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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44064/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; > Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e, con un unico, articolato motivo, censura lo scarso rilievo attribuito alla eccezione svolta in sede di appello in punto di tempus commissi delicti (errata essendo la data di contestazione del fatto), il mancato assorbimento del reato di cui all'art. 4

I. 18 aprile 1975 n. 110 in quello di cui all'art. 707 cod. pen., infine la prescrizione dei reati, anch'essa correttamente eccepita in sede di appello (come è reso evidente per tabulas dalla indicazione della stessa nella intestazione della sentenza di secondo grado); ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati; rilevato, quanto alla data di commissione del reato - da fissarsi nel 6 gennaio del 2015, come risulta dagli atti, esaminati dal Collegio in considerazione della natura processuale del vizio dedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro, Rv. 220092) - che il giudice di merito ha condivisibilmente ritenuto la sua errata indicazione (il 7 gennaio in luogo di quella corretta del 6 gennaio) una evenienza non integrante mutamento essenziale e imprevedibile del fatto contestato, inserendosi nel solco della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «non costituisce motivo di nullità del decreto di citazione a giudizio l'erronea indicazione della data del commesso reato, trattandosi di mera irregolarità che non impedisce all'imputato' di articolare in modo compiuto le proprie difese. (Fattispecie in cui la data di commissione del reato indicata nel 21 aprile invece del 22 marzo, che non aveva, però, impedito all'imputato di difendersi nel merito delle accuse» (Sez. 1, n. 38703 del 31/01/2013, Pasqualini, Rv. 256758); considerato che è del pari manifestamente fondata la deduzione relativa al mancato assorbimento del reato di detenzione del coltello in quello della detenzione di «altri strumenti atti ad aprire», avendo il giudice di merito posto in risalto la diversa oggettività materiale delle due condotte, facendo corretta applicazione del principio espresso dalla Corte secondo cui «Il porto ingiustificato di un coltellino a serramanico (nella specie, di lunghezza pari a cm. 9 di cui cm. 4 di lama), se può rilevare sotto il profilo della contravvenzione ex art. 4 della

I. n. 110 del 1975, non può invece essere fatto rientrare nella condotta sanzionata dall'art. 707 cod. pen., non essendo tale oggetto né una "chiave alterata" né "uno strumento atto ad aprire o forzare serrature» (Sez. 2, n. 26289 del 06/07/2010, Bottone, Rv. 247753); rilevato, infine, quanto all'eccezione di prescrizione, che le contravvenzioni si sono prescritte alla data del 29 ottobre 2020 e, dunque, successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, dovendosi aggiungere al termine quinquennale di prescrizione n. 296 giorni, per effetto delle sospensioni dichiarate nel corso del giudizio di primo grado (ciò che risulta dall'esame degli atti, cui la Corte è facultata - come già detto - considerata la natura del vizio dedotto); ricordato l'insegnamento di Sez.

U. n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 21953, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio della specificità dei motivi enunciato nell'art.581, lett.c) cod. proc. pen. ed esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell'art. 606 dello stesso codice»; ritenuto che, nella specie, essendo inammissibili tutte le altre doglianze, il ricorso sarebbe sorretto esclusivamente dalla deduzione della prescrizione non già maturata, bensì pro futuro, che si è pertanto in presenza di un ricorso soltanto apparente e, come tale, inidoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 settembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; > Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e, con un unico, articolato motivo, censura lo scarso rilievo attribuito alla eccezione svolta in sede di appello in punto di tempus commissi delicti (errata essendo la data di contestazione del fatto), il mancato assorbimento del reato di cui all'art. 4 I. 18 aprile 1975 n. 110 in quello di cui all'art. 707 cod. pen., infine la prescrizione dei reati, anch'essa correttamente eccepita in sede di appello (come è reso evidente per tabulas dalla indicazione della stessa nella intestazione della sentenza di secondo grado); ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati; rilevato, quanto alla data di commissione del reato - da fissarsi nel 6 gennaio del 2015, come risulta dagli atti, esaminati dal Collegio in considerazione della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro, Rv. 220092) - che il giudice di merito ha condivisibilmente ritenuto la sua errata indicazione (il 7 gennaio in luogo di quella corretta del 6 gennaio) una evenienza non integrante mutamento essenziale e imprevedibile del fatto contestato, inserendosi nel solco della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «non costituisce motivo di nullità del decreto di citazione a giudizio l'erronea indicazione della data del commesso reato, trattandosi di mera irregolarità che non impedisce all'imputato' di articolare in modo compiuto le proprie difese. (Fattispecie in cui la data di commissione del reato indicata nel 21 aprile invece del 22 marzo, che non aveva, però, impedito all'imputato di difendersi nel merito delle accuse» (Sez. 1, n. 38703 del 31/01/2013, Pasqualini, Rv. 256758); considerato che è del pari manifestamente fondata la deduzione relativa al mancato assorbimento del reato di detenzione del coltello in quello della detenzione di «altri strumenti atti ad aprire», avendo il giudice di merito posto in risalto la diversa oggettività materiale delle due condotte, facendo corretta applicazione del principio espresso dalla Corte secondo cui «Il porto ingiustificato di un coltellino a serramanico (nella specie, di lunghezza pari a cm. 9 di cui cm. 4 di lama), se può rilevare sotto il profilo della contravvenzione ex art. 4 della I. n. 110 del 1975, non può invece essere fatto rientrare nella condotta sanzionata dall'art. 707 cod. pen., non essendo tale oggetto né una "chiave alterata" né "uno strumento atto ad aprire o forzare serrature» (Sez. 2, n. 26289 del 06/07/2010, Bottone, Rv. 247753); rilevato, infine, quanto all'eccezione di prescrizione, che le contravvenzioni si sono prescritte alla data del 29 ottobre 2020 e, dunque, successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, dovendosi aggiungere al termine quinquennale di prescrizione n. 296 giorni, per effetto delle sospensioni dichiarate nel corso del giudizio di primo grado (ciò che risulta dall'esame degli atti, cui la Corte è facultata - come già detto - considerata la natura del vizio dedotto); ricordato l'insegnamento di Sez. U. n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 21953, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio della specificità dei motivi enunciato nell'art.581, lett.c) cod. proc. pen. ed esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell'art. 606 dello stesso codice»; ritenuto che, nella specie, essendo inammissibili tutte le altre doglianze, il ricorso sarebbe sorretto esclusivamente dalla deduzione della prescrizione non già maturata, bensì pro futuro, che si è pertanto in presenza di un ricorso soltanto apparente e, come tale, inidoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 20
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