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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15204/2026

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a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15262/2025Numero sezionale 3243/2026Numero di raccolta generale 15204/2026Data pubblicazione 20/05/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza n. 205/2025 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio, depositata il 10/1/2025.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Roma l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delleentrate aveva determinato un maggior imponibile ai fini Ires per l’anno2016, ritenendo indebita la deduzione di taluni costi per spese legali, erecuperato la somma di euro 638.515,00 dovuta a titolo di Iva perl’anno 2016, ritenuta indebitamente detratta dalla società sulla base diun’erronea applicazione del criterio del pro-rata previsto dagli artt. 19,comma 5, e 19-bis, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso limitatamente allapretesa concernente l’Ires.3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio,investita dell’appello principale dell’Agenzia delle entrate e di quelloincidentale della contribuente, accolse parzialmente il primo e respinseil secondo, evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede,che, contrariamente a quanto dedotto dall’appellante incidentale, leoperazioni di finanziamento compiute dalla società contribuente infavore di altre società, svolgendo una funzione servente e di supportorispetto alla sua attività effettiva principale, non potevano considerarsi“occasionali” e, di conseguenza, non potevano essere escluse, in virtùNumero registro generale 15262/2025Numero sezionale 3243/2026Numero di raccolta generale 15204/2026Data pubblicazione 20/05/2026di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 19-bis d.P.R. n. 633 del1972, dal calcolo della percentuale di detrazione di cui al commaprecedente.4. – Avverso tale ultima pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione, affidato a un motivo e ulteriormente illustratoda memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., cui l’Agenzia delle entrate haresistito con controricorso.5. – Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art.380-bis c.p.c., in data 10 novembre 2025, in considerazionedell’inammissibilità e della manifesta infondatezza dell’unico motivo, laricorrente, con atto depositato in data 18 dicembre 2025, ha chiesto ladecisione del ricorso, e quindi, ai sensi degli artt. 380-bis e 380-bis.1c.p.c., è stata disposta la trattazione della causa per l’odierna cameradi consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 19-bis, comma 2, d.P.R. n.633 del 1972 e dell’art. 174, comma 2, lett. b), della direttiva n.2006/112/CE perché la sentenza impugnata, pur avendo accertato che leoperazioni di finanziamento per cui è causa avessero funzione servente edi supporto rispetto all’attività effettiva principale, costituendo quindioperazioni ontologicamente accessorie a quelle imponibili, non ne hatratto le necessarie conseguenze quali previste dalle disposizioni soprarichiamate (ovverosia l’esclusione di tali operazioni dal calcolo dellapercentuale di detrazione Iva), dando indebitamente rilievo ostativo alcarattere “non occasionale” di tali operazioni, carattere che però ènormativamente irrilevante.2. – Il motivo è infondato.2.1. – L’art. 19, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972 prevede che aicontribuenti che esercitino sia attività che danno luogo ad operazioni cheNumero registro generale 15262/2025Numero sezionale 3243/2026Numero di raccolta generale 15204/2026Data pubblicazione 20/05/2026conferiscono il diritto alla detrazione, sia attività con operazioni esenti, ildiritto alla detrazione dell’imposta è applicabile in misura proporzionalealla prima categoria di operazioni.

La percentuale di detrazione si calcolaa termini dell’art. 19-bis, comma 1, d.P.R. n. 633/1972, in base alrapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazionenel periodo di imposta e lo stesso ammontare aumentato delle operazioniesenti del medesimo periodo.Nel calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma precedentenon si tiene, invece, conto delle operazioni di cui all’art. 19-bis, comma 2,d.P.R. cit., tra le quali vi sono le operazioni «accessorie alle operazioniimponibili», il cui ammontare viene sterilizzato (e non computato) ai finidel calcolo della suddetta percentuale.Tale previsione recepisce a livello nazionale la disciplina sul pro-ratacontenuta nella “sesta direttiva” n. 388/77/CE, agli articoli 17 e

19. Inparticolare, il paragrafo 2 del citato art. 19 prevede: «In deroga alledisposizioni del paragrafo 1, per il calcolo del pro-rata di [detrazione], nonsi tiene conto (...) dell’importo della cifra d’affari relativa alle operazioniaccessorie, immobiliari o finanziarie (...)».Nondimeno, la nozione non è definita dalla sesta direttiva.È allora decisivo individuare la nozione di “operazioni accessorie” aifini dell’applicazione del pro-rata Iva e, quindi, valutare se la motivazioneadottata dal giudice nella sentenza impugnata sia o meno conformeall’interpretazione che di tale nozione ha accolto questa Corte nonché laCorte di giustizia dell’Unione europea.2.2. – Orbene, la giurisprudenza unionale ha da tempo chiarito chel’entità dei redditi provenienti dalle operazioni finanziarie ricomprese nellasfera di applicazione della sesta direttiva può costituire un indizio nel sensodell’esclusione di tali operazioni dal novero di quelle accessorie ai sensidell’art. 19, n. 2, secondo periodo, della sesta direttiva (così Cortegiustizia, sentenza 29 aprile 2004, causa C-77/01, EDM).

Tuttavia, laNumero registro generale 15262/2025Numero sezionale 3243/2026Numero di raccolta generale 15204/2026Data pubblicazione 20/05/2026circostanza che redditi superiori a quelli prodotti dall’attività indicata comeprincipale dall’impresa interessata provengano da tali operazioni non può,di per sé, escludere la qualificazione di queste ultime quali «operazioniaccessorie» ai sensi della disposizione medesima.Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia risulta cheun'attività economica deve essere qualificata «ассessoria», ai sensidell’art. 19, paragrafo 2, della sesta direttiva, qualora essa non costituiscail prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibiledell’impresa e non implichi un impiego significativo di beni e di servizi peri quali l’Iva è dovuta (v., in tal senso, Corte giustizia, sentenza 11 luglio1996, causa C-306/94, Régie dauphinoise; Corte giustizia, sentenza 29ottobre 2009, causa C-174/08, NCС [OSCURATO:PERSONA]).Più recentemente la Corte europea ha precisato, proprio in relazionea pregiudiziale italiana e con specifico riguardo alla disciplina in materiaposta dalla normativa nazionale, che la composizione della cifra d’affaridel soggetto passivo costituisce un elemento rilevante per determinare setalune operazioni debbano essere considerate «ассessorie», ai sensidell’art. 19, paragrafo 2, seconda frase, della sesta direttiva, ma che sideve altresì tener conto, a tal fine, del rapporto tra dette operazioni e ledell’impiego che esse implicano dei beni e dei servizi per i quali l’Iva èdovuta (Corte giustizia, sentenza 14 dicembre 2016, causa C-378/15,[OSCURATO:PERSONA]).Dalla suesposta sintetica ricognizione della giurisprudenza unionaleemerge che per l’individuazione delle operazioni attive esenti qualificabilicome accessorie alle operazioni attive imponibili, assume valenza decisivail criterio della loro estraneità all’attività imponibile abituale dell’impresa,e ciò in ragione del fatto che tali operazioni non dovrebbero comportarel’utilizzo dell’organizzazione di beni e servizi predisposta dal soggettopassivo per l’esercizio della predetta attività abituale; solo in viaNumero registro generale 15262/2025Numero sezionale 3243/2026Numero di raccolta generale 15204/2026Data pubblicazione 20/05/2026sussidiaria rispetto al detto criterio («eventualmente») è possibileaffermare il carattere di “accessorietà” delle operazioni laddove si accertiche esse non comportino un significativo impiego di beni o servizi per iquali l’Iva è dovuta.2.3. – La giurisprudenza di questa Corte si pone sostanzialmente inlinea con la riferita giurisprudenza della Corte di giustizia, ritenendo checostituiscano proventi di un’attività strumentale ed accessoria, tale da nonconcorrere al calcolo della percentuale di detraibilità Iva pro-rata, quelliderivanti da una attività svolta in modo assolutamente occasionale e,quindi, estranea a quella propria di impresa del contribuente, la cuioccasionalità va accertata in concreto e non sulla base delle mereprevisioni statuarie (Cass. n. 5970/2013), secondo parametri di regolaritàcausale rispetto al fine produttivo (Cass. n. 25475/2013; Cass. n.11085/2008).Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, la natura dell’attività(occasionale o caratteristica) va, poi, stabilita, ai fini della ricomprensionenel calcolo del pro-rata, avuto riguardo all’attività svolta in modoprevalente dall’impresa, con particolare riguardo all’ammontarecomplessivo dei ricavi derivanti dall’una, rispetto a quelli provenientidall’altra attività (Cass. n. 12689/2020; Cass. n. 8813/2019; Cass. n.6486/2018).2.4. – Nel caso di specie, la sentenza impugnata, oltre a dare rilievoalla notevole entità dei redditi provenienti dalle operazioni finanziarie dicui trattasi, elemento indiziario ritenuto dalla Corte di giustizia già di persé rilevante (anche se non decisivo) per escludere il carattere accessoriodi un’operazione rispetto a quelle imponibili, ha espressamente affermato– a seguito di un accertamento fattuale che non ha formato oggetto dicensura da parte della contribuente – che «le operazioni di finanziamentorichiamate dalla società si pongono in funzione servente e di supportoNumero registro generale 15262/2025Numero sezionale 3243/2026Numero di raccolta generale 15204/2026Data pubblicazione 20/05/2026rispetto all’attività effettiva principale e perciò necessarie allo svolgimentodella stessa e pertanto tutt’altro che ‘occasionali’».In tal modo la Corte regionale ha ritenuto nella specie ricorrenteproprio quel collegamento diretto tra le operazioni oggetto di scrutinio ele attività imponibili del contribuente, che, secondo la giurisprudenzaunionale sopra esposta, costituisce elemento decisivo per escludere ilcarattere dell’accessorietà.La sentenza impugnata, nell’escludere il carattere accessorio delleoperazioni finanziarie in esame sulla base dei detti criteri valutativi – cioèstretta funzionalità di tali operazioni all’attività principale e notevole entitàdei proventi da esse ricavati – si è posta pienamente in linea con i riferitiprincipi giurisprudenziali, e va perciò esente dalle critiche ad essa rivolte.Le considerazioni svolte rendono quindi superfluo il richiesto rinviopregiudiziale di interpretazione ex art. 267 del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea.2.5. – Non può mancarsi di osservare, da ultimo, che è la stessasocietà contribuente ad aver fatto leva, nel proprio ricorso, sul fatto che ilGiudice d’appello avesse accertato la funzione servente e di supporto delleoperazioni di finanziamento rispetto alla sua attività effettiva principalenonché la necessarietà di tali operazioni allo svolgimento della stessa, siapure al fine di dedurne la necessità che le stesse fossero qualificate comeaccessorie e dunque, come tali, escluse dal calcolo del pro-rata (v. pagg.17 e 18 del ricorso).

Salvo poi contraddirsi nella memoria illustrativa oveessa, tenendo meglio conto dell’indirizzo della giurisprudenza della Cortedi giustizia, ha affermato (v. pag. 10) che non sussisterebbe alcunrapporto necessario e diretto tra i finanziamenti da essa compiuti a favoresocietà del gruppo e la propria attività principale, costituita dallacostruzione e gestione di impianti idroelettrici.3. – Il ricorso va dunque rigettato, con condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché, ai sensi del terzo commaNumero registro generale 15262/2025Numero sezionale 3243/2026Numero di raccolta generale 15204/2026Data pubblicazione 20/05/2026dell’art. 380-bis c.p.c., delle somme di cui ai commi terzo e quarto dell’art.96 c.p.c., liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida complessivamente in euro 10.600,00 per compensi,oltre spese prenotate a debito.

Condanna la ricorrente a pagare in favoredella controricorrente l’ulteriore importo di euro 5.300,00 ai sensi dell’art.96, comma 3, c.p.c. nonché l’importo di euro 3.000,00 in favore dellacassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15262/2025Numero sezionale 3243/2026Numero di raccolta generale 15204/2026Data pubblicazione 20/05/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza n. 205/2025 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio, depositata il 10/1/2025.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Roma l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delleentrate aveva determinato un maggior imponibile ai fini Ires per l’anno2016, ritenendo indebita la deduzione di taluni costi per spese legali, erecuperato la somma di euro 638.515,00 dovuta a titolo di Iva perl’anno 2016, ritenuta indebitamente detratta dalla società sulla base diun’erronea applicazione del criterio del pro-rata previsto dagli artt. 19,comma 5, e 19-bis, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso limitatamente allapretesa concernente l’Ires.3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio,investita dell’appello principale dell’Agenzia delle entrate e di quelloincidentale della contribuente, accolse parzialmente il primo e respinseil secondo, evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede,che, contrariamente a quanto dedotto dall’appellante incidentale, leoperazioni di finanziamento compiute dalla società contribuente infavore di altre società, svolgendo una funzione servente e di supportorispetto alla sua attività effettiva principale, non potevano considerarsi“occasionali” e, di conseguenza, non potevano essere escluse, in virtùNumero registro generale 15262/2025Numero sezionale 3243/2026Numero di raccolta generale 15204/2026Data pubblicazione 20/05/2026di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 19-bis d.P.R. n. 633 del1972, dal calcolo della percentuale di detrazione di cui al commaprecedente.4. – Avverso tale ultima pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione, affidato a un motivo e ulteriormente illustratoda memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., cui l’Agenzia delle entrate haresistito con controricorso.5. – Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art.380-bis c.p.c., in data 10 novembre 2025, in considerazionedell’inammissibilità e della manifesta infondatezza dell’unico motivo, laricorrente, con atto depositato in data 18 dicembre 2025, ha chiesto ladecisione del ricorso, e quindi, ai sensi degli artt. 380-bis e 380-bis.1c.p.c., è stata disposta la trattazione della causa per l’odierna cameradi consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 19-bis, comma 2, d.P.R. n.633 del 1972 e dell’art. 174, comma 2, lett. b), della direttiva n.2006/112/CE perché la sentenza impugnata, pur avendo accertato che leoperazioni di finanziamento per cui è causa avessero funzione servente edi supporto rispetto all’attività effettiva principale, costituendo quindioperazioni ontologicamente accessorie a quelle imponibili, non ne hatratto le necessarie conseguenze quali previste dalle disposizioni soprarichiamate (ovverosia l’esclusione di tali operazioni dal calcolo dellapercentuale di detrazione Iva), dando indebitamente rilievo ostativo alcarattere “non occasionale” di tali operazioni, carattere che però ènormativamente irrilevante.2. – Il motivo è infondato.2.1. – L’art. 19, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972 prevede che aicontribuenti che esercitino sia attività che danno luogo ad operazioni cheNumero registro generale 15262/2025Numero sezionale 3243/2026Numero di raccolta generale 15204/2026Data pubblicazione 20/05/2026conferiscono il diritto alla detrazione, sia attività con operazioni esenti, ildiritto alla detrazione dell’imposta è applicabile in misura proporzionalealla prima categoria di operazioni. La percentuale di detrazione si calcolaa termini dell’art. 19-bis, comma 1, d.P.R. n. 633/1972, in base alrapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazionenel periodo di imposta e lo stesso ammontare aumentato delle operazioniesenti del medesimo periodo.Nel calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma precedentenon si tiene, invece, conto delle operazioni di cui all’art. 19-bis, comma 2,d.P.R. cit., tra le quali vi sono le operazioni «accessorie alle operazioniimponibili», il cui ammontare viene sterilizzato (e non computato) ai finidel calcolo della suddetta percentuale.Tale previsione recepisce a livello nazionale la disciplina sul pro-ratacontenuta nella “sesta direttiva” n. 388/77/CE, agli articoli 17 e 19. Inparticolare, il paragrafo 2 del citato art. 19 prevede: «In deroga alledisposizioni del paragrafo 1, per il calcolo del pro-rata di [detrazione], nonsi tiene conto (...) dell’importo della cifra d’affari relativa alle operazioniaccessorie, immobiliari o finanziarie (...)».Nondimeno, la nozione non è definita dalla sesta direttiva.È allora decisivo individuare la nozione di “operazioni accessorie” aifini dell’applicazione del pro-rata Iva e, quindi, valutare se la motivazioneadottata dal giudice nella sentenza impugnata sia o meno conformeall’interpretazione che di tale nozione ha accolto questa Corte nonché laCorte di giustizia dell’Unione europea.2.2. – Orbene, la giurisprudenza unionale ha da tempo chiarito chel’entità dei redditi provenienti dalle operazioni finanziarie ricomprese nellasfera di applicazione della sesta direttiva può costituire un indizio nel sensodell’esclusione di tali operazioni dal novero di quelle accessorie ai sensidell’art. 19, n. 2, secondo periodo, della sesta direttiva (così Cortegiustizia, sentenza 29 aprile 2004, causa C-77/01, EDM). Tuttavia, laNumero registro generale 15262/2025Numero sezionale 3243/2026Numero di raccolta generale 15204/2026Data pubblicazione 20/05/2026circostanza che redditi superiori a quelli prodotti dall’attività indicata comeprincipale dall’impresa interessata provengano da tali operazioni non può,di per sé, escludere la qualificazione di queste ultime quali «operazioniaccessorie» ai sensi della disposizione medesima.Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia risulta cheun'attività economica deve essere qualificata «ассessoria», ai sensidell’art. 19, paragrafo 2, della sesta direttiva, qualora essa non costituiscail prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibiledell’impresa e non implichi un impiego significativo di beni e di servizi peri quali l’Iva è dovuta (v., in tal senso, Corte giustizia, sentenza 11 luglio1996, causa C-306/94, Régie dauphinoise; Corte giustizia, sentenza 29ottobre 2009, causa C-174/08, NCС [OSCURATO:PERSONA]).Più recentemente la Corte europea ha precisato, proprio in relazionea pregiudiziale italiana e con specifico riguardo alla disciplina in materiaposta dalla normativa nazionale, che la composizione della cifra d’affaridel soggetto passivo costituisce un elemento rilevante per determinare setalune operazioni debbano essere considerate «ассessorie», ai sensidell’art. 19, paragrafo 2, seconda frase, della sesta direttiva, ma che sideve altresì tener conto, a tal fine, del rapporto tra dette operazioni e ledell’impiego che esse implicano dei beni e dei servizi per i quali l’Iva èdovuta (Corte giustizia, sentenza 14 dicembre 2016, causa C-378/15,[OSCURATO:PERSONA]).Dalla suesposta sintetica ricognizione della giurisprudenza unionaleemerge che per l’individuazione delle operazioni attive esenti qualificabilicome accessorie alle operazioni attive imponibili, assume valenza decisivail criterio della loro estraneità all’attività imponibile abituale dell’impresa,e ciò in ragione del fatto che tali operazioni non dovrebbero comportarel’utilizzo dell’organizzazione di beni e servizi predisposta dal soggettopassivo per l’esercizio della predetta attività abituale; solo in viaNumero registro generale 15262/2025Numero sezionale 3243/2026Numero di raccolta generale 15204/2026Data pubblicazione 20/05/2026sussidiaria rispetto al detto criterio («eventualmente») è possibileaffermare il carattere di “accessorietà” delle operazioni laddove si accertiche esse non comportino un significativo impiego di beni o servizi per iquali l’Iva è dovuta.2.3. – La giurisprudenza di questa Corte si pone sostanzialmente inlinea con la riferita giurisprudenza della Corte di giustizia, ritenendo checostituiscano proventi di un’attività strumentale ed accessoria, tale da nonconcorrere al calcolo della percentuale di detraibilità Iva pro-rata, quelliderivanti da una attività svolta in modo assolutamente occasionale e,quindi, estranea a quella propria di impresa del contribuente, la cuioccasionalità va accertata in concreto e non sulla base delle mereprevisioni statuarie (Cass. n. 5970/2013), secondo parametri di regolaritàcausale rispetto al fine produttivo (Cass. n. 25475/2013; Cass. n.11085/2008).Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, la natura dell’attività(occasionale o caratteristica) va, poi, stabilita, ai fini della ricomprensionenel calcolo del pro-rata, avuto riguardo all’attività svolta in modoprevalente dall’impresa, con particolare riguardo all’ammontarecomplessivo dei ricavi derivanti dall’una, rispetto a quelli provenientidall’altra attività (Cass. n. 12689/2020; Cass. n. 8813/2019; Cass. n.6486/2018).2.4. – Nel caso di specie, la sentenza impugnata, oltre a dare rilievoalla notevole entità dei redditi provenienti dalle operazioni finanziarie dicui trattasi, elemento indiziario ritenuto dalla Corte di giustizia già di persé rilevante (anche se non decisivo) per escludere il carattere accessoriodi un’operazione rispetto a quelle imponibili, ha espressamente affermato– a seguito di un accertamento fattuale che non ha formato oggetto dicensura da parte della contribuente – che «le operazioni di finanziamentorichiamate dalla società si pongono in funzione servente e di supportoNumero registro generale 15262/2025Numero sezionale 3243/2026Numero di raccolta generale 15204/2026Data pubblicazione 20/05/2026rispetto all’attività effettiva principale e perciò necessarie allo svolgimentodella stessa e pertanto tutt’altro che ‘occasionali’».In tal modo la Corte regionale ha ritenuto nella specie ricorrenteproprio quel collegamento diretto tra le operazioni oggetto di scrutinio ele attività imponibili del contribuente, che, secondo la giurisprudenzaunionale sopra esposta, costituisce elemento decisivo per escludere ilcarattere dell’accessorietà.La sentenza impugnata, nell’escludere il carattere accessorio delleoperazioni finanziarie in esame sulla base dei detti criteri valutativi – cioèstretta funzionalità di tali operazioni all’attività principale e notevole entitàdei proventi da esse ricavati – si è posta pienamente in linea con i riferitiprincipi giurisprudenziali, e va perciò esente dalle critiche ad essa rivolte.Le considerazioni svolte rendono quindi superfluo il richiesto rinviopregiudiziale di interpretazione ex art. 267 del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea.2.5. – Non può mancarsi di osservare, da ultimo, che è la stessasocietà contribuente ad aver fatto leva, nel proprio ricorso, sul fatto che ilGiudice d’appello avesse accertato la funzione servente e di supporto delleoperazioni di finanziamento rispetto alla sua attività effettiva principalenonché la necessarietà di tali operazioni allo svolgimento della stessa, siapure al fine di dedurne la necessità che le stesse fossero qualificate comeaccessorie e dunque, come tali, escluse dal calcolo del pro-rata (v. pagg.17 e 18 del ricorso). Salvo poi contraddirsi nella memoria illustrativa oveessa, tenendo meglio conto dell’indirizzo della giurisprudenza della Cortedi giustizia, ha affermato (v. pag. 10) che non sussisterebbe alcunrapporto necessario e diretto tra i finanziamenti da essa compiuti a favoresocietà del gruppo e la propria attività principale, costituita dallacostruzione e gestione di impianti idroelettrici.3. – Il ricorso va dunque rigettato, con condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché, ai sensi del terzo commaNumero registro generale 15262/2025Numero sezionale 3243/2026Numero di raccolta generale 15204/2026Data pubblicazione 20/05/2026dell’art. 380-bis c.p.c., delle somme di cui ai commi terzo e quarto dell’art.96 c.p.c., liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida complessivamente in euro 10.600,00 per compensi,oltre spese prenotate a debito. Condanna la ricorrente a pagare in favoredella controricorrente l’ulteriore importo di euro 5.300,00 ai sensi dell’art.96, comma 3, c.p.c. nonché l’importo di euro 3.000,00 in favore dellacassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 15204/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris