CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08468/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che II Tribunale di Trento, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di revocare la misura della libertà controllata e di 3 pplicare una delle misure di cui all'art. 20 bis cod. pen.; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto l'art. 95 D.Lvo 150/2022 sarebbe applicabile al caso di specie; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto la conclusione cui è pervenuto il giudice è conforme alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto, che in questa sede si deve ribadire e che stabilisce che la disciplina transitoria di cui all'art. 95 si applica ai soli processi in cui, allorché è entrata in vigore la nuova disciplina, era pendente il ricorso per cassazione e non a quelli in cui, come nel caso di specie, la sentenza era già divenuta irrevocabile (nel senso che la distinzione non sia irragionevole cfr. Sez. 1, n. 36379 del 07/07/2023, Tediosi, Rv. 285268 - 01; Sez. 1, n. 36885 del 04/07/2023, Sedicini, Rv. 285270 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamene infondate; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d