CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 agosto 2026
Cassazione n. 24445/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ona del vicesindacoe legale rappresentante “pro tempore”, con [OSCURATO:PERSONA] VIZZARI;- controricorrente -avverso la sentenza n. 458/2022 della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 9 luglio 2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’accoglimento del ricorso.L’odierno ricorrente instaurava giudizio di opposizione a fronte di precettoin suo odio notificato dall’amministrazione provinciale di Reggio di CalabriaNumero registro generale 28520/2022Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 24445/2026Data pubblicazione 04/08/2026sul fondamento di assunto titolo esecutivo giudiziale costituito dallasentenza n. 111/2001, passata in giudicato, con cui il Tribunale regginoaveva revocato un decreto ingiuntivo conseguito dal Pizzonia (e in forzadel quale egli aveva riscosso coattivamente la somma di euro 89.034,54),in relazione a prestazioni professionali eseguite dallo stesso in favore dellapredetta amministrazione pubblica.La revoca del provvedimento monitorio era avvenuta sul presupposto dellanullità, per difetto della necessaria forma scritta, del contratto diprestazione d’opera professionale intercorso tra l’Ente locale e il Pizzonia.L’opposizione a precetto era fondata, in primo luogo, sul rilievo che lasentenza non avesse affatto “pronunciato sulla natura indebita delpagamento ottenuto”, né, in ogni caso, avesse “condannato a restituire lasomma” il Pizzonia. In secondo luogo, si eccepiva la prescrizionedecennale del diritto di credito restitutorio.Infine, il Pizzonia contestava comunque il diritto della Provincia diprocedere all’esecuzione, per essersi il (preteso) credito restitutorio“estinto per compensazione con il proprio controcredito da indennizzo perl’indebito arricchimento della medesima amministrazione”.L’opposta amministrazione proponeva a sua volta domandariconvenzionale, per ottenere la condanna dell’opponente alla restituzionedelle somme indicate nell’atto di precetto, in ragione del carattere,comunque indebito, della loro percezione.L’esito della proposta opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. consisteva -in primo grado - nell’accoglimento della stessa, e ciò sul presupposto chela sentenza che aveva disposto la revoca del decreto ingiuntivo noncostituisse in effetti titolo esecutivo. Nondimeno, dichiarate assorbite ocomunque inammissibili le altre domande dell’opponente, il giudice diprime cure accoglieva la riconvenzionale della Provincia di [OSCURATO:PERSONA],condannando, pertanto, il Pizzonia alla restituzione della stessa sommaoggetto di precetto.Numero registro generale 28520/2022Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 24445/2026Data pubblicazione 04/08/2026Infine, venivano respinte tanto l’eccezione riconvenzionale dicompensazione giudiziale (essendosi ritenuto il controcredito invocato dalPizzonia, ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., di non facile e prontaliquidazione), quanto l’eccezione di prescrizione.La Corte reggina confermava in toto la pronuncia di primo grado, perquanto qui di interesse sull’assunto che la domanda di arricchimentosenza causa era preclusa dal giudicato formatosi sulla sentenza che avevaaccolto l’opposizione a decreto ingiuntivo, mentre l’eccezione dicompensazione era inammissibile in quanto i fatti fondanti la stessadovevano essere dedotti nel processo in cui il titolo si era formato.Infine, circa l’eccezione di prescrizione del credito restitutoriodell’amministrazione, il relativo dies a quo di decorrenza andava riferitonon alla data del pagamento, ma a quella in cui era stata pronunciata lasentenza dichiarativa della nullità del contratto su cui era fondato ilpagamento.Avverso la sentenza della Corte reggina ha proposto ricorso percassazione il Pizzonia, sulla base di tredici motivi.Resiste la [OSCURATO:PERSONA] (subentrata all’amministrazione) concontroricorso.La Corte, con decisione assunta in altra controversia, ha ritenuto di doverrimettere alle Sezioni Unite la questione relativa all’ammissibilitàdell’azione ex art. 2041 cod. civ., nel caso - qual è anche quello in esame- di nullità dei contratti della [OSCURATO:PERSONA], per carenza diforma scritta.Dopo l’ulteriore ordinanza, resa il 13 febbraio 2026, di rinvio a nuovo ruoloin attesa della decisione delle Sezioni Unite, queste hanno deciso laquestione a mezzo della sentenza n. 11513/26.Le parti hanno frattanto depositato memorie illustrative.La causa è stata infine trattata all’udienza pubblica in epigrafe.Numero registro generale 28520/2022Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 24445/2026Data pubblicazione 04/08/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia - ex art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 615, comma 1, 99,104 e 163 cod. proc. civ., censurandosi in particolare la sentenzaimpugnata “per avere dichiarata preclusa all’odierno ricorrente laproposizione delle altre cumulate od accessorie domande per contestarel’esistenza attuale del diritto di credito per il cui soddisfacimento l’oppostaamministrazione ha intimato il pagamento con il precetto”.1.1. Il motivo è inammissibile.Va, in proposito, rammentato che il ricorso è autosufficiente quando: i)riporta le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e leragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese edelle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria,dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque,delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata lasentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine,del tenore della sentenza impugnata (v. Cass. 12 gennaio 2024, n. 1352);ii) i motivi rispondono ai criteri di specificità previsti dal codice di rito; iii)ogni motivo - pur senza la necessità di integrale trascrizione - indica, sedel caso, l’atto, il documento, il contratto o accordo collettivo su cui sibasa ed i riferimenti topografici (pagine, paragrafi o righe) dei brani citati;iv) ogni motivo indica la fase processuale in cui il documento o l’atto èstato creato o prodotto; v) il ricorso è accompagnato da un fascicolettoche contiene, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., gli atti, idocumenti, i contratti o gli accordi collettivi cui si fa riferimento nel ricorso(Cass. n. 12481/22 e n. 8117/22, pure sulla conformità di detti requisitialla giurisprudenza sovranazionale della CEDU, riconosciutasostanzialmente da Cass. Sez. U., ord. n. 8950/22).Numero registro generale 28520/2022Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 24445/2026Data pubblicazione 04/08/2026Così interpretato, il requisito in parola non costituisce un formalismo fine asé stesso, ma uno strumento che garantisce chiarezza, completezza efunzionalità dell’atto introduttivo, evitando che la Corte sia costretta asupplire alle carenze del ricorrente, gravandola di attività ricostruttiveincompatibili con la sua funzione.Orbene, nella specie, in aperta violazione dei principi appena esposti, ilricorrente non si perita di specificare quali siano le “altre domande odaccessorie domande per contestare l’esistenza attuale del diritto di creditoper il cui soddisfacimento l’amministrazione ha intimato il pagamento”.La trattazione congiunta di ben undici dei tredici motivi rende peraltrooltremodo difficoltosa l’individuazione, nell’unitario discorso affrontato apartire dalla pag. 16 del ricorso, dell’eventuale riferimento a tali domande,peraltro indicate per categorie addirittura in forma dubitativa, ossia come“altre domande o domande accessorie”.Né tantomeno alcunché di rilevante aggiunge, circa l’individuabilità di tali“altre” od “accessorie” domande, il brano della motivazione riportato dalricorrente in proposito (peraltro censurato a mezzo dei suddetti undicimotivi).Alla conclusione di inammissibilità non osta il fatto che il motivo lamentiun “error in procedendo”, rispetto al quale questa Corte è anche giudicedel “fatto processuale”, con possibilità di accesso diretto agli atti delgiudizio (Cass. n. 20924/19, n. 5971/18).Infatti, anche in tali casi il sindacato demandato a questa Corte ècomunque subordinato alla condizione che “la censura sia stata propostadal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito(ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagliartt. 366, comma 1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.”(Cass. Sez. U n. 8077/12; Cass. n. 6014/18).2. Col duodecimo motivo, da esaminarsi prioritariamente rispetto agli altriin quanto la sua definizione è logicamente anteriore rispetto a quelliNumero registro generale 28520/2022Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 24445/2026Data pubblicazione 04/08/2026relativi all’eccezione di compensazione, che infatti presuppone l’attualitàdel diritto alla restituzione, si denuncia violazione degli artt. 1422, 2934,2935, 2943, 2946 e 2033 cod. civ., addebitando, in questo caso, allaCorte reggina di avere ritenuto che la prescrizione decennale del creditorestitutorio, azionato in via esecutiva, decorra dalla data di deposito dellasentenza che ha revocato il decreto ingiuntivo (o dal passaggio ingiudicato della stessa) e non dalla data del pagamento.2.1. Il ricorrente censura la decisione che ha fatto decorrere laprescrizione della domanda restitutoria dalla data del passaggio ingiudicato della sentenza che tali effetti accerta, anziché da quelli delpagamento effettuato in seguito all’espropriazione presso terzi promossadall’odierno ricorrente in virtù del decreto ingiuntivo poi revocato.Il motivo è infondato.Questa Corte, con orientamento assolutamente prevalente, ha affermatoche “non è ipotizzabile il decorso del termine di prescrizione del diritto allaripetizione se non da quando sia intervenuto quell’atto giuridico, definibilecome pagamento, che l’attore pretende essere indebito”, siffattaconclusione non mutando “nel caso in cui il pagamento debba dirsiindebito in conseguenza dell’accertata nullità del negozio giuridico inesecuzione del quale esso è stato eseguito, altra essendo la domandavolta a far dichiarare la nullità di un atto, che è imprescrittibile, ex art.1422 cod. civ., altra quella volta ad ottenere la condanna alla restituzionedella prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo”.In quest’ottica, dunque, è stato affermato che “il termine di prescrizioneinizia a decorrere non già dalla data del passaggio in giudicato delladecisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo delpagamento, ma da quella del pagamento stesso”, risultando “invincibile ilrilievo che l’azione di nullità, in quanto azione dichiarativa o di meroaccertamento, che dir si voglia, ha effetti retroattivi, ripristinando ex tuncla situazione giudica preesistente e rendendo perciò stesso indebito, sinNumero registro generale 28520/2022Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 24445/2026Data pubblicazione 04/08/2026dal momento della sua esecuzione, l’effettuato pagamento” (così, inmotivazione, Cass. n. 15669/11, che richiama [OSCURATO:PERSONA]. Un. n. 24418/10,Cass. n. 10250/14).Invero, la domanda di restituzione dà luogo a un’azione di ripetizione diindebito oggettivo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere nondalla data della decisione, ma da quella del pagamento effettuato almomento della stipula del contratto dichiarato nullo, atteso che lapronuncia di nullità del negozio determina appunto la caducazione findall’origine dell’atto e della modifica della situazione giuridica preesistente,e ciò non diversamente da quanto accade nell’ipotesi di ripetizione delpagamento effettuato in base a norma successivamente dichiarataincostituzionale (come osservato da Cass. n. 7651/05).Benché il Collegio condivida senz’altro tale orientamento, tuttavia, ondeescluderne l’applicabilità al caso in esame, occorre considerare che nellaspecie il pagamento avvenne in via coattiva a seguito di decretoingiuntivo, per cui deve farsi applicazione del diverso principio per cui ildiritto alla restituzione delle somme versate in base a sentenza di primogrado poi riformata decorre dalla data della pronuncia d’appello, a partiredalla quale soltanto il diritto poteva essere esercitato (in tal senso Cass. n.27131/18).Tale principio è infatti fondato sul disposto di cui all’art. 2935 cod. civ., invirtù del quale il dies a quo del termine di prescrizione non può checoincidere col momento in cui il diritto può essere fatto valere.Pertanto, tale momento, ove il pagamento sia dipeso da una pronunciacon efficacia esecutiva, vieppiù se poi eseguito addirittura coattivamentesulla base di siffatto titolo esecutivo provvisorio, non può che decorreredalla data di pubblicazione della sentenza di riforma in ragionedell’immediata efficacia di quest’ultima (sent. ult. cit.).Non diversamente deve concludersi per l’ipotesi, qui ricorrente, in cui ilpagamento avvenne in virtù di un decreto ingiuntivo provvisoriamenteNumero registro generale 28520/2022Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 24445/2026Data pubblicazione 04/08/2026esecutivo, per cui il diritto alla restituzione non potrà che essere esercitatoa partire dalla data di pubblicazione della sentenza di revoca delprovvedimento monitorio ex art. 645 cod. proc. civ., per effetto deldisposto di cui all’art. 653 stesso codice (sull’immediata efficacia in talcaso, Cass. n. 22874/24).La situazione, quindi, è ben differente da quella in cui semplicementeintervenga un pagamento “spontaneo” sulla base di un contratto nullo,rispetto al quale successivamente intervenga una sentenza dichiarativadella nullità del rapporto.In tale caso, infatti, il solvens effettua il pagamento in virtù del contrattonullo, e dunque fin dal pagamento stesso può proporre azione diripetizione, indipendentemente dall’azione di nullità e dal relativoaccoglimento.A tale ipotesi, invero, fanno riferimento i precedenti in argomento (Cass.n. 10250/14; Cass. n. 15669/11 ed altre, fino a Cass. n. 21880/26, oveulteriori riferimenti).Viceversa, nel caso del pagamento in base a titolo esecutivo giudiziale, lasentenza che travolge lo stesso costituisce ex novo ed ex nunc autonomoobbligo di ripristino dello status quo ante, che ha la sua fonte non nellavicenda sostanziale da cui origina il giudizio (la nullità del negozio), ma inun fatto nascente dal processo, cioè l’esecuzione di un titolo giudiziale -fino a quel momento pienamente legittimo - e la sopravvenutacaducazione dello stesso, indipendentemente dalle vicende relative alrapporto controverso (in tal senso si esprime Cass. n. 27131/18).Va dunque affermato il seguente principio di diritto“In caso di pagamento avvenuto a seguito di titolo esecutivo giudizialeprovvisoriamente esecutivo, come nel caso di sentenza di primo grado o didecreto ingiuntivo esecutivo, poi riformato o caducato con successivoprovvedimento, il termine di prescrizione dell’azione di restituzionedecorre dalla data di pubblicazione della sentenza che revoca il titoloNumero registro generale 28520/2022Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 24445/2026Data pubblicazione 04/08/2026stesso, ancorché fondata sulla nullità del rapporto, in quanto la sentenzache travolge il titolo costituisce autonomo obbligo di ripristino dello statusquo ante, che ha la sua fonte non nella vicenda sostanziale da cui originail giudizio (la nullità del negozio), ma in un fatto nascente dal processo,cioè l’esecuzione di un titolo giudiziale e la sopravvenuta caducazione dellostesso, indipendentemente dalle vicende relative al rapporto controverso”.Nessun argomento può infine trarsi dal fatto che nel giudizio d’opposizionea decreto ingiuntivo non venne proposta domanda di restituzione.Infatti, sulla base del principio appena affermato, il diritto alla restituzionepoteva nella specie essere esercitato solo dopo l’emissione della sentenzan. 111/01; e rispetto ad essa il precetto del 16 novembre 2009 haefficacemente interrotto la prescrizione decennale.3. Con il secondo motivo si denuncia - sempre ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 615, primo comma,99 e 104 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata “per avereritenuto preclusa all’odierno ricorrente, quale attore nel giudizio diopposizione a precetto, la proposizione della domanda di accertamento delproprio controcredito a titolo di indennizzo per l’indebito arricchimentodell’opposta” e con essa la possibilità di “opporlo in compensazionegiudiziale”.4. Con il nono motivo - da trattarsi congiuntamente al precedente perl’evidente connessione - si denuncia violazione dell’art. 645, comma 2,cod. proc. civ., contestandosi alla Corte reggina di avere dichiaratoinammissibile, per non essere stata proposta nel giudizio di opposizione adecreto ingiuntivo, l’accessoria e cumulata sua domanda di accertamentodel proprio controcredito indennitario, opposto in compensazione giudizialeal credito restitutorio azionato in via esecutiva dall’Amministrazioneprovinciale.5. I motivi in esame pongono la questione dell’opponibilità incompensazione (giudiziale) del credito da indennizzo ex art. 2041 cod. civ.Numero registro generale 28520/2022Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 24445/2026Data pubblicazione 04/08/2026rispetto alla domanda restitutoria proposta a seguito del rilievo di nullitàdel contratto in quanto privo di forma scritta, trattandosi di rapportoinstaurato con la pubblica amministrazione, e ancor prima quelladell’estensione del giudicato derivante dalla sentenza resa in sede diopposizione a decreto ingiuntivo.Sotto quest’ultimo profilo non può dirsi formata una preclusione proiudicato, in quanto, come noto, l’accertamento, con sentenza passata ingiudicato, dell’infondatezza dell’azione contrattuale, per insussistenza (oinvalidità) del titolo negoziale che attribuisca all’attore il relativo diritto,non preclude alla stessa parte di chiedere, in un successivo giudizio, diessere indennizzato per l’indebito arricchimento dalla controparteconseguito, dato che tale seconda azione è diversa per petitum e causapetendi e che, inoltre, avendo funzione sussidiaria e natura residuale,trova il riconoscimento della sua esperibilità proprio nell’indicato diniego ditutela contrattuale (in tal senso Cass. n. 15496/18).È vero, peraltro, che la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito chel’azione di arricchimento non può comunque esercitarsi ove l’invalidità delrapporto dipenda dalla violazione di norme imperative (Cass. Sez. U. n.33954/23).Tuttavia, espressamente la sent. Cass. Sez. U. n. 11513/26 ha stabilitoche “La nullità del contratto concluso dalla pubblica amministrazione senzal’osservanza del requisito della forma scritta ad substantiam non precludel’esercizio della domanda di arricchimento ingiustificato, cui osta solo lanullità per illiceità di un elemento essenziale di cui all’art. 1418, commasecondo, c.c., per contrasto con l’ordine pubblico o in caso di frode allalegge”.Ed in effetti un reale aggiramento delle norme pubblicistiche potrebberealizzarsi qualora l’azione di arricchimento cagionasse un risultatoanalogo a quello del contratto valido; ma l’indennizzo non ricomprendetutti i benefici che il privato potrebbe ottenere sulla base di un contrattoNumero registro generale 28520/2022Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 24445/2026Data pubblicazione 04/08/2026regolarmente stipulato, bensì solo una somma corrispondente alladiminuzione patrimoniale subìta, con il limite dell’altrui arricchimento.Tale questione, ufficiosamente rilevabile e potenzialmente dirimente, può -sia pure solo adesso - dirsi infine superata.Va a questo punto, però, presa in considerazione la questionedirettamente posta dai motivi in esame, cioè quella della possibilità disollevare l’eccezione di compensazione del credito derivantedall’indennizzo in sede di opposizione all’esecuzione.Orbene, questa Corte ha in plurime occasioni affermato che in sede diopposizione all’esecuzione promossa in base a titolo esecutivo diformazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fattiimpeditivi, modificativi o estintivi del rapporto sorti successivamenterispetto alla formazione del titolo stesso (od al formarsi delle preclusioniprocessuali nel relativo processo), e ciò con espresso riferimento proprioall’azione di arricchimento senza causa (Cass. n. 2259/78; Cass. n.766/88; in senso generale, per la preclusione attinente ai fatti anteriorialla formazione del titolo giudiziale, Cass. n. 24670/25).Tale affermazione non è affatto in contrasto con quanto stabilito dallesezioni unite nell’indicata pronuncia n. 33954/23, la quale infatti hastatuito la proponibilità della domanda di arricchimento anche in ipotesi dirigetto dell’azione contrattuale (o da responsabilità pre-contrattuale) ovene siano accertati i presupposti ab origine, ovvero l’invalidità per ragionidiverse dalla violazione di norme imperative o di ordine pubblico.Infatti, è evidente che il principio per cui è precluso proporre eccezionifondate su fatti che potevano essere dedotti nel giudizio in seno al quale siformò il titolo è connesso all’efficacia di giudicato della decisionecostituente titolo rispetto tanto al dedotto che al deducibile (Cass. n.9912/07; Cass. n. 17306/11); e si è appena detto che, dopo il rigettodell’azione contrattuale per invalidità o assenza ab origine dei presupposti,nulla impedisce all’impoverito di proporre l’actio de in rem verso, appuntoNumero registro generale 28520/2022Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 24445/2026Data pubblicazione 04/08/2026perché il relativo giudicato non preclude la proposizione di tale ultimadomanda per quanto sopra osservato.Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, inoltre, l’odiernoricorrente neppure propose l’azione di arricchimento in via subordinata.In definitiva, a fronte dell’opposizione a decreto ingiuntivo e delladomanda restitutoria, in via alternativa il ricorrente poteva proporre, manon doveva farlo necessariamente, eccezione ex art. 2041 cod. civ.Vale in tal senso l’orientamento di questa Corte, affermato da Cass. Sez.U. n. 26727/24, in base alla quale “Nel giudizio di opposizione a decretoingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quellaintrodotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nelmedesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originariadomanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, fermarestando la possibilità, qualora l’opponente si avvalga dello ius variandiposteriormente all’atto di opposizione, di proporre domande checostituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non strictosensu riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art.183, comma 6, c.p.c. (in tal senso già Cass. n. 9633/22; Cass. n.32933/23).Ciò significa che la parte opposta, pur non essendone onerata, può, nelgiudizio di cui all’art. 645 cod. proc. civ., proporre domanda o eccezione dicompensazione derivante da diritto all’indennizzo ex art. 2041 cod. civ.,che nella specie attiene al medesimo interesse che aveva sostenuto laproposizione dell’originaria domanda monitoria e si riferisce alla stessavicenda sostanziale.Per tutto quanto precede - compatibilità della proposizione dell’eccezionenel giudizio d’opposizione a decreto ingiuntivo, ma non necessarietà dellastessa e, in difetto, assenza di preclusione da giudicato derivante dallapronuncia di nullità del contratto - la domanda e l’eccezione diarricchimento senza causa ben potevano ancora essere spiegateNumero registro generale 28520/2022Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 24445/2026Data pubblicazione 04/08/2026successivamente, a meno che non fossero in concreto oggetto di altrogiudizio avente ad oggetto le stesse (come stabilito da Cass. Sez. U. n.23225/16) o non fossero perfino già state, rispettivamente, rigettata odisattesa con efficacia di giudicato, il che nella specie non è.Può dunque affermarsi la proponibilità dell’eccezione in parola nel giudiziodi opposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ.Il che non si pone in contrasto con la pur risalente Cass. n. 766/88, giàrichiamata.Infatti, tale decisione si riferisce all’ipotesi in cui, a prescindere da ogniesame in ordine ai limiti del relativo principio ed alla peculiarità dellafattispecie in merito alla quale questo è stato elaborato, venga propostaun’eccezione volta a paralizzare l’azione esecutiva fondata su titologiudiziale sulla base di fatti anteriori alla formazione dello stesso, inquanto lo stesso sia ormai definitivo oppure siano maturate le relativepreclusioni processuali.Nella specie, infatti, l’eccezione in parola ha riguardo non ad un titologiudiziale definitivo, ma all’accoglimento di una domanda riconvenzionaleproposta dall’opposto proprio in sede di opposizione all’esecuzione, in cuila decisione ha escluso in radice la natura di titolo esecutivo di quello fattovalere.Dunque, non si tratta affatto di stabilire se l’eccezione deduca fattianteriori o posteriori alla formazione del titolo giudiziale, perché lasussistenza stessa del titolo è stata esclusa, e invece l’eccezione stessavenne spiegata per paralizzare, appunto, la domanda riconvenzionale direstituzione, il cui accoglimento non potrebbe giammai sostenere l’azioneesecutiva principiata con il titolo venuto meno.Può dunque affermarsi il seguente principio di diritto“Il giudicato formatosi sulla nullità di un contratto per difetto di formascritta dello stesso, in quanto stipulato con la pubblica amministrazione,Numero registro generale 28520/2022Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 24445/2026Data pubblicazione 04/08/2026non preclude la successiva proposizione dell’azione di arricchimento senzacausa o della relativa eccezione.Di conseguenza, la relativa eccezione può essere utilmente proposta nelgiudizio di opposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., purchénon sia stata oggetto di precedente giudizio, al fine di paralizzare unadomanda riconvenzionale di restituzione delle somme corrisposte in baseal titolo nullo, proposta dall’opposto per il caso dell’accoglimentodell’opposizione”6. Con il terzo motivo si denuncia - ex art. 360, primo comma, n. 4), cod.proc. civ. - errata interpretazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 474cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ., per avere ritenuto che la sentenzadi revoca del decreto ingiuntivo costituisse titolo esecutivo passato ingiudicato, nonostante essa non contenesse la condanna dell’odiernoricorrente alla restituzione delle somme percepite in forza dell’esecuzioneprovvisoria del revocato provvedimento monitorio.6.1. Il motivo è infondato perché, invece, la sentenza impugnata haescluso che quella che ha definito il giudizio di opposizione a decretoingiuntivo costituisse titolo esecutivo; e infatti la medesima, sul punto,non è neppure stata impugnata in appello dall’odierno ricorrente.Invero, la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 288/2014, cheappunto definiva in primo grado l’opposizione ex art. 615, primo comma,cod. proc. civ., in accoglimento della riconvenzionale propostadall’amministrazione condannava essa il Pizzonia al pagamento (e dunquealla restituzione) della somma di cui si tratta.7. Col quarto motivo si denuncia - ex art. 360, primo comma, n. 4), cod.proc. civ. - violazione degli articoli 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. pererrata interpretazione del giudicato, costituito dalla sentenza di revoca deldecreto ingiuntivo.7.1. Il motivo è palesemente inammissibile, in quanto non contiene alcunaconcreta censura alla sentenza impugnata, limitandosi all’apoditticaNumero registro generale 28520/2022Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 24445/2026Data pubblicazione 04/08/2026affermazione sopra riportata, e pertanto si pone in aperta violazione alleprescrizioni, previste a pena di inammissibilità, di cui all’art. 366, primocomma, num. 4, cod. proc. civ., nel testo ratione temporis applicabile. Inproposito va rammentato che, anche prima della riforma recata dal d.lgs.n. 149/22, i motivi di ricorso in cassazione, per essere ammissibili,dovevano contenere l’enunciazione delle ragioni di critica della sentenzaimpugnata (cfr. Cass. n. 1341/24).8. Col quinto motivo si denuncia violazione degli artt. 99, 615, primocomma, e 324 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ., contestando lasentenza impugnata per aver ritenuto preclusa dal suddetto giudicatoprocessuale, costituito dalla pronuncia del Tribunale reggino di revoca deldecreto ingiuntivo, la domanda/eccezione di compensazione, proposta daesso Pizzonia - nel giudizio di opposizione a precetto - in relazione alproprio controcredito per indennizzo da indebito arricchimento, nonostanteche detta domanda/eccezione fosse “stata dichiarata inammissibile perintempestiva proposizione”.8.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.9. Col sesto motivo si denuncia violazione dell’art. 2909 cod. civ.,lamentando, ancora una volta, l’errata interpretazione del giudicatocostituito dalla sentenza di revoca del decreto ingiuntivo, letto dallapronuncia impugnata come preclusivo dell’eccezione di compensazionecon il controcredito derivante dall’indennizzo ex art. 2041 cod. civ.9.1. Il motivo è assorbito per le medesime ragioni di quello precedente.10. Col settimo motivo si denuncia - ex art. 360, primo comma, n. 4),cod. proc. civ. - “nullità della sentenza per contraddittorietà dellamotivazione”, essendo “afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili”, nel senso che dopo aver sostanzialmente affermato che lasentenza n. 111/2001 non costituisce titolo esecutivo, ha però statuito chenon sia possibile opporre fatti estintivi, impeditivi o modificativi del dirittoazionato anteriori al giudicato derivante dalla sentenza suddetta.Numero registro generale 28520/2022Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 24445/2026Data pubblicazione 04/08/202610.1. Il motivo è infondato, in quanto la sentenza n. 111/2001effettivamente, come accertato dal primo giudice e non più oggetto diimpugnazione, non costituiva titolo esecutivo in favoredell’amministrazione; e tuttavia la stessa accerta l’insussistenza di uncredito avente fonte contrattuale, quindi - al di là della fondatezza o menodelle relative statuizioni - non è affetta da invincibile contraddittorietà, inquanto muove dal presupposto della vincolatività del giudicato derivantedalla sentenza n. 111/2001 anche rispetto alla nuova proposizione didomanda od eccezione ex art. 2041 cod. civ., ritenute quindi precluse inquanto questione deducibile relativa agli stessi fatti storici dedotti conl’azione contrattuale.Ed infatti nella sentenza impugnata si chiarisce che “Il giudicato che si èformato in ordine alla sentenza numero 111/2001 del Tribunale di ReggioCalabria, posta a base del precetto, copre il dedotto e il deducibile ed ilcreditore non può eccepire l’intervenuta compensazione del credito postoin esecuzione, considerato che, come già detto, nel caso di specie si trattadi crediti derivanti da fatti anteriori al formarsi del giudicato”.11. Con l’ottavo motivo si denuncia violazione degli artt. 615, primocomma, e 474 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata peravere applicato il principio secondo il quale non è possibile dedurre in sededi opposizione all’esecuzione, promossa in base a titolo di formazionegiudiziale, fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato,anteriori alla formazione del titolo.11.1. Il motivo è assorbito dalle osservazioni di cui al secondo motivo.12. Col decimo motivo si denuncia - ex art. 360, primo comma, n. 4), cod.proc. civ. - violazione degli artt. 115, primo comma, e 167 cod. proc. civ.,censurando la sentenza impugnata “per non avere ritenuto accertati epacifici i fatti costitutivi della domanda dell’opponente di riconoscimentodel suo diritto al pagamento dell’indennizzo per l’indebito arricchimentoNumero registro generale 28520/2022Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 24445/2026Data pubblicazione 04/08/2026dell’opposta amministrazione”, e ciò in difetto di contestazione dellastessa.12.1. La censura è assorbita dall’accoglimento del secondo motivo.13. Con l’undecimo motivo si denuncia violazione degli artt. 1241, 1242 e1243 cod. civ., per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile, nelpresente giudizio di opposizione a precetto, la domanda/eccezioneproposta da esso Pizzonia di compensazione giudiziale di un propriocontrocredito da accertare, con il credito dell’opposta Amministrazioneanch’esso ancora da accertare, nonostante questa non abbia contestato ladomanda ed i fatti costitutivi allegati in suo sostegno.13.1. Il motivo non costituisce altro che la ripetizione del precedente, edunque è assorbito da quanto osservato in proposito dello stesso.14. Infine, col motivo decimoterzo, in continuità con il precedente, sidenuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione degliartt. 1422, 2934, 2935, 2943, 2946 e 2033 cod. civ., nonché degli artt.336, comma 2, e 487 cod. proc. civ.; motivo cui ha resistito la CittàMetropolitana di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che lo stesso sia dichiaratoinammissibile o, comunque, rigettato.14.1. Il rigetto del duodecimo motivo determina l’assorbimento delpresente.15. In definitiva vanno accolti i motivi secondo e nono del ricorso e,dichiarata l’inammissibilità dei motivi primo e quarto, rigettati il terzo, ilsettimo ed il dodicesimo, assorbiti gli altri; con conseguente cassazionedella sentenza impugnata e rinvio al giudice d’appello, che provvederà aconformarsi ai principi qui espressi ed altresì alla determinazione dellespese di lite del presente giudizio di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 28520/2022Numero sezionale 2278/2026Numero di raccolta generale 24445/2026Data pubblicazione 04/08/2026La Corte, in accoglimento dei motivi secondo e nono, dichiaratal’inammissibilità dei motivi primo e quarto, rigettati i motivi terzo, settimoe dodicesimo ed assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, rinviandoalla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] che, in diversa composizione, siadeguerà ai principi qui espressi e provvederà altresì alla determinazionedelle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 9 luglio 2026.Il consigliere est. Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])