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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 45219/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto indicato in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, sulla richiesta del Pubblico ministero, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del medesimo Giudice per le indagini preliminari in data 3 marzo 2017 (divenuta irrevocabile il giorno 22 febbraio 2019), ritenendo sussistenti i presupposti di legge.

2. Avverso l'indicato provvedimento il condannato propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, essendo stata la revoca del beneficio disposta de plano, in violazione della regola procedimentale che impone il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte osserva che il ricorso è fondato. rw(mli,,er

2. Il provvedimento impugnato ha effettivamente violato i parametri di riferimento.

La giurisprudenza consolidata di questa Corte è nel senso che nel procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva, disciplinato dall'art. 674 cod. proc. pen., si debba osservare quanto stabilito dall'art. 666 cod. proc. pen. (tra le molte: Sez. 3 n. 1439 del 16/12/2005, Sela, Rv. 233317; Sez. 1 n. 20290 del 06/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239994).

Tale norma, inserita tra le disposizioni generali sulla esecuzione, ha infatti la precipua funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione, essendo tassativamente previste dagli artt. 667, 672 e 676 cod. proc. pen. le ipotesi in cui quel giudice provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, ai sensi dell'art. 667 cod. proc. pen., comma 4.

3. Nella fattispecie in esame, il giudice dell'esecuzione non ha fissato l'udienza in camera di consiglio sull'istanza del Procuratore della Repubblica di revoca della sospensione condizionale della pena e l'ordinanza, emessa all'esito del procedimento illegittimamente trattato senza la necessaria partecipazione delle parti, è affetta da nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, dato che essa comporta l'omessa citazione dell'imputato (recte del condannato) e l'assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.

S'impone, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, in funzione di giudice 2 per l'esecuzione, per nuovo giudizio nel rispetto dell'art. 666, commi 3 e ss., cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, sulla richiesta del Pubblico ministero, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del medesimo Giudice per le indagini preliminari in data 3 marzo 2017 (divenuta irrevocabile il giorno 22 febbraio 2019), ritenendo sussistenti i presupposti di legge. 2. Avverso l'indicato provvedimento il condannato propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, essendo stata la revoca del beneficio disposta de plano, in violazione della regola procedimentale che impone il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte osserva che il ricorso è fondato. rw(mli,,er 2. Il provvedimento impugnato ha effettivamente violato i parametri di riferimento. La giurisprudenza consolidata di questa Corte è nel senso che nel procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva, disciplinato dall'art. 674 cod. proc. pen., si debba osservare quanto stabilito dall'art. 666 cod. proc. pen. (tra le molte: Sez. 3 n. 1439 del 16/12/2005, Sela, Rv. 233317; Sez. 1 n. 20290 del 06/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239994). Tale norma, inserita tra le disposizioni generali sulla esecuzione, ha infatti la precipua funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione, essendo tassativamente previste dagli artt. 667, 672 e 676 cod. proc. pen. le ipotesi in cui quel giudice provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, ai sensi dell'art. 667 cod. proc. pen., comma 4. 3. Nella fattispecie in esame, il giudice dell'esecuzione non ha fissato l'udienza in camera di consiglio sull'istanza del Procuratore della Repubblica di revoca della sospensione condizionale della pena e l'ordinanza, emessa all'esito del procedimento illegittimamente trattato senza la necessaria partecipazione delle parti, è affetta da nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, dato che essa comporta l'omessa citazione dell'imputato (recte del condannato) e l'assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. S'impone, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, in funzione di giudice 2 per l'esecuzione, per nuovo giudizio nel rispetto dell'art. 666, commi 3 e ss., cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste.
Decreto Cassazione n. 45219/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris