errata l'indicazione delle norme violate, giacché le Sezioni Unite, nella sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 (n.m. sul punto), hanno ribadito che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione (come già affermato da Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551). A sostegno di questa conclusione, il massimo Consesso ha osservato che l'inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale. 3. Il terzo motivo di ricorso — che denunzia l'omessa notifica a mezzo ufficiale giudiziario dell'ordinanza cautelare è inammissibile siccome manifestamente infondato Il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione degli insegnamenti di questa Corte, secondo cui l'omessa notifica al difensore, ex art. 293, comma 3, cod. proc. pen., dell'avviso di deposito dell'ordinanza che, a norma dell'art. 27 cod. proc. pen., ha disposto la misura, non determina la perdita di efficacia del provvedimento, caducazione che scaturisce solo dalla sua mancata tempestiva conferma da parte del giudice competente (Sez.5, n.14698 de118/12/2019, dep. 2020, Rv.279078). Tale precedente, perfettamente aderente al caso di specie, nel quale l'ordinanza genetica era stata emessa ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., si iscrive nel più generale principio, pure affermato da questa Corte, della non incidenza, sulla tenuta del provvedimento cautelare, dell'omessa notifica dell'avviso di deposito di cui all'art.293, comma 3, cod. proc. peli., siccome refluente sulla sola decorrenza dei termini per proporre l'impugnazione (Sez. 6, n. 13421 del 05/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.275983); coerente con questa affermazione è la conclusione cui pure è giunta questa Corte circa l'irrilevanza, in termini di inefficacia, della misura cautelare, del mancato avviso di deposito dell'ordinanza prima dell'effettuazione dell'interrogatorio di garanzia (Sez. 6, n. 13309 del 22/02/2018, Miceli, Rv. 272734).4. Il quarto motivo di ricorso — che lamenta vizi dell'arresto» dell'indagato — è inammissibile perché non chiarisce a quale atto si riferisca la doglianza (considerato che l'indagato era stato non già arrestato in flagranza, ma sottoposto a fermo) e non è autosufficiente, in quanto non allega il verbale dell'atto cui si riferisce. Peraltro, ove si riferisse all'esecuzione del fermo, va segnalato che esso è tema estraneo alla vicenda cautelare oggetto di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., attenendo alla fase precautelare, il cui provvedimento conclusivo — l'ordinanza di convalida del fermo — è suscettibile non già di riesame, ma di ricorso per cassazione. 5. Il quinto motivo di ricorso — che contesta lo scrutinio del Collegio de libertate circa la gravità indiziaria — è inammissibile perché tende ad ottenere un'interpretazione alternativa degli atti investigativi, che non può trovare spazio nel giudizio di legittimità. Riguardo all'approccio nella valutazione del ricorso, il Collegio accede all'esegesi — fatta propria anche dalle Sezioni Unite — secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Nel solco di questo non corretto argomentare, si pone anche la richiesta di revisionare l'interpretazione delle intercettazioni, che è in antitesi con la giurisprudenza di questa Corte, univocamente orientata a ritenere che «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; in termini, ex multis, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389). Il motivo in esame, infine, è inammissibile anche in quanto privo di specificità censoria rispetto alle argomentazioni dedicate dal Collegio della cautela ad illustrare gli indicatori di una sua partecipazione consapevole all'insieme delle condotte illecite (la partecipazione all'incontro del 10.1.19 e la centralità del suo ruolo all'interno di [OSCURATO:SOCIETA].) 6. Il sesto motivo di ricorso è radicalmente inammissibile siccome aspecifico e manifestamente infondato perché discute di una partecipazione associativa, ancorché Falbo non sia sottoposto a misura cautelare per il reato di cui all'art. 416 o 416-bis cod. pen. 7. Anche il settimo motivo di ricorso — diretto a contestare il giudizio circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere — è inammissibile siccome manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, pare non avvedersi che la misura cautelare è stata emessa per reato aggravato ex art. 416bis.1 cod. pen., il che rende operative sia la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari che quella di adeguatezza della sola custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ancorché entrambe relative. Ebbene, nel caso di specie non vi è alcun fattore positivo che induca ad escludere la validità di tali presunzioni, giacché il tempo trascorso tra i fatti e l'applicazione della misura cautelare di cui si discute è di soli due anni ed il Tribunale del riesame ha evidenziato la spregiudicatezza di Falbo nell'avere sfruttato la propria posizione lavorativa, oltre che la sua disinvoltura nell'intessere rapporti con il capo clan [OSCURATO:PERSONA]. La collocazione dell'indagato all'interno del medesimo contesto delinquenziale e l'attivismo della cosca, poi, hanno giustificato la custodia in carcere, perché l'indagato potrebbe ripristinare rapporti con l'ambiente malavitoso e prestare il suo contributo in forme diverse, nonostante il licenziamento dalla Alma. Si tratta di argomentazioni prive di tratti di manifesta illogicità, che il ricorso non ha puntualmente smentito, il che lo rende, in parte qua, manifestamente infondato. 8. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). 9. Giacché dal presente provvedimento non discende la rimessione in libertà del detenuto, si dispone che la Cancelleria effettui gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla canc