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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07202/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9964/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi, in virtù di procuraspeciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale indicato in atti;– ricorrenti –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;Numero registro generale 9964/2017Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 7202/2026Data pubblicazione 25/03/2026– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] - SALERNO n. 8663/2/2016, depositata in data7/10/2016;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026;Rilevato che:con ricorso ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](d’ora in avanti, “i contribuenti”) hanno impugnato per cassazione lasentenza n. 8663/02/16 della C.T.R. della Campania, sezionedistaccata di Salerno, depositata in data 7/10/2016, spiegando quattromotivi di ricorso;l’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso;Considerato che:i contribuenti hanno depositato in data 8 novembre 2025 atto dirinuncia al ricorso, oggetto di domanda di definizione agevolata (cd.“rottamazione quater”), di cui all’art. 1, commi 231-252, della legge n.197 del 2022;tra gli atti allegati vi sono la domanda di definizione agevolata e lacomunicazione delle somme dovute da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma non vi sono quietanze di pagamento;tuttavia l’atto di rinuncia dimostra la sopravvenuta carenza di interessea ricorrere in capo ai contribuenti;sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio;Numero registro generale 9964/2017Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 7202/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAcomposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoCARTELLA DIRoberta [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] IRPEFMaria [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDaniela [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAngelo [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel. est.

R.G. 9964/2017Giuliano [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9964/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi, in virtù di procuraspeciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale indicato in atti;– ricorrenti –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;Numero registro generale 9964/2017Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 7202/2026Data pubblicazione 25/03/2026– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] - SALERNO n. 8663/2/2016, depositata in data7/10/2016;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026;Rilevato che:con ricorso ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](d’ora in avanti, “i contribuenti”) hanno impugnato per cassazione lasentenza n. 8663/02/16 della C.T.R. della Campania, sezionedistaccata di Salerno, depositata in data 7/10/2016, spiegando quattromotivi di ricorso;l’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso;Considerato che:i contribuenti hanno depositato in data 8 novembre 2025 atto dirinuncia al ricorso, oggetto di domanda di definizione agevolata (cd.“rottamazione quater”), di cui all’art. 1, commi 231-252, della legge n.197 del 2022;tra gli atti allegati vi sono la domanda di definizione agevolata e lacomunicazione delle somme dovute da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma non vi sono quietanze di pagamento;tuttavia l’atto di rinuncia dimostra la sopravvenuta carenza di interessea ricorrere in capo ai contribuenti;sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Compensa le spese del giudizio.r.g. n. 9964/2017 a.c. 20/1/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 9964/2017Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 7202/2026Data pubblicazione 25/03/2026Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 9964/2017 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3Cons. est.

Angelo NapolitanoP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Compensa le spese del giudizio.r.g. n. 9964/2017 a.c. 20/1/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 9964/2017Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 7202/2026Data pubblicazione 25/03/2026Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 9964/2017 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9964/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi, in virtù di procuraspeciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale indicato in atti;– ricorrenti –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;Numero registro generale 9964/2017Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 7202/2026Data pubblicazione 25/03/2026– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] - SALERNO n. 8663/2/2016, depositata in data7/10/2016;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026;Rilevato che:con ricorso ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](d’ora in avanti, “i contribuenti”) hanno impugnato per cassazione lasentenza n. 8663/02/16 della C.T.R. della Campania, sezionedistaccata di Salerno, depositata in data 7/10/2016, spiegando quattromotivi di ricorso;l’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso;Considerato che:i contribuenti hanno depositato in data 8 novembre 2025 atto dirinuncia al ricorso, oggetto di domanda di definizione agevolata (cd.“rottamazione quater”), di cui all’art. 1, commi 231-252, della legge n.197 del 2022;tra gli atti allegati vi sono la domanda di definizione agevolata e lacomunicazione delle somme dovute da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma non vi sono quietanze di pagamento;tuttavia l’atto di rinuncia dimostra la sopravvenuta carenza di interessea ricorrere in capo ai contribuenti;sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio;Numero registro generale 9964/2017Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 7202/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAcomposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati     OggettoCARTELLA DIRoberta [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] IRPEFMaria [OSCURATO:PERSONA]  ConsigliereDaniela [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAngelo [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel. est. R.G. 9964/2017Giuliano [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9964/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi, in virtù di procuraspeciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale indicato in atti;– ricorrenti –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;Numero registro generale 9964/2017Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 7202/2026Data pubblicazione 25/03/2026– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] - SALERNO n. 8663/2/2016, depositata in data7/10/2016;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026;Rilevato che:con ricorso ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](d’ora in avanti, “i contribuenti”) hanno impugnato per cassazione lasentenza n. 8663/02/16 della C.T.R. della Campania, sezionedistaccata di Salerno, depositata in data 7/10/2016, spiegando quattromotivi di ricorso;l’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso;Considerato che:i contribuenti hanno depositato in data 8 novembre 2025 atto dirinuncia al ricorso, oggetto di domanda di definizione agevolata (cd.“rottamazione quater”), di cui all’art. 1, commi 231-252, della legge n.197 del 2022;tra gli atti allegati vi sono la domanda di definizione agevolata e lacomunicazione delle somme dovute da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma non vi sono quietanze di pagamento;tuttavia l’atto di rinuncia dimostra la sopravvenuta carenza di interessea ricorrere in capo ai contribuenti;sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Compensa le spese del giudizio.r.g. n. 9964/2017 a.c. 20/1/2026  2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 9964/2017Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 7202/2026Data pubblicazione 25/03/2026Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 9964/2017 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA]  3Cons. est. Angelo NapolitanoP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Compensa le spese del giudizio.r.g. n. 9964/2017 a.c. 20/1/2026  2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 9964/2017Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 7202/2026Data pubblicazione 25/03/2026Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 9964/2017 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA]  3Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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