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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 febbraio 2026

Cassazione n. 08042/2026

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ORDINANZAsul ricorso 12013-2021 proposto da:I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -892 controD'[OSCURATO:PERSONA];- intimata –avverso la sentenza n. 629/2020 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 309/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] sezionale 892/20261.Con sentenza n. 629/2020, la Corte d’appello di L’AqNuuimlaer o hdia ra ccolta generale 8042/2026rigettato il gravame, proposto dall’I.N.P.S., avverso la sentenDzaata pubblicazione 01/04/2026n. 199 del 2019 del Tribunale di Lanciano, con la quale eranostati accolti i due ricorsi riuniti, presentati dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]D’Orsogna, in opposizione all’avviso di addebito n.33220160002517139000, relativo a somme pretese dall’I.N.P.S.a titolo di contributo soggettivo, conseguente all’iscrizione dellaprofessionista alla Gestione separata per l’anno 2009.2.

In particolare, la Corte territoriale, accertata nel merito lasussistenza dell’obbligo d’iscrizione alla predetta Gestione, haritenuto il credito contributivo avanzato dall’Istituto estinto perprescrizione quinquennale.3.L’I.N.P.S. ha impugnato la predetta sentenza, articolando ununico motivo di ricorso ed ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c.

La signora [OSCURATO:PERSONA]Orsogna è rimasta intimata.4.

Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. ha dedotto, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt.2935 e 2941 n. 8 c.c., in relazione: all’art. 2, commi 26 - 31,legge n. 335 del 1995, all’art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011,conv. dalla l. n. 111 del 2011, all’art. 1, d.lgs. 462/1997 e all’art.10, comma 1, d.lgs. 241/1997, per non avere i giudici d'appelloritenuto che, nel caso di libero professionista iscritto d'ufficiodall'I.N.P.S. alla Gestione separata per l'anno 2009, laprescrizione è sospesa per doloso occultamento del debitoqualora, in occasione della presentazione della dichiarazione deiredditi, venga omessa la compilazione del Quadro RR.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12013/2021Nella memoria depositata, l’Istituto ha altresì invocatoN umero sezionale 892/2026Numero di raccolta generale 8042/2026l’applicazione del D.P.C.M. 10.6.2010, ai fini del differimento dDeatia pubblicazione 01/04/2026termini di legge di decorrenza del termine prescrizionale.2.

Il motivo è fondato nei limiti di seguito indicati.3.

La sentenza impugnata, una volta accertata la fondatezzadella pretesa creditoria avanzata dall’I.N.P.S., ha accoltol’eccezione di prescrizione sollevata, considerando che: a) iltermine quinquennale decorreva dalla scadenza dei termini dipagamento del dovuto; b) non poteva trovare applicazione laproroga sino al 6.7.2010 del termine per il versamento delleimposte sui redditi delle persone fisiche, già fissato al 16.6.2010,disposta dal D.P.C.M. 10.6.2010, non avendo l’I.N.P.S. dedottoe dimostrato che si applicasse tale regime; c) non era accoglibilel’eccezione di sospensione della prescrizione, ex art. 2941, primocomma, n. 8 c.c. per effetto dell’omessa compilazione delriquadro RR.4.

Preliminarmente, riguardo al motivo di ricorso avanzatodall’I.N.P.S. sulla prescrizione, riferito, come anticipato, almenostando al contenuto del ricorso, solo al profilo relativoall’applicabilità del meccanismo di sospensione dellaprescrizione, per effetto dell’art. 2948 cit., si richiama il principioper cui «una volta che la sentenza d'appello sia stata impugnataper violazione della disciplina sulla sospensione dellaprescrizione (nella specie, con riguardo all'occultamento dolosodel debito contributivo, ai sensi dell'art. 2941, comma 1, nr. 8cod.civ.), l'intera fattispecie della prescrizione, anche conriguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice erientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutared'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, lacorretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, inquanto aspetto logicamente preliminare rispetto allasospensione dedotta con il ricorso» (Cass. nr. 32683 del N2um0e2ro2 r;eg istro generale 12013/2021Numero sezionale 892/2026ex multis, tra le successive, Cass. nr. 25684 del 2023). [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 8042/2026In altre parole, come di recente ribadito, «l'impugnazione dDeatla pubblicazione 01/04/2026profilo della sospensione mantiene viva e controversa laquestione del dies a quo della prescrizione» (Cass. n.13171/2025).5.

Tanto premesso, ai fini di causa, occorre richiamarel’orientamento consolidato, secondo cui (Cass. n. 28729/24),sebbene l’exordium praescriptionis decorra dal momento in cuiscadono i termini per il pagamento e non già dalla data dipresentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolaredella posizione assicurativa (così, ex multis, Cass. n. 19403 del2019; n. 1557 del 2020 e, più di recente, n. 4898 del 2022, e n.5578 del 2022), ai fini della sua decorrenza, assume rilievoanche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto,senza alcuna maggiorazione, dalle disposizioni dei D.P.C.M. che,tempo per tempo, hanno stabilito lo slittamento dei termini dipagamento (così Cass. n. 10273 del 2021, con riferimento alD.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione aicontributi dovuti per l'anno 2009 e plurime pronunce successiveconformi).

L’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997, infatti,devolve ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri(pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA]) la possibilità di modificare itermini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi aimposte e contributi.

Il D.P.C.M. concorre, dunque, ad attuare eintegrare le previsioni del decreto legislativo e, pertanto,considerato nelle sue interrelazioni e in una prospettivasostanziale, ha natura regolamentare e rango di fonte normativa(tra le tante, Cass. n. 32685 del 2022).6.

Circa la questione attinente ai presupposti applicativi e alla«latitudine soggettiva del differimento», questa Corte haNumero registro generale 12013/2021ritenuto che ne beneficino tutti i «contribuenti [...] cheN umero sezionale 892/2026Numero di raccolta generale 8042/2026esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaboraDattia pubblicazione 01/04/2026gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, allerisultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per nonaver scelto un diverso regime d'imposizione […]» (Cass.nr.10273 del 2021 e successive conformi).

Ciò che rileva è,infatti, il dato oggettivo dello svolgimento di un'attivitàeconomica riconducibile a quelle per le quali siano stati elaboratistudi di settore e non la condizione soggettiva del singoloprofessionista di effettiva sottoposizione al regime fiscalederivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi(Cass. nn. 24668/2022; 10286/2023; 24584/24).7.

Tutto ciò chiarito, la sentenza impugnata, nel far decorrere laprescrizione dalla data di presentazione della dichiarazione deiredditi, senza applicazione del differimento di legge, econsiderando l’intervenuta interruzione del termine, in data1°.7.2015, quando il termine era ormai spirato, ha, quindi,erroneamente interpretato la normativa di riferimento, nonconsiderando, come avrebbe dovuto, il termine di proroga dellascadenza previsto dal D.P.C.M. citato sino al 6 luglio 2010.8.

Quanto, poi, alla censura posta in ricorso, relativa alla pretesaerroneità della statuizione della sentenza relativa allainsussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 2941, commaprimo, n. 8 c.c., trattasi di doglianza infondata.9.

Questa Corte, nel puntualizzare l’orientamento espresso daCass., 7 marzo 2019, n. 6677, richiamato anche nella sentenzaimpugnata e concernente una specifica vicenda processuale, haribadito a più riprese che, in tema di sospensione dellaprescrizione dei contributi dovuti dai professionisti alla Gestioneseparata, non si può configurare alcun automatismo tra lamancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione deiNumero registro generale 12013/2021redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo (Cass.,N umero sezionale 892/2026Numero di raccolta generale 8042/2026sez.

VI-L, 30 novembre 2021, n. 37529).

Data pubblicazione 01/04/202610.

In particolare, «la condotta dolosa di occultamento del debitopresuppone un comportamento intenzionalmente diretto adoccultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione,comportamento foriero di un impedimento non superabile con gliordinari controlli.

La condotta riveste rilievo alla stregua dell’art.2941, n. 8, c.c. solo quando è idonea a determinare, per ilcreditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non unamera difficoltà d’accertamento del credito (Cass., sez. lav., 19settembre 2023, n. 26802, punto

3.1. delle Ragioni delladecisione).

Una condotta connotata in modo così pregnante malsi concilia con l’automatismo censurato dal ricorrente e postulaun puntuale accertamento di fatto in ordine al coefficientepsicologico del professionista inadempiente, che non si puòevincere dal mero dato dell’omessa compilazione del quadro RR,in difetto di altri elementi che avvalorino il contegno doloso(Cass., sez. lav., 1° settembre 2023, n. 25598, punto 11 delConsiderato)» (n. 28594/2024).11.

Conclusivamente, il ricorso va accolto per quanto di ragionee la sentenza d’appello deve essere cassata in relazione al profiloindicato, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversacomposizione, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa lasentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia lacausa alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione,anche per le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12013/2021La Presidente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 892/2026Numero di raccolta generale 8042/2026Data pubblicazione 01/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 12013-2021 proposto da:I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -892 controD'[OSCURATO:PERSONA];- intimata –avverso la sentenza n. 629/2020 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 309/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] sezionale 892/20261.Con sentenza n. 629/2020, la Corte d’appello di L’AqNuuimlaer o hdia ra ccolta generale 8042/2026rigettato il gravame, proposto dall’I.N.P.S., avverso la sentenDzaata pubblicazione 01/04/2026n. 199 del 2019 del Tribunale di Lanciano, con la quale eranostati accolti i due ricorsi riuniti, presentati dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]D’Orsogna, in opposizione all’avviso di addebito n.33220160002517139000, relativo a somme pretese dall’I.N.P.S.a titolo di contributo soggettivo, conseguente all’iscrizione dellaprofessionista alla Gestione separata per l’anno 2009.2. In particolare, la Corte territoriale, accertata nel merito lasussistenza dell’obbligo d’iscrizione alla predetta Gestione, haritenuto il credito contributivo avanzato dall’Istituto estinto perprescrizione quinquennale.3.L’I.N.P.S. ha impugnato la predetta sentenza, articolando ununico motivo di ricorso ed ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c. La signora [OSCURATO:PERSONA]Orsogna è rimasta intimata.4. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. ha dedotto, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt.2935 e 2941 n. 8 c.c., in relazione: all’art. 2, commi 26 - 31,legge n. 335 del 1995, all’art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011,conv. dalla l. n. 111 del 2011, all’art. 1, d.lgs. 462/1997 e all’art.10, comma 1, d.lgs. 241/1997, per non avere i giudici d'appelloritenuto che, nel caso di libero professionista iscritto d'ufficiodall'I.N.P.S. alla Gestione separata per l'anno 2009, laprescrizione è sospesa per doloso occultamento del debitoqualora, in occasione della presentazione della dichiarazione deiredditi, venga omessa la compilazione del Quadro RR.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12013/2021Nella memoria depositata, l’Istituto ha altresì invocatoN umero sezionale 892/2026Numero di raccolta generale 8042/2026l’applicazione del D.P.C.M. 10.6.2010, ai fini del differimento dDeatia pubblicazione 01/04/2026termini di legge di decorrenza del termine prescrizionale.2. Il motivo è fondato nei limiti di seguito indicati.3. La sentenza impugnata, una volta accertata la fondatezzadella pretesa creditoria avanzata dall’I.N.P.S., ha accoltol’eccezione di prescrizione sollevata, considerando che: a) iltermine quinquennale decorreva dalla scadenza dei termini dipagamento del dovuto; b) non poteva trovare applicazione laproroga sino al 6.7.2010 del termine per il versamento delleimposte sui redditi delle persone fisiche, già fissato al 16.6.2010,disposta dal D.P.C.M. 10.6.2010, non avendo l’I.N.P.S. dedottoe dimostrato che si applicasse tale regime; c) non era accoglibilel’eccezione di sospensione della prescrizione, ex art. 2941, primocomma, n. 8 c.c. per effetto dell’omessa compilazione delriquadro RR.4. Preliminarmente, riguardo al motivo di ricorso avanzatodall’I.N.P.S. sulla prescrizione, riferito, come anticipato, almenostando al contenuto del ricorso, solo al profilo relativoall’applicabilità del meccanismo di sospensione dellaprescrizione, per effetto dell’art. 2948 cit., si richiama il principioper cui «una volta che la sentenza d'appello sia stata impugnataper violazione della disciplina sulla sospensione dellaprescrizione (nella specie, con riguardo all'occultamento dolosodel debito contributivo, ai sensi dell'art. 2941, comma 1, nr. 8cod.civ.), l'intera fattispecie della prescrizione, anche conriguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice erientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutared'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, lacorretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, inquanto aspetto logicamente preliminare rispetto allasospensione dedotta con il ricorso» (Cass. nr. 32683 del N2um0e2ro2 r;eg istro generale 12013/2021Numero sezionale 892/2026ex multis, tra le successive, Cass. nr. 25684 del 2023). [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 8042/2026In altre parole, come di recente ribadito, «l'impugnazione dDeatla pubblicazione 01/04/2026profilo della sospensione mantiene viva e controversa laquestione del dies a quo della prescrizione» (Cass. n.13171/2025).5. Tanto premesso, ai fini di causa, occorre richiamarel’orientamento consolidato, secondo cui (Cass. n. 28729/24),sebbene l’exordium praescriptionis decorra dal momento in cuiscadono i termini per il pagamento e non già dalla data dipresentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolaredella posizione assicurativa (così, ex multis, Cass. n. 19403 del2019; n. 1557 del 2020 e, più di recente, n. 4898 del 2022, e n.5578 del 2022), ai fini della sua decorrenza, assume rilievoanche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto,senza alcuna maggiorazione, dalle disposizioni dei D.P.C.M. che,tempo per tempo, hanno stabilito lo slittamento dei termini dipagamento (così Cass. n. 10273 del 2021, con riferimento alD.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione aicontributi dovuti per l'anno 2009 e plurime pronunce successiveconformi). L’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997, infatti,devolve ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri(pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA]) la possibilità di modificare itermini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi aimposte e contributi. Il D.P.C.M. concorre, dunque, ad attuare eintegrare le previsioni del decreto legislativo e, pertanto,considerato nelle sue interrelazioni e in una prospettivasostanziale, ha natura regolamentare e rango di fonte normativa(tra le tante, Cass. n. 32685 del 2022).6. Circa la questione attinente ai presupposti applicativi e alla«latitudine soggettiva del differimento», questa Corte haNumero registro generale 12013/2021ritenuto che ne beneficino tutti i «contribuenti [...] cheN umero sezionale 892/2026Numero di raccolta generale 8042/2026esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaboraDattia pubblicazione 01/04/2026gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, allerisultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per nonaver scelto un diverso regime d'imposizione […]» (Cass.nr.10273 del 2021 e successive conformi). Ciò che rileva è,infatti, il dato oggettivo dello svolgimento di un'attivitàeconomica riconducibile a quelle per le quali siano stati elaboratistudi di settore e non la condizione soggettiva del singoloprofessionista di effettiva sottoposizione al regime fiscalederivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi(Cass. nn. 24668/2022; 10286/2023; 24584/24).7. Tutto ciò chiarito, la sentenza impugnata, nel far decorrere laprescrizione dalla data di presentazione della dichiarazione deiredditi, senza applicazione del differimento di legge, econsiderando l’intervenuta interruzione del termine, in data1°.7.2015, quando il termine era ormai spirato, ha, quindi,erroneamente interpretato la normativa di riferimento, nonconsiderando, come avrebbe dovuto, il termine di proroga dellascadenza previsto dal D.P.C.M. citato sino al 6 luglio 2010.8. Quanto, poi, alla censura posta in ricorso, relativa alla pretesaerroneità della statuizione della sentenza relativa allainsussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 2941, commaprimo, n. 8 c.c., trattasi di doglianza infondata.9. Questa Corte, nel puntualizzare l’orientamento espresso daCass., 7 marzo 2019, n. 6677, richiamato anche nella sentenzaimpugnata e concernente una specifica vicenda processuale, haribadito a più riprese che, in tema di sospensione dellaprescrizione dei contributi dovuti dai professionisti alla Gestioneseparata, non si può configurare alcun automatismo tra lamancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione deiNumero registro generale 12013/2021redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo (Cass.,N umero sezionale 892/2026Numero di raccolta generale 8042/2026sez. VI-L, 30 novembre 2021, n. 37529). Data pubblicazione 01/04/202610. In particolare, «la condotta dolosa di occultamento del debitopresuppone un comportamento intenzionalmente diretto adoccultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione,comportamento foriero di un impedimento non superabile con gliordinari controlli. La condotta riveste rilievo alla stregua dell’art.2941, n. 8, c.c. solo quando è idonea a determinare, per ilcreditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non unamera difficoltà d’accertamento del credito (Cass., sez. lav., 19settembre 2023, n. 26802, punto 3.1. delle Ragioni delladecisione). Una condotta connotata in modo così pregnante malsi concilia con l’automatismo censurato dal ricorrente e postulaun puntuale accertamento di fatto in ordine al coefficientepsicologico del professionista inadempiente, che non si puòevincere dal mero dato dell’omessa compilazione del quadro RR,in difetto di altri elementi che avvalorino il contegno doloso(Cass., sez. lav., 1° settembre 2023, n. 25598, punto 11 delConsiderato)» (n. 28594/2024).11. Conclusivamente, il ricorso va accolto per quanto di ragionee la sentenza d’appello deve essere cassata in relazione al profiloindicato, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversacomposizione, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa lasentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia lacausa alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione,anche per le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12013/2021La Presidente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 892/2026Numero di raccolta generale 8042/2026Data pubblicazione 01/04/2026
Sentenza Cassazione n. 08042/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris