CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 26005/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.i.p. del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Bari ha rigettato l'istanza di restituzione nel termine per impugnare formulata da STEA [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., con riferimento al decreto penale di condanna al pagamento di Euro 11.650 di multa, emesso nei suoi confronti in data 30/10/2015 dal G.i.p. del Tribunale di Bari, in relazione al reato continuato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, Il G.i.p. ha osservato che - diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, secondo cui egli era venuto a conoscenza del provvedimento solo nel gennaio 2022, in occasione della richiesta di certificato del casellario - il decreto penale era stato notificato a mani proprie in data 24/01/2018 con firma del ricevente "[OSCURATO:PERSONA]". In tale quadro, il G.i.p. ha ritenuto irrilevante sia il fatto che l'ufficiale giudiziario non avesse indicato anche il secondo nome del ricorrente, sia che quest'ultimo avesse prodotto una sottoscrizione a lui asseritamente riconducibile, e diversa da quella apposta sulla cartolina: ha invero espresso adesione all'indirizzo secondo cui la nullità di una notificazione non può essere dichiarata sul solo presupposto che una parte ne deduca la falsità di quanto attestato, senza fornire la prova del delitto di falso commesso dal pubblico ufficiale notificatore. Su tali basi, il G.i.p. ha ritenuto di non poter valutare liberamente l'atto di notificazione, per il suo carattere fidefacente. 2. Ricorre per cassazione lo STEA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si censura l'ordinanza per non aver adeguatamente valutato la condotta del ricorrente dopo essere venuto a conoscenza della condanna riportata dal certificato penale: egli - tra l'altro in possesso delle ricevute dei versamenti oggetto di contestazione - non si era infatti limitato a disconoscere la sottoscrizione, apposta sulla relata di notifica del decreto penale, per la incompletezza del nominativo ("[OSCURATO:PERSONA]" in luogo di "[OSCURATO:PERSONA]"), ma aveva anche proposto querela contro ignoti (allegata all'istanza di remissione in termini) fornendo una scrittura di comparazione avente data certa anteriore a quella della notifica del decreto penale. Il difensore richiama, a sostegno della fondatezza dell'istanza, alcuni precedenti giurisprudenziali aventi ad oggetto l'onere di allegazione gravante sul soggetto richiedente la rimessione in termini. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo un consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, «in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione» (Sez. 4, n. 33458 del 21/06/2018, Biagi, Rv. 273427 - 01. In senso conforme, cfr. ad es. Sez. 3, n. 35443 del 01/07/2016, Rispoli, Rv. 267875 - 01, secondo al quale «in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 11, L. 28 aprile 2014, n. 67, il giudice è tenuto a verificare, sulla base di idonee allegazioni dell'interessato sulle ragioni della mancata conoscenza e in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che questi non abbia avuto tempestiva effettiva conoscenza del provvedimento; ne deriva che il mancato superamento di una situazione di obiettiva incertezza in ordine a tale conoscenza impone di disporre la restituzione nel termine per l'opposizione»). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, deve osservarsi che lo STEA ha assolto al proprio onere di allegazione, non essendosi limitato a disconoscere la sottoscrizione apposta sulla relata di notifica del decreto penale, sulla sola base della incompletezza della sottoscrizione medesima: il ricorrente ha proposto querela contro ignoti offrendo in comparazione la firma apposta in sede di rilascio della carta di identità (anteriormente alla notifica contestata), e sollecitando approfondimenti peritali sul punto. Il G.i.p. avrebbe conseguentemente dovuto confrontarsi con tali allegazioni, che sono state invece ritenute irrilevanti. Da ciò consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari. Così deciso