CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2025
Cassazione n. 13437/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5327/2024 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 61S23 A703 A), nato il 23 novembre 1961 a Bassano del Grappa (VI), ivi domiciliato alla [OSCURATO:PERSONA] n. 60/b, e [OSCURATO:PERSONA], (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 68D07 L400 O), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BG) il 7 aprile 1962, ivi domiciliato alla Via G. Matteotti n. 11, rappresentati e difesi, in ragione di procure speciali e nomine poste in calce al ricorso, dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 62B07 E339 S). - RICORRENTE – CONTRO F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 5327/2024 Numero sezionale 986/2025 il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (codice fiscale Numero di raccolta generale 13437/2025Data pubblicazione 20/05/2025 80415740580), in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria del Veneto n. 727/3/2023, depositata il 25 luglio 2023 e non notificata. UDITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale dell’11 febbraio 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n. 21998/20 questa Corte accoglieva il ricorso proposto dai suindicati ricorrenti contro la sentenza 1232/6/2018 della Commissione tributaria regionale del Veneto, ritenendo che la riassunzione del giudizio di ottemperanza innanzi alla predetta Commissione (ritenuta competente) dovesse seguire le medesime forme introduttive del ricorso in ottemperanza e che nella fattispecie risultava che i ricorrenti avevano tempestivamente riassunto il processo mediante deposito dell'istanza di riassunzione, notificata alla controparte, presso la Segreteria della [OSCURATO:PERSONA]. La Corte cassava, quindi, la sentenza impugnata e rinviava al Giudice del merito «anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità». 2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, prendendo atto della suindicata decisione in merito alla tempestività del giudizio di ottemperanza in riassunzione, volto all’esecuzione della sentenza emessa dalla Commissione F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 5327/2024 Numero sezionale 986/2025 Tributaria Provinciale di Vicenza depositata il 29 giugno 2017, Numero di raccolta generale 13437/2025Data pubblicazione 20/05/2025 nella parte in cui aveva liquidato, a titolo di spese giudiziali, la somma di 1.000,00 € oltre accessori, così decideva: «[…] il credito vantato dagli attuali ricorrenti deve ritenersi pienamente esigibile e il ricorso in ottemperanza va accolto»; quindi, nel dispositivo dichiarava «[…] l’ottemperanza, a carico del M.E.F., agli obblighi derivanti dalla sentenza esecutiva n. 509/03/2017 depositata il 29/06/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza; Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.), Dipartimento delle Finanze, Direzione della Giustizia Tributaria (Segreteria della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza) a rifondere ai ricorrenti le spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00)». 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza, con atto notificato in data 26 febbraio 2024, formulando un unico motivo di impugnazione. 4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanza ha resisto con controricorso depositato il 3 aprile 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti hanno dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 384 c.p.c., lamentando che la Corte avesse omesso di pronunciarsi anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, come prescritto da questa Corte con la menzionata pronuncia e disporre la relativa distrazione a favore del difensore antistatario. 2. Il ricorso è fondato.F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 5327/2024 Numero sezionale 986/2025 Risulta pacifico dal resoconto che precede che la Corte di Numero di raccolta generale 13437/2025Data pubblicazione 20/05/2025 Cassazione aveva rimesso al giudice del rinvio di liquidare le spese del giudizio di legittimità e che a tanto il Giudice regionale non abbia provveduto, risultando quindi palese la dedotta omissione di pronuncia. 3. Non ha pregio, quantomeno nella concreta fattispecie in rassegna, la tesi difensiva del Ministero secondo cui il giudice del rinvio «lungi dal doversi espressamente pronunciare sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a pronunciarsi sulle spese tenendo conto dell’esito finale della lite» (v. pagina 10 del controricorso). Ed invero, proprio la giurisprudenza citata dal Ministero ha chiarito che in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, con ciò legittimamente pervenendo ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (v. Cass. Sez. un., n. 32906/2022, nonché tra le tante Cass. 9448/2023 e Cass. 30095/2023). Sta di fatto che nel caso in oggetto la Corte regionale ha accolto il ricorso dei ricorrenti, tanto da condannare il Ministero al pagamento delle spese del relativo giudizio, per cui ha considerato l’Ufficio totalmente soccombente all’esito finale della lite (ovviamente innanzi al Giudice regionale), il F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 5327/2024 Numero sezionale 986/2025 che, proprio in ragione dei citati arresti, avrebbe dovuto Numero di raccolta generale 13437/2025Data pubblicazione 20/05/2025 provvedere non solo alla regolazione delle spese del giudizio di rinvio, ma anche di quello di legittimità, come prescritto da questa Corte. 4. Non è poi superfluo aggiungere, a fronte delle difese sviluppate dal Ministero, che risulta estranea alla valutazione in oggetto la dedotta circostanza dell’avvenuto pagamento delle spese di lite di cui al giudizio definito con la sentenza da ottemperare, trattandosi di evento fattuale che andava introdotto e speso nella fase di merito, ove invece l’Ufficio non ha presentato difese. 5. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata limitatamente al regolamento delle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con la condanna del Ministero al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali del giudizio di rinvio, liquidate come da dispositivo, che vanno distratte in favore del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Ed infatti, alla luce di un’interpretazione dell’art. 384 c.p.c. conforme al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa ad altro giudice, quando quello rinviante potrebbe da sé solo svolgere le attività richieste al giudice cui la causa è rinviata, nonchè degli ampi poteri che in tema di spese processuali l'art. 385, secondo comma, c.p.c. accorda alla Corte, possibile liquidare le spese del doppio giudizio di legittimità, risultando del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (cfr. Cass. sul F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 5327/2024 Numero sezionale 986/2025 principio Cass. n. 14199/2021; Cass. n. 1761/2014 e Cass. n. Numero di raccolta generale 13437/2025Data pubblicazione 20/05/2025 211/2016). In tali termini, ferma restando la liquidazione operata dalla Corte con riferimento al giudizio di rinvio, vanno liquidate anche quelle del primo giudizio di legittimità, che si determinano nella misura di 400,00 € per competenze, oltre accessori, e 200,00 € per spese vive, con attribuzione al difensore che ha reso la prescritta dichiarazione. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese di entrambi i giudizi di legittimità, che liquida a favore dei ricorrenti, con distrazione al prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], per ciascuno di essi, nella misura di 400,00 € per compete