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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 luglio 2024

Cassazione n. 25759/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3786/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sede di ROMA n.3107/2021 depositata i l 22/06/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso riguarda un avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate di Roma per il pagamento di € 70.470,75 a titolo di imposta di registro, relativo alla registrazione della sentenza civile n. 4647/2014 del 09/05/14 emessa dalla Corte d'Appello di Roma, la quale aveva stabilito che un atto di compravendita di immobile, in cui i ricorrenti figuravano come venditori, dissimulava in realtà una donazione lesiva della quota di riserva in favore dei coeredi.

2. L'Ufficio del Registro, basandosi sull'Allegato 1 del d.P.R. n. 131 del 1986, ha applicato una tassazione del 9%, prevista per gli atti costitutivi o traslativi di diritti reali immobiliari, sostenendo che la sentenza di merito, rilevando una dissimulazione di donazione, avesse determinato un passaggio reale di immobile e quindi la costituzione di un diritto immobiliare tassabile.

3. I ricorrenti, in primo grado, si sono opposti all'avviso di liquidazione, sostenendo che la sentenza non avesse determinato alcuna costituzione di diritti reali, ma la CTP di Roma ha respinto il ricorso.

4. In appello, la [OSCURATO:PERSONA] di Roma ha confermato la decisione di primo grado con la sentenza n. 3107/21 del 22/06/21, condannando i contribuenti al pagamento delle spese di lite.

In particolare, la CTR ha affermato che la non definitività della sentenza non sospende la riscossione delle imposte; ha richiamato gli artt. 37 e 8 della [OSCURATO:PERSONA] allegata al D.P.R. n. 131/1986, affermando che gli atti giudiziari che definiscono, anche parzialmente, un giudizio sono soggetti all'imposta di registro, salvo conguaglio o rimborso in base a una sentenza passata in giudicato; ha confermato la correttezza della tassazione applicata dall'Agenzia delle Entrate, considerando che la sentenza aveva accertato la simulazione di una donazione; infine ha respinto l'eccezione relativa alle agevolazioni per la "prima casa", richiamando l'orientamento della Cassazione secondo cui tali agevolazioni devono essere richieste al momento della registrazione della sentenza.

5. I ricorrenti hanno formulato ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza della CTR, affidandosi a due motivi.

6. Non si è costituita la parte intimata.

7. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

8. Il collegio ha disposto l’acquisizione del fascicolo di merito al fine di verificare la fondatezza del primo motivo di ricorso.

9. Parte ricorrente ha depositato nuova memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso deducono i ricorrenti, in relazione all’art. 360 c.p.c., c. 1 , n.3, la violazione di norme di diritto in relazione all'art. 27 D.L. 37/2020. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe rispettato la loro richiesta di discussione in pubblica udienza presentata ai sensi dell'art. 27 del D.L. 37/2020, che regola lo svolgimento delle udienze durante lo stato di emergenza causato dalla pandemia COVID-19, atteso che la normativa prevede che, in alternativa allo svolgimento daremoto, le controversie vengano decise sulla base degli atti, a meno che una delle parti non richieda la discussione.

Nel caso in questione, la Commissione avrebbe dovuto fissare un'udienza da remoto o procedere alla trattazione scritta, ma non ha notificato alcuna delle due opzioni ai ricorrenti.

1.1. Va osservato che in ordine al primo motivo di ricorso , questa Corte si è effettivamente pronunciata (Cass. , Sez. 5, Sentenza n. 20420 del 23/07/2024) dichiarando nulla la sentenza impugnata, nell’ipotesi in cui, pur avendo la parte insistito per l'udienza di discussione, la stessa era stata pronunciata allo stato degli atti, senza dare atto dell'impossibilità di procedere al collegamento da remoto e senza neppure concedere i termini per la trattazione scritta.

1.2. Nel caso di specie non risulta tuttavia depositata una specifica richiesta ai sensi della normativa emergenziale invocata, ma risulta invece presenta una diversa e generica richiesta di udienza allegata al ricorso introduttivo , precedente alla legislazione emergenzialee quindi svincolata dai relativi presupposti.

Negli atti del fascicolo acquisito non è presente la dedotta richiesta- che si assume da parte del ricorrente esserestata depositata via PEC - né tantomeno la stessa è stata trascritta o riprodotta nell’atto di ricorso.

A ciò si aggiunga che il ricorrente, ai fini dell’autosufficienza, non ha indicato la precisa localizzazione dell’atto cui fa riferimento, incorrendo, per ciò solo, in altro profilo di inammissibilità, per violazione dell’art. 366 c.p.c..

I principi di specificità ed autosufficienza del ricorso per cassazione concernono anche le doglianze di natura processuale dal momento che, pur essendo quello di legittimità giudice del ‘fatto processuale’, anche queste doglianze devono essere rese immediatamente e compiutamente ricostruibili dalla parte nei loro presupposti contingenti, senza necessità di particolari indagini e ricerche da parte della Corte.

Indagini e ricerche che, in ogni caso, sono state qui svolte senza esito positivo, come detto.

1.3. Il motivo non può quindi essere accolto , in quanto inammissibile.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si eccepiscela formazione del giudicato esterno formale e sostanziale ex art. 324 c.p.c. e 2909 c.c., atteso che la questione (relativa all'applicabilità dell'imposta di registro sulla sentenza di merito della Corte di Appello relativa al trasferimento di diritti reali immobiliari), sarebbe già stataoggetto di un precedente giudizio presso la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio.

In particolare, un'altra coerede, [OSCURATO:PERSONA], aveva presentato ricorso contro il medesimo avviso di liquidazione, ottenendo una sentenza favorevole che dichiarava non dovuta l'imposta di registro, sulla quale si sarebbe formato il giudicato, sia formale che sostanziale, il quale dovrebbe produrre effetti anche nei loro confronti, essendo aventi causa della stessa.

2.1. Va rilevato che, riguardo a talesecondo motivo, non risulta prodotto il certificato di passaggio in giudicato della invocata sentenza n. 5507/19.

Il docum ento n . 6 è , invero, soltanto la ‘ richiesta ’ di attestazione di passaggio in giudicato.

A ciò si aggiunga che, essendo rimesso alla volontà del coobbligato se avvalersi o meno di un giudicato che gli è estraneo, perché formatosi in un giudizio al quale non ha partecipato né avrebbe dovuto necessariamente partecipare, l'estensione dell'efficacia della sentenza, ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c. non può mai essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere invocata dalla parte convenuta in giudizio (cfr. Cass. n. 1681/00, n. 6212/01, n. 2383/06, n. 15462/08).Nella fattispecie, n onostan te il giudicato esterno si sia formato al più tardi nel 2020 - considerato che la sentenza n. 5507/2019 è stata pubblicata in data 27.09.2019- il ricorrente non ha sollevato la relativa eccezione nel giudizio di secondo grado (producendo quindi il relativo documento tempestivamente a seguito della comunicazione del provvedimento del 06.04.2021 della [OSCURATO:PERSONA]).

2.2. Indi, poiché il giudicato esterno si è formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non è stata eccepita nel corso dello stesso dalla parte interessata, si tratta di eccezione nuova e inammissibile.

In ogni caso, il rimedio esperibile avverso la sentenza di appello che eventualmente si fosse pronunciata in difformità da tale giudicato sarebbe il ricorso per revocazione , e non quello per cassazione (cfr. Cass. n.21493/10).

2.3. Anche tale motivo va quindi rigettato.

3. La Corte rigetta dunqueil ricorso nella sua interezza .

4. Nulla si dispone sulle spese, stante la mancata partecipazione al giudizio della parte intimata.

5. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i requisiti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M La Corte rigettail ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3786/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sede di ROMA n.3107/2021 depositata i l 22/06/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso riguarda un avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate di Roma per il pagamento di € 70.470,75 a titolo di imposta di registro, relativo alla registrazione della sentenza civile n. 4647/2014 del 09/05/14 emessa dalla Corte d'Appello di Roma, la quale aveva stabilito che un atto di compravendita di immobile, in cui i ricorrenti figuravano come venditori, dissimulava in realtà una donazione lesiva della quota di riserva in favore dei coeredi. 2. L'Ufficio del Registro, basandosi sull'Allegato 1 del d.P.R. n. 131 del 1986, ha applicato una tassazione del 9%, prevista per gli atti costitutivi o traslativi di diritti reali immobiliari, sostenendo che la sentenza di merito, rilevando una dissimulazione di donazione, avesse determinato un passaggio reale di immobile e quindi la costituzione di un diritto immobiliare tassabile. 3. I ricorrenti, in primo grado, si sono opposti all'avviso di liquidazione, sostenendo che la sentenza non avesse determinato alcuna costituzione di diritti reali, ma la CTP di Roma ha respinto il ricorso. 4. In appello, la [OSCURATO:PERSONA] di Roma ha confermato la decisione di primo grado con la sentenza n. 3107/21 del 22/06/21, condannando i contribuenti al pagamento delle spese di lite. In particolare, la CTR ha affermato che la non definitività della sentenza non sospende la riscossione delle imposte; ha richiamato gli artt. 37 e 8 della [OSCURATO:PERSONA] allegata al D.P.R. n. 131/1986, affermando che gli atti giudiziari che definiscono, anche parzialmente, un giudizio sono soggetti all'imposta di registro, salvo conguaglio o rimborso in base a una sentenza passata in giudicato; ha confermato la correttezza della tassazione applicata dall'Agenzia delle Entrate, considerando che la sentenza aveva accertato la simulazione di una donazione; infine ha respinto l'eccezione relativa alle agevolazioni per la "prima casa", richiamando l'orientamento della Cassazione secondo cui tali agevolazioni devono essere richieste al momento della registrazione della sentenza. 5. I ricorrenti hanno formulato ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza della CTR, affidandosi a due motivi. 6. Non si è costituita la parte intimata. 7. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 8. Il collegio ha disposto l’acquisizione del fascicolo di merito al fine di verificare la fondatezza del primo motivo di ricorso. 9. Parte ricorrente ha depositato nuova memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso deducono i ricorrenti, in relazione all’art. 360 c.p.c., c. 1 , n.3, la violazione di norme di diritto in relazione all'art. 27 D.L. 37/2020. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe rispettato la loro richiesta di discussione in pubblica udienza presentata ai sensi dell'art. 27 del D.L. 37/2020, che regola lo svolgimento delle udienze durante lo stato di emergenza causato dalla pandemia COVID-19, atteso che la normativa prevede che, in alternativa allo svolgimento daremoto, le controversie vengano decise sulla base degli atti, a meno che una delle parti non richieda la discussione. Nel caso in questione, la Commissione avrebbe dovuto fissare un'udienza da remoto o procedere alla trattazione scritta, ma non ha notificato alcuna delle due opzioni ai ricorrenti. 1.1. Va osservato che in ordine al primo motivo di ricorso , questa Corte si è effettivamente pronunciata (Cass. , Sez. 5, Sentenza n. 20420 del 23/07/2024) dichiarando nulla la sentenza impugnata, nell’ipotesi in cui, pur avendo la parte insistito per l'udienza di discussione, la stessa era stata pronunciata allo stato degli atti, senza dare atto dell'impossibilità di procedere al collegamento da remoto e senza neppure concedere i termini per la trattazione scritta. 1.2. Nel caso di specie non risulta tuttavia depositata una specifica richiesta ai sensi della normativa emergenziale invocata, ma risulta invece presenta una diversa e generica richiesta di udienza allegata al ricorso introduttivo , precedente alla legislazione emergenzialee quindi svincolata dai relativi presupposti. Negli atti del fascicolo acquisito non è presente la dedotta richiesta- che si assume da parte del ricorrente esserestata depositata via PEC - né tantomeno la stessa è stata trascritta o riprodotta nell’atto di ricorso. A ciò si aggiunga che il ricorrente, ai fini dell’autosufficienza, non ha indicato la precisa localizzazione dell’atto cui fa riferimento, incorrendo, per ciò solo, in altro profilo di inammissibilità, per violazione dell’art. 366 c.p.c.. I principi di specificità ed autosufficienza del ricorso per cassazione concernono anche le doglianze di natura processuale dal momento che, pur essendo quello di legittimità giudice del ‘fatto processuale’, anche queste doglianze devono essere rese immediatamente e compiutamente ricostruibili dalla parte nei loro presupposti contingenti, senza necessità di particolari indagini e ricerche da parte della Corte. Indagini e ricerche che, in ogni caso, sono state qui svolte senza esito positivo, come detto. 1.3. Il motivo non può quindi essere accolto , in quanto inammissibile. 2. Con il secondo motivo di ricorso, si eccepiscela formazione del giudicato esterno formale e sostanziale ex art. 324 c.p.c. e 2909 c.c., atteso che la questione (relativa all'applicabilità dell'imposta di registro sulla sentenza di merito della Corte di Appello relativa al trasferimento di diritti reali immobiliari), sarebbe già stataoggetto di un precedente giudizio presso la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio. In particolare, un'altra coerede, [OSCURATO:PERSONA], aveva presentato ricorso contro il medesimo avviso di liquidazione, ottenendo una sentenza favorevole che dichiarava non dovuta l'imposta di registro, sulla quale si sarebbe formato il giudicato, sia formale che sostanziale, il quale dovrebbe produrre effetti anche nei loro confronti, essendo aventi causa della stessa. 2.1. Va rilevato che, riguardo a talesecondo motivo, non risulta prodotto il certificato di passaggio in giudicato della invocata sentenza n. 5507/19. Il docum ento n . 6 è , invero, soltanto la ‘ richiesta ’ di attestazione di passaggio in giudicato. A ciò si aggiunga che, essendo rimesso alla volontà del coobbligato se avvalersi o meno di un giudicato che gli è estraneo, perché formatosi in un giudizio al quale non ha partecipato né avrebbe dovuto necessariamente partecipare, l'estensione dell'efficacia della sentenza, ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c. non può mai essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere invocata dalla parte convenuta in giudizio (cfr. Cass. n. 1681/00, n. 6212/01, n. 2383/06, n. 15462/08).Nella fattispecie, n onostan te il giudicato esterno si sia formato al più tardi nel 2020 - considerato che la sentenza n. 5507/2019 è stata pubblicata in data 27.09.2019- il ricorrente non ha sollevato la relativa eccezione nel giudizio di secondo grado (producendo quindi il relativo documento tempestivamente a seguito della comunicazione del provvedimento del 06.04.2021 della [OSCURATO:PERSONA]). 2.2. Indi, poiché il giudicato esterno si è formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non è stata eccepita nel corso dello stesso dalla parte interessata, si tratta di eccezione nuova e inammissibile. In ogni caso, il rimedio esperibile avverso la sentenza di appello che eventualmente si fosse pronunciata in difformità da tale giudicato sarebbe il ricorso per revocazione , e non quello per cassazione (cfr. Cass. n.21493/10). 2.3. Anche tale motivo va quindi rigettato. 3. La Corte rigetta dunqueil ricorso nella sua interezza . 4. Nulla si dispone sulle spese, stante la mancata partecipazione al giudizio della parte intimata. 5. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i requisiti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte rigettail ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo d
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