CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 24633/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della C(:)RTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Investita del giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento limitatamente al trattamento sanzionatorio decretato da Sez. 1, n. 26598 del 16/09/2020, la Corte di appello di Genova, con sentenza deliberata il 03/02/2021, ha accolto il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. proposto dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, e ha quindi ridotto la pena applicata in primo grado per il reato di cui all'art. 12, comma 3, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, ad anni 1 di reclusione ed euro 20 mila di multa (pena base anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 30 mila di multa, ridotta alla pena finale per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, prevalenti sulle aggravanti). Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. Il decreto di citazione è stato notificato il 14/12/2020 all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ma per il giudizio di appello l'imputato aveva nominato quale difensore di fiducia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], al quale il decreto di citazione non è stato notificato. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decrel:o-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Dagli atti trasmessi a questa Corte, al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risull:a che la nomina in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è intervenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia successivamente alla notifica del decreto di citazione, che, pertanto, non doveva essergli notificato (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 30185 del 22/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279858). Peraltro, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza del processo tanto è vero che, il 28/01/2021 ha avanzato la proposta di concordato accolta dalla Corte di appello. Alla declaratoria d'inannmissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d