CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 43616/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 del Tribunale di Castrovillari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di annullarsi la sentenza con rinvio al Tribunale di Castrovillari limitatamente alla pena e dichiararsi il ricorso inammissibile nel resto. lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Castrovillari dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 5(lett. b)te 6 I n. 283/19624 perché, nella qualità di legale rappresentante del bar-ristorante denominato "La corte di Federico" deteneva per la vendita e comunque per la somministrazione agli avventori del predetto esercizio commerciale, all'interno di una cella frigorifera e di un congelatore sprovvisto di indicatore di temperatura, derrate alimentari di vario genere, all'origine freschi e successivamente sottoposto ad arbitraria congelazione, che presentavano evidenti segni di scottature da freddo e brinatura superficiale che ne determinavano un cattivo stato di conservazione e l'inidoneità al consumo umano tlo condannava alla pena di euro tremila di ammenda. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce errata applicazione della legge penale e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità e travisamento della prova. Argomenta che il Tribunale aveva affermato la colpevolezza dell'imputato basandosi sull'esame delle sole prove apportate dalla pubblica accusa e senza minimamente far riferimento alla prova a discarico apportata dalla difesa; difettava qualsivoglia elemento per ritenere il ricorrente soggetto responsabile del reato contestato, emergendo, al contrario che la condotta era stata posta in essere da altro soggetto, il responsabile del ristorante e cuoco dello stesso, di fatto gestore dell'attività svolta nel complesso aziendale. Con il secondo motivo deduce omessa motivazione in ordine alla applicazione dell'art. 131- bis cod.pen., lamentando che, nonostante specifica richiesta, il Tribunale nulla aveva argomentato in merito; evidenzia che nel provvedimento impugnato emergono dati chiaramente indicativi di un apprezzamento sulla gravità dei fatti che consentono di ritenere astrattamente configurabili i presupposti applicativi dell'art. 131—bis cod.pen. Con il terzo motivo deduce erronea considerazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. per la determinazione del trattamento sanzionatorio, lamentando che il Tribunale aveva determinato la pena discostandosi dal minimo edittale senza motivare in maniera adeguata. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'affermazione di responsabilitàv'oasta su argomentazioni congrue e logiche ed è in linea con il consolidato principio di diritto, secondo cui con riguardo alla L disciplina igienica dei prodotti destinati all'alimentazione, e sulla base della disposizione di cui all'arte w5, lett. 1))1 I.n.283/1962, della detenzione o somministrazione di un prodotto non conforme alla normativa deve rispondere, in caso di società od impresa, a titolo di colpa, il legale rappresentante della stessa, essendo allo stesso riconducibili le deficienze della organizzazione di impresa e la mancata vigilanza sull'operato del personale dipendente, salvo che il fatto illecito non appartenga in via esclusiva ai compiti di un preposto, appositamente delegato a tali mansioni in caso di organizzazione aziendale complessa, ipotesi, quest'ultima che non ricorre nel caso in esame (Sez. 3, n. 36055 del 09/07/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 229434; Sez. 3 n. 11909 del 22/02/2006, Rv. 233566; Sez.3, n.4067de1 16/10/2007, dep.28/01/2008, Rv.238596; Sez.3, n.46710 del 17/10/2013, Rv.257860). 2. E' manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso. Costituisce principio consolidato che la motivazione in ordine alla determinazione della pena base (ed alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti) è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, ipotesi che non ricorre nella specie. Fuori di questo caso anche l'uso di espressioni come "pena congrua", "pena equa" (come avvenuto nella specie), "congrua riduzione", "congruo aumento" o il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto presento. sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133 c.p. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al "quantum" della pena (Sez.2,n.36245 del 26/06/2009 Rv. 245596; Sez.4, n.21294 del 20/03/2013, Rv.256197). 3. E, invece, fondato il secondo motivo di ricorso. Nella sentenza impugnata, pur avendo la difesa dell'imputato formulato richiesta di applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod.pen., non vengono esplicitate le ragioni del relativo diniego. Il Tribunale a fronte di una specifica richiesta di verifica sull'applicabilità del predetto istituto, richiesta idonea a focalizzare - per la sua specificità - un "punto" della decisione meritevole di una puntuale seppur sintetica risposta, aveva l'obbligo di pronunciarsi. Il silenzio della decisione sul tema, pertanto, vizia parzialmente l'atto decisorio e tale omissione investe un ambito della decisione rimesso all'esclusivo apprezzamento fattuale del giudice di merito. 3. Consegue, pertanto, l'annullamento parziale della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito affinché valuti, con giudizio di fatto non surrogabile in questa sede, l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen.; il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto con la precisazione che, essendosi determinato il giudicato sull'accertamento del "fatto-reato" (cfr Sez.3, n.50215 del 08/10/2015, Rv.265434) va dichiarata, ai sensi dell'art. 624 cod.pR.pen., l'irrevocabilità dell'affermazione di penale responsabilità del ricorrente. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa motivazione in ordine alla riconoscibilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Castrovillari in diversa composizione personale. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Dichiara irrevocabile l'affermazione della penale responsabilità del ricorrente quanto al reato a lui contestato. 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