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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 1986

Cassazione n. 28348/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI PRATOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/03/1986 avverso la sentenza del 24/10/2023 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Prato che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 595 cod. pen.; Ritenuto che il Pubblico ministero enuncia formalmente la violazione di legge ma poi le censure si sostanziano nella denuncia di vizi motivazionali che non sono deducibili in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 nel caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero.

Così deciso il 03/07/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI PRATOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/03/1986 avverso la sentenza del 24/10/2023 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Prato che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 595 cod. pen.; Ritenuto che il Pubblico ministero enuncia formalmente la violazione di legge ma poi le censure si sostanziano nella denuncia di vizi motivazionali che non sono deducibili in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 nel caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero. Così deciso il 03/07/
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