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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02117/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Torino in data 27/9/2021 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv.

V. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino riformava parzialmente la decisione del Gup del Tribunale di Alessandria che, in data 10/12/2020, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto il Rampone colpevole dei delitti di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e metalli preziosi di provenienza delittuosa nonché di più condotte di riciclaggio ascritte al capo B) e, esclusa la qualifica di organizzatore, rideterminava la pena nella misura di anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 5.600,00 di multa.2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 648 bis cod. pen. e il vizio di motivazione con riguardo alla condanna del ricorrente per gli episodi di riciclaggio ascritti al capo B) nonostante la mancata individuazione del reato presupposto.

La difesa segnala che nell'odierno processo non sono emersi elementi utili ad individuare il reato presupposto del riciclaggio dell'oro ascritto al prevenuto né gli organi inquirenti risultano aver effettuato indagini al riguardo.

Le sentenze di merito sostengono che l'oro trasferito in Svizzera dal Rampone e dai correi sarebbe stato acquistato nella zona del napoletano e in provincia di Arezzo senza che, tuttavia, gli asseriti fornitori siano mai stati sentiti in ordine al possesso delle quantità di metallo prezioso ceduto né siano state effettuate perquisizioni nei loro confronti.

La difesa sottolinea che, secondo la giurisprudenza di legittimità, al fine della configurabilità del delitto di riciclaggio è necessario che il delitto presupposto sia individuato quantomeno nella tipologia e la mancanza di elementi utili a tal fine risulta riconosciuta dal Gup che ha emesso la sentenza di patteggiamento nei confronti dei coimputati, il quale ha applicato l'attenuante di cui all'art. 648bis, comma 3, cod.pen. proprio per l'impossibilità di appurare con esattezza la provenienza dell'oro di cui al capo B).

Aggiunge il ricorrente che la motivazione resa in proposito dai giudici di merito è apparente in quanto fa leva su mere ipotesi di reato, valorizzando semplici sospetti circa la provenienza illecita del metallo prezioso riciclato mentre alcuna valenza può riconoscersi al riferimento operato al procedimento definito dall'A.g. di Milano n. 22506/2015, avente ad oggetto vicende di compravendita di oro in nero da parte di Banco 77 che si collocano in epoca successiva ai fatti a giudizio; 2.2 il vizio di motivazione con riguardo alla conferma del giudizio di responsabilità del Rampone per tutte le ipotesi di riciclaggio contestate al capo B), afferenti le fittizie esportazioni effettuate, secondo l'accusa, dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 25/3/2013 con l'utilizzo di aeromobili della [OSCURATO:PERSONA] e dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di Dubai nei confronti della società Zero 11SA.

La difesa lamenta che la Corte territoriale ha disatteso le doglianze difensive condensate nel terzo motivo di gravame con motivazione illogica in quanto le fatture di vendita dell'oro relative al periodo in contestazione sono state acquisite agli atti sebbene la sentenza impugnata ne abbia omesso la valutazione, negando la circostanza; 2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648 bis, comma 3, cod.pen. nonostante l'avvenuta concessione della stessa in favore dei correi che hanno patteggiato e l'incompatibilità logica tra le due decisioni fondate sul medesimo compendio probatorio.

Il difensore deduce ulteriormente che la Corte di merito ha incongruamente ritenuto alla base del diniego l'assenza di indicazioni da parte del ricorrente circa la natura dei reati presupposti, di fatto propugnando un'illegittima inversione dell'onere della prova; 2.4 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 bis cod.pen.

Osserva la difesa che l'attività investigativa confluita nell'odierno processo non ha consentito di accertare che un'organizzazione diversa ed ulteriore rispetto a quella contestata al capo A) abbia contribuito alla commissione delle ipotesi di riciclaggio ascritte al prevenuto.

La Corte territoriale nel disattendere le doglianze difensive sul punto mostra di aver confuso i caratteri del reato transnazionale, definiti dall'art. 3 L. 146/06, con i requisiti richiesti per l'integrazione della circostanza ad effetto speciale di cui all'art. 4 della citata legge, i quali postulano un contributo alla commissione dei reati di riciclaggio di un gruppo criminale organizzato estraneo agli imputati; 2.5 la violazione di legge in relazione alla conferma del giudizio di penale responsabilità del ricorrente per il delitto associativo sub A) per effetto e in conseguenza della giuridica insussistenza dei delitti fine di riciclaggio; 2.6 il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle già concesse attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti in contrasto con quanto deciso in relazione alle posizioni dei correi che hanno patteggiato la pena; 2.7 la violazione degli artt. 157 e 161 cod.pen. con riguardo alla omessa declaratoria di estinzione del reato sub A) per maturata prescrizione, una volta esclusa la qualifica di organizzatore in capo al prevenuto, dovendo ritenersi cessata la permanenza del delitto associativo nel dicembre 2013 e già spirato il termine massimo di anni sette e mesi sei alla data di emissione della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] insieme ai suoi sodali risponde dell'esportazione dall'Italia alla Svizzera di oro di provenienza illegale, attività coperta da una parallela, solo formale, attività di importazione in Svizzera di metallo dello stesso tipo dalla Spagna, dalla [OSCURATO:PERSONA] e da Dubai.

La difesa sostiene l'impossibilità di configurare il delitto di riciclaggio in assenza di individuazione del delitto presupposto.

Il primo giudice, le cui valutazioni sono state condivise dalla Corte territoriale, ha osservato a pag. 46 che almeno gran parte dei quantitativi d'oro esportati clandestinamente dal ricorrente, amministratore della Zero 11 SA., aveva provenienza delittuosa in base al fatto notorio che il mercato nero dell'oro è alimentato da gioielli dismessi dai proprietari e venduti in nero a commercianti, che li pagano in contanti, e da gioielli provenienti da atti predatori e in particolare, truffe, furti, rapine.

Il primo giudice ha, altresì, richiamato il dato emerso nei processi milanesi da cui risulta che il Banco 77 [OSCURATO:PERSONA], ovvero la società che ha reclamato in sede di riesame i 110 kg d'oro sequestrati al Rampone, era solita acquistare in maniera generalizzata consistenti quantitativi d'oro da soggetti d'etnia sinti dediti alla consumazione di furti di preziosi.

La valutazione dei giudici di merito non è suscettibile di censura ove si ponga mente al fatto che i lingotti esportati, acquistati in nero e privi dei dati identificativi espressamente richiesti dalla L. 146/1968, sono all'evidenza frutto di fusione clandestina di materia prima che, avuto riguardo alle quantità esportate, non può che essere riferita a plurimi canali di raccolta illecita. 1.1 Deve, tuttavia, aggiungersi che la intervenuta manipolazione attraverso la fusione dei materiali originariamente confluiti verso i soggetti all'uopo attrezzati integra un'autonoma fattispecie di riciclaggio, trattandosi di attività di trasformazione degli originari beni comportante l'irreversibile preclusione della possibilità di identificazione dei singoli componenti.

Le condotte a giudizio trovano nella descritta fattispecie l'immediato antecedente giuridico, adeguatamente ricostruito nei suoi snodi fattuali senza che rilevi il mancato approfondimento investigativo al riguardo, rilievo cui consegue l'infondatezza della censura difensiva.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che, sebbene ai fini della configurabilità dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, tuttavia non è necessaria la ricostruzione del medesimo in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022,Rv. 282629; n. 46773 del 23/11/2021, Rv. 282433 - 02; n. 29689 del 28/05/2019, Rv. 277020).

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato giacché il ricorrente attraverso il denunziato vizio di motivazione mira ad una rilettura del compendio probatorio a fronte dell'esaustivo e corretto scrutinio delle emergenze processuali operato dalle concordi sentenze di merito, le quali hanno ricostruito con puntualità i meccanismi delle operazioni di riciclaggio contestate, dando conto della copertura documentale predisposta attraverso coeve vendite simulate di oro da società con sede in paesi esteri.

Le censure difensive non si rapportano in termini di specificità censoria con l'ampio apparato argomentativo della sentenza impugnata, deducendo la pretermissione di documenti che i giudici territoriali hanno, al G99-, contrario, considerato, ritenendoli espressione del piano fraudolento inteso a camuffare le esportazioni illegali di oro da parte del prevenuto e dei sodali.

3. Il motivo che censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648bis, comma 3, cod.pen. è manifestamente infondato alla luce delle considerazioni relative all'individuazione quale reato presupposto di un riciclaggio di primo grado, sanzionato con pena edittale superiore nel massimo a cinque anni.

V'è, inoltre, da osservare che gli esiti del processo definito ex art. 444 cod.proc.pen. nei confronti dei coimputati non possono ritenersi esportabili né tantomeno vincolanti nell'odierno giudizio, essendo il rito del patteggiamento fondato su un accordo negoziale delle parti che il giudice è chiamato a ratificare dopo averne meramente delibato la legalità sotto il profilo dell'insussistenza di cause di proscioglimento, della correttezza della qualificazione giuridica e della congruità della pena sulla base del compendio investigativo. 3,1 Né coglie nel segno la prospettazione di un potenziale contrasto tra giudicati in quanto la giurisprudenza di legittimità con orientamento costante esclude che il contrasto rilevante ai fini della revisione di un provvedimento definitivo ricorra nell'ipotesi in cui lo stesso verta sulla qualificazione giuridica attribuita agli stessi fatti dai due diversi giudici (Sez. 2, n. 14785 del 20/01/2017, Rv. 269671;Sez. 5, n. 633 del 06/12/2017,dep.2018,Rv. 271928;Sez.6, n.16477 del 15/2/2022, Rv. 283317).

4. Il quarto motivo che censura la ritenuta sussistenza dell'aggravante della transnazionalità è manifestamente infondato.

La prospettiva ermeneutica da cui muove il ricorrente non si confronta con la più recente elaborazione della giurisprudenza di legittimità, che - in esito ad una dettagliata analisi dei principi affermati da Sez.

U. n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255033- ritiene che la speciale circostanza aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (oggi art. 61-bis cod. pen.), può applicarsi ai reati- fine consumati dai membri di un'associazione per delinquere anche in caso di immedesimazione tra tale associazione e il gruppo criminale organizzato transnazionale (Sez. 3, n. 10116 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 281481; Sez. 5, n. 7641 del 17/11/2016, dep. 2017, Rv. 269371).

5. Le doglianze in punto di sussistenza dell'addebito associativo sono infondate ai limiti dell'inammissibilità, avendo la Corte territoriale fornito congrua risposta ai rilievi difensivi, argomentando la ricorrenza nella specie degli elementi costitutivi d'ordine materiale e psicologico che sostanziano la fattispecie ex art. 416 cod.pen.

Analogamente destituite di fondamento sono le doglianze che censurano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, avendo la sentenza impugnata ben chiarito l'insussistenza di elementi atti a giustificare la rivisitazione del giudizio di comparazione a fronte della gravità delle condotte, della loro reiterazione, delle modalità esecutive. 5.1 E' invece fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa in relazione al reato di cui all'art. 416 cod.pen. poiché l'accertamento delle concordi sentenze di merito induce ad escludere la protrazione dell'attività del sodalizio oltre il dicembre 2013, allorchè -per effetto della proficua attività investigativa- lo stesso veniva disarticolato.

Pertanto, avendo la Corte di Appello escluso la qualifica di organizzatore in capo al ricorrente, il termine massimo di prescrizione deve essere individuato in anni sette e mesi sei che, aumentato per effetto delle sospensioni pari a mesi dieci e gg dodici, risulta spirato in data 25/4/2022.

Stante l'avvenuta instaurazione del contraddittorio di legittimità in relazione al delitto associativo in esame, la causa estintiva deve essere in questa sede rilevata e dichiarata.

V'è da aggiungere che il trattamento sanzionatorio può essere oggetto di immediata rideterminazione ex art. 620 lett.

I) cod.proc.pen., eliminando l'aumento effettuato dalla sentenza impugnata per il titolo perento, pari a mesi 3 di reclusione ed euro 400,00 di multa, sicché la pena finale per i residui reati di riciclaggio resta quantificata in anni quattro di reclusione ed euro 5.334,00 di multa.

6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riguardo al delitto ex art. 416 cod.pen. perché estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena e quantificazione del trattamento sanzionatorio per i restanti fatti di riciclaggio in anni quattro di reclusione ed euro 5.334,00.

Le ulteriori censure devono essere rigettate in quanto, nel complesso, infondate.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 416 cod.pen. perché è estinto per prescrizione.

Rigetta il ricorso limitatamente a reato di cui all'art. 648 bis cod.pen. p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Torino in data 27/9/2021 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. V. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino riformava parzialmente la decisione del Gup del Tribunale di Alessandria che, in data 10/12/2020, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto il Rampone colpevole dei delitti di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e metalli preziosi di provenienza delittuosa nonché di più condotte di riciclaggio ascritte al capo B) e, esclusa la qualifica di organizzatore, rideterminava la pena nella misura di anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 5.600,00 di multa.2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 648 bis cod. pen. e il vizio di motivazione con riguardo alla condanna del ricorrente per gli episodi di riciclaggio ascritti al capo B) nonostante la mancata individuazione del reato presupposto. La difesa segnala che nell'odierno processo non sono emersi elementi utili ad individuare il reato presupposto del riciclaggio dell'oro ascritto al prevenuto né gli organi inquirenti risultano aver effettuato indagini al riguardo. Le sentenze di merito sostengono che l'oro trasferito in Svizzera dal Rampone e dai correi sarebbe stato acquistato nella zona del napoletano e in provincia di Arezzo senza che, tuttavia, gli asseriti fornitori siano mai stati sentiti in ordine al possesso delle quantità di metallo prezioso ceduto né siano state effettuate perquisizioni nei loro confronti. La difesa sottolinea che, secondo la giurisprudenza di legittimità, al fine della configurabilità del delitto di riciclaggio è necessario che il delitto presupposto sia individuato quantomeno nella tipologia e la mancanza di elementi utili a tal fine risulta riconosciuta dal Gup che ha emesso la sentenza di patteggiamento nei confronti dei coimputati, il quale ha applicato l'attenuante di cui all'art. 648bis, comma 3, cod.pen. proprio per l'impossibilità di appurare con esattezza la provenienza dell'oro di cui al capo B). Aggiunge il ricorrente che la motivazione resa in proposito dai giudici di merito è apparente in quanto fa leva su mere ipotesi di reato, valorizzando semplici sospetti circa la provenienza illecita del metallo prezioso riciclato mentre alcuna valenza può riconoscersi al riferimento operato al procedimento definito dall'A.g. di Milano n. 22506/2015, avente ad oggetto vicende di compravendita di oro in nero da parte di Banco 77 che si collocano in epoca successiva ai fatti a giudizio; 2.2 il vizio di motivazione con riguardo alla conferma del giudizio di responsabilità del Rampone per tutte le ipotesi di riciclaggio contestate al capo B), afferenti le fittizie esportazioni effettuate, secondo l'accusa, dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 25/3/2013 con l'utilizzo di aeromobili della [OSCURATO:PERSONA] e dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di Dubai nei confronti della società Zero 11SA. La difesa lamenta che la Corte territoriale ha disatteso le doglianze difensive condensate nel terzo motivo di gravame con motivazione illogica in quanto le fatture di vendita dell'oro relative al periodo in contestazione sono state acquisite agli atti sebbene la sentenza impugnata ne abbia omesso la valutazione, negando la circostanza; 2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648 bis, comma 3, cod.pen. nonostante l'avvenuta concessione della stessa in favore dei correi che hanno patteggiato e l'incompatibilità logica tra le due decisioni fondate sul medesimo compendio probatorio. Il difensore deduce ulteriormente che la Corte di merito ha incongruamente ritenuto alla base del diniego l'assenza di indicazioni da parte del ricorrente circa la natura dei reati presupposti, di fatto propugnando un'illegittima inversione dell'onere della prova; 2.4 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 bis cod.pen. Osserva la difesa che l'attività investigativa confluita nell'odierno processo non ha consentito di accertare che un'organizzazione diversa ed ulteriore rispetto a quella contestata al capo A) abbia contribuito alla commissione delle ipotesi di riciclaggio ascritte al prevenuto. La Corte territoriale nel disattendere le doglianze difensive sul punto mostra di aver confuso i caratteri del reato transnazionale, definiti dall'art. 3 L. 146/06, con i requisiti richiesti per l'integrazione della circostanza ad effetto speciale di cui all'art. 4 della citata legge, i quali postulano un contributo alla commissione dei reati di riciclaggio di un gruppo criminale organizzato estraneo agli imputati; 2.5 la violazione di legge in relazione alla conferma del giudizio di penale responsabilità del ricorrente per il delitto associativo sub A) per effetto e in conseguenza della giuridica insussistenza dei delitti fine di riciclaggio; 2.6 il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle già concesse attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti in contrasto con quanto deciso in relazione alle posizioni dei correi che hanno patteggiato la pena; 2.7 la violazione degli artt. 157 e 161 cod.pen. con riguardo alla omessa declaratoria di estinzione del reato sub A) per maturata prescrizione, una volta esclusa la qualifica di organizzatore in capo al prevenuto, dovendo ritenersi cessata la permanenza del delitto associativo nel dicembre 2013 e già spirato il termine massimo di anni sette e mesi sei alla data di emissione della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] insieme ai suoi sodali risponde dell'esportazione dall'Italia alla Svizzera di oro di provenienza illegale, attività coperta da una parallela, solo formale, attività di importazione in Svizzera di metallo dello stesso tipo dalla Spagna, dalla [OSCURATO:PERSONA] e da Dubai. La difesa sostiene l'impossibilità di configurare il delitto di riciclaggio in assenza di individuazione del delitto presupposto. Il primo giudice, le cui valutazioni sono state condivise dalla Corte territoriale, ha osservato a pag. 46 che almeno gran parte dei quantitativi d'oro esportati clandestinamente dal ricorrente, amministratore della Zero 11 SA., aveva provenienza delittuosa in base al fatto notorio che il mercato nero dell'oro è alimentato da gioielli dismessi dai proprietari e venduti in nero a commercianti, che li pagano in contanti, e da gioielli provenienti da atti predatori e in particolare, truffe, furti, rapine. Il primo giudice ha, altresì, richiamato il dato emerso nei processi milanesi da cui risulta che il Banco 77 [OSCURATO:PERSONA], ovvero la società che ha reclamato in sede di riesame i 110 kg d'oro sequestrati al Rampone, era solita acquistare in maniera generalizzata consistenti quantitativi d'oro da soggetti d'etnia sinti dediti alla consumazione di furti di preziosi. La valutazione dei giudici di merito non è suscettibile di censura ove si ponga mente al fatto che i lingotti esportati, acquistati in nero e privi dei dati identificativi espressamente richiesti dalla L. 146/1968, sono all'evidenza frutto di fusione clandestina di materia prima che, avuto riguardo alle quantità esportate, non può che essere riferita a plurimi canali di raccolta illecita. 1.1 Deve, tuttavia, aggiungersi che la intervenuta manipolazione attraverso la fusione dei materiali originariamente confluiti verso i soggetti all'uopo attrezzati integra un'autonoma fattispecie di riciclaggio, trattandosi di attività di trasformazione degli originari beni comportante l'irreversibile preclusione della possibilità di identificazione dei singoli componenti. Le condotte a giudizio trovano nella descritta fattispecie l'immediato antecedente giuridico, adeguatamente ricostruito nei suoi snodi fattuali senza che rilevi il mancato approfondimento investigativo al riguardo, rilievo cui consegue l'infondatezza della censura difensiva. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che, sebbene ai fini della configurabilità dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, tuttavia non è necessaria la ricostruzione del medesimo in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022,Rv. 282629; n. 46773 del 23/11/2021, Rv. 282433 - 02; n. 29689 del 28/05/2019, Rv. 277020). 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato giacché il ricorrente attraverso il denunziato vizio di motivazione mira ad una rilettura del compendio probatorio a fronte dell'esaustivo e corretto scrutinio delle emergenze processuali operato dalle concordi sentenze di merito, le quali hanno ricostruito con puntualità i meccanismi delle operazioni di riciclaggio contestate, dando conto della copertura documentale predisposta attraverso coeve vendite simulate di oro da società con sede in paesi esteri. Le censure difensive non si rapportano in termini di specificità censoria con l'ampio apparato argomentativo della sentenza impugnata, deducendo la pretermissione di documenti che i giudici territoriali hanno, al G99-, contrario, considerato, ritenendoli espressione del piano fraudolento inteso a camuffare le esportazioni illegali di oro da parte del prevenuto e dei sodali. 3. Il motivo che censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648bis, comma 3, cod.pen. è manifestamente infondato alla luce delle considerazioni relative all'individuazione quale reato presupposto di un riciclaggio di primo grado, sanzionato con pena edittale superiore nel massimo a cinque anni. V'è, inoltre, da osservare che gli esiti del processo definito ex art. 444 cod.proc.pen. nei confronti dei coimputati non possono ritenersi esportabili né tantomeno vincolanti nell'odierno giudizio, essendo il rito del patteggiamento fondato su un accordo negoziale delle parti che il giudice è chiamato a ratificare dopo averne meramente delibato la legalità sotto il profilo dell'insussistenza di cause di proscioglimento, della correttezza della qualificazione giuridica e della congruità della pena sulla base del compendio investigativo. 3,1 Né coglie nel segno la prospettazione di un potenziale contrasto tra giudicati in quanto la giurisprudenza di legittimità con orientamento costante esclude che il contrasto rilevante ai fini della revisione di un provvedimento definitivo ricorra nell'ipotesi in cui lo stesso verta sulla qualificazione giuridica attribuita agli stessi fatti dai due diversi giudici (Sez. 2, n. 14785 del 20/01/2017, Rv. 269671;Sez. 5, n. 633 del 06/12/2017,dep.2018,Rv. 271928;Sez.6, n.16477 del 15/2/2022, Rv. 283317). 4. Il quarto motivo che censura la ritenuta sussistenza dell'aggravante della transnazionalità è manifestamente infondato. La prospettiva ermeneutica da cui muove il ricorrente non si confronta con la più recente elaborazione della giurisprudenza di legittimità, che - in esito ad una dettagliata analisi dei principi affermati da Sez. U. n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255033- ritiene che la speciale circostanza aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (oggi art. 61-bis cod. pen.), può applicarsi ai reati- fine consumati dai membri di un'associazione per delinquere anche in caso di immedesimazione tra tale associazione e il gruppo criminale organizzato transnazionale (Sez. 3, n. 10116 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 281481; Sez. 5, n. 7641 del 17/11/2016, dep. 2017, Rv. 269371). 5. Le doglianze in punto di sussistenza dell'addebito associativo sono infondate ai limiti dell'inammissibilità, avendo la Corte territoriale fornito congrua risposta ai rilievi difensivi, argomentando la ricorrenza nella specie degli elementi costitutivi d'ordine materiale e psicologico che sostanziano la fattispecie ex art. 416 cod.pen. Analogamente destituite di fondamento sono le doglianze che censurano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, avendo la sentenza impugnata ben chiarito l'insussistenza di elementi atti a giustificare la rivisitazione del giudizio di comparazione a fronte della gravità delle condotte, della loro reiterazione, delle modalità esecutive. 5.1 E' invece fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa in relazione al reato di cui all'art. 416 cod.pen. poiché l'accertamento delle concordi sentenze di merito induce ad escludere la protrazione dell'attività del sodalizio oltre il dicembre 2013, allorchè -per effetto della proficua attività investigativa- lo stesso veniva disarticolato. Pertanto, avendo la Corte di Appello escluso la qualifica di organizzatore in capo al ricorrente, il termine massimo di prescrizione deve essere individuato in anni sette e mesi sei che, aumentato per effetto delle sospensioni pari a mesi dieci e gg dodici, risulta spirato in data 25/4/2022. Stante l'avvenuta instaurazione del contraddittorio di legittimità in relazione al delitto associativo in esame, la causa estintiva deve essere in questa sede rilevata e dichiarata. V'è da aggiungere che il trattamento sanzionatorio può essere oggetto di immediata rideterminazione ex art. 620 lett. I) cod.proc.pen., eliminando l'aumento effettuato dalla sentenza impugnata per il titolo perento, pari a mesi 3 di reclusione ed euro 400,00 di multa, sicché la pena finale per i residui reati di riciclaggio resta quantificata in anni quattro di reclusione ed euro 5.334,00 di multa. 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riguardo al delitto ex art. 416 cod.pen. perché estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena e quantificazione del trattamento sanzionatorio per i restanti fatti di riciclaggio in anni quattro di reclusione ed euro 5.334,00. Le ulteriori censure devono essere rigettate in quanto, nel complesso, infondate. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 416 cod.pen. perché è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso limitatamente a reato di cui all'art. 648 bis cod.pen. p
Sentenza Cassazione n. 02117/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris