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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024

Cassazione n. 37525/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione, non avencID il giudice di merito formulato nessuna argomentazione in ordine alla sussistenza di cause di pro scioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che l'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l'indica ione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che ale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso.

Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di :ensura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum.

L'inosservanza del disposto dell'ad 581 lett. d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dalliz rt 591, lett. c), cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21/06/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione, non avencID il giudice di merito formulato nessuna argomentazione in ordine alla sussistenza di cause di pro scioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che l'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l'indica ione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che ale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di :ensura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. L'inosservanza del disposto dell'ad 581 lett. d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dalliz rt 591, lett. c), cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/06/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 37525/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris