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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 giugno 2021

Cassazione n. 28917/2021

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso 20936-2015 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 109/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/05/2015 R.G.N. 245/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. 20936/15 - IMB contro [OSCURATO:PERSONA] camerale del 4 giugno 2021 - Pres.

Bronzini, rel.

Buffa ORDINANZA Con sentenza del 21.5.15, la Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza del tribunale di Udine del 13.3.14, che aveva rigettato l'opposizione di IMB cartella per Euro 46.036 per contributi per lavoratori -formalmente dipendenti dall'impresa appaltatrice croata Pelfa- messi a sua disposizione.

In particolare, ravvisato lo schema fraudolento della somministrazione per pluralità di fattori ricollegati soprattutto alla fittizietà dell'appalto (per non esservi apporto significativo dell'appaltatore, necessario pur sempre anche negli appalti labour intensive, nella gestione del rapporto di lavoro dei lavoratori, nel caso diretti esclusivamente dalla committente, della quale peraltro i lavoratori erano convinti di essere dipendenti), la Corte territoriale ha ritenuto che i rapporti di lavoro fossero effettivamente fra i dipendenti del somministratore e l'impresa utilizzatrice.

Avverso tale sentenza ricorre la società per due motivi, cui resiste con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 112, 115, 116 c.p.c., 2094, 2697 e 2729 c.c., 29 e 30 d.lgs. 276/03, per avere valorizzato indici non concludenti e trascurato altre risultanze probatorie.

Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere trascurato la non promiscuità delle maestranze per spazi di lavoro ed orario, e l'esistenza di rischio di impresa sulla appaltatrice.

I motivi del ricorso si risolvono nel sollecitare una lettura delle emergenze processuali diversa da quella accolta dal giudice di merito e sono, come tali, inammissibili.

Più specificamente, il primo motivo è inammissibile in quanto la parte lamenta il valore probatorio riconosciuto ad elementi ritenuti fondanti senza alcun riferimento specifico alle norme di legge di cui si lamenta la violazione nel caso specifico; per altro verso, il motivo pretenderebbe di censurare la scelta -operata dalla corte territoriale- delle prove concludenti, che è valutazione tipica del giudice di merito; questa Corte ha già affermato infatti (Sez.

L, Sentenza n. 13054 del 10/06/2014, Rv. 631274 - 01; Sez. 2 - , Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019, Rv. 655229 - 01) che, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, con la conseguenza che è insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice.

Il secondo motivo è del pari inammissibile.

Non si tratta infatti di fatti decisivi trascurati, come pretenderebbe la parte, ma di una diversa valutazione della loro rilevanza ai fini qualificatori del rapporto, operata correttamente dalla corte territoriale sulla base della valutazione del complesso degli elementi acquisiti ed in linea con la giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez.

L, Sentenza n. 5585 del 14/10/1988, Rv. 460145 - 01, -relativa peraltro ad un contesto giuridico nel quale il vizio di motivazione aveva più ampio spazio nel sindacato di legittimità- secondo la quale l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, sono riservate al giudice del merito, il quale è tenuto a giustificare le determinazioni adottate al riguardo mediante congrua e corretta motivazione, che non deve contenere l'espressa confutazione di ciascuno degli elementi contrari alla soluzione accolta ma deve consentire la verifica che le risultanze probatorie siano state esaminate ed apprezzate non già singolarmente e separatamente l'una dall'altra ma in modo unitario e globale, per modo che la decisione costituisca il risultato di una sintesi logica del complesso delle prove offerte dalle parti. p.q.m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 20936-2015 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 109/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/05/2015 R.G.N. 245/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. 20936/15 - IMB contro [OSCURATO:PERSONA] camerale del 4 giugno 2021 - Pres. Bronzini, rel. Buffa ORDINANZA Con sentenza del 21.5.15, la Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza del tribunale di Udine del 13.3.14, che aveva rigettato l'opposizione di IMB cartella per Euro 46.036 per contributi per lavoratori -formalmente dipendenti dall'impresa appaltatrice croata Pelfa- messi a sua disposizione. In particolare, ravvisato lo schema fraudolento della somministrazione per pluralità di fattori ricollegati soprattutto alla fittizietà dell'appalto (per non esservi apporto significativo dell'appaltatore, necessario pur sempre anche negli appalti labour intensive, nella gestione del rapporto di lavoro dei lavoratori, nel caso diretti esclusivamente dalla committente, della quale peraltro i lavoratori erano convinti di essere dipendenti), la Corte territoriale ha ritenuto che i rapporti di lavoro fossero effettivamente fra i dipendenti del somministratore e l'impresa utilizzatrice. Avverso tale sentenza ricorre la società per due motivi, cui resiste con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 112, 115, 116 c.p.c., 2094, 2697 e 2729 c.c., 29 e 30 d.lgs. 276/03, per avere valorizzato indici non concludenti e trascurato altre risultanze probatorie. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere trascurato la non promiscuità delle maestranze per spazi di lavoro ed orario, e l'esistenza di rischio di impresa sulla appaltatrice. I motivi del ricorso si risolvono nel sollecitare una lettura delle emergenze processuali diversa da quella accolta dal giudice di merito e sono, come tali, inammissibili. Più specificamente, il primo motivo è inammissibile in quanto la parte lamenta il valore probatorio riconosciuto ad elementi ritenuti fondanti senza alcun riferimento specifico alle norme di legge di cui si lamenta la violazione nel caso specifico; per altro verso, il motivo pretenderebbe di censurare la scelta -operata dalla corte territoriale- delle prove concludenti, che è valutazione tipica del giudice di merito; questa Corte ha già affermato infatti (Sez. L, Sentenza n. 13054 del 10/06/2014, Rv. 631274 - 01; Sez. 2 - , Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019, Rv. 655229 - 01) che, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, con la conseguenza che è insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice. Il secondo motivo è del pari inammissibile. Non si tratta infatti di fatti decisivi trascurati, come pretenderebbe la parte, ma di una diversa valutazione della loro rilevanza ai fini qualificatori del rapporto, operata correttamente dalla corte territoriale sulla base della valutazione del complesso degli elementi acquisiti ed in linea con la giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 5585 del 14/10/1988, Rv. 460145 - 01, -relativa peraltro ad un contesto giuridico nel quale il vizio di motivazione aveva più ampio spazio nel sindacato di legittimità- secondo la quale l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, sono riservate al giudice del merito, il quale è tenuto a giustificare le determinazioni adottate al riguardo mediante congrua e corretta motivazione, che non deve contenere l'espressa confutazione di ciascuno degli elementi contrari alla soluzione accolta ma deve consentire la verifica che le risultanze probatorie siano state esaminate ed apprezzate non già singolarmente e separatamente l'una dall'altra ma in modo unitario e globale, per modo che la decisione costituisca il risultato di una sintesi logica del complesso delle prove offerte dalle parti. p.q.m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA]