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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2025

Cassazione n. 05405/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n.7, cod. pen. (fatto commesso in Palermo fino al 14 febbraio 2018); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] -che il proposto motivo, proteso a censurare il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non può, di regola, essere concessa, poiché l'illecita appropriazione avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa è abitata» (Sez. 5, n. 9963 del 18/11/2022, Rv. 284178), principio, questo, cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel rigettare il motivo di gravame sul punto (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n.7, cod. pen. (fatto commesso in Palermo fino al 14 febbraio 2018); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] -che il proposto motivo, proteso a censurare il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non può, di regola, essere concessa, poiché l'illecita appropriazione avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa è abitata» (Sez. 5, n. 9963 del 18/11/2022, Rv. 284178), principio, questo, cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel rigettare il motivo di gravame sul punto (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05405/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris