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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 marzo 2025

Cassazione n. 32981/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

E di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, riportandosi allamemoria già depositata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA]Errico ha proposto ricorso per cassazione avversol’ordinanza del Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, che in data27/03/2025 ha confermato il decreto di convalida del sequestro preventivo dellasomma di euro 100.900,00, emesso in data 12/03/2025 dal Giudice per leindagini preliminari dello stesso Tribunale di Napoli.La predetta somma era stata rinvenuta in possesso del D’Errico in data20/01/2025 a seguito di un controllo stradale, e con decreto del 3/1/2025 ilGiudice per le indagini preliminari ne aveva disposto il sequestro preventivo,ravvisando il fumus del reato di cui all’art. 648 cod. pen.Successivamente, però, nel corso di interrogatorio in data 03/02/2025, ilD’Errico aveva dichiarato che la somma proveniva dall’attività della sorellaMaddalena D’Errico, titolare di un’agenzia di scommesse, producendo anchedocumentazione a sostegno di tale assunto.

Conseguentemente, il giudice per leindagini preliminari il 28/02/2025 aveva revocato il sequestro ritenendo non piùravvisabile il fumus del reato ipotizzato.In data 04/03/2025 il pubblico ministero disponeva nuovo decreto d’urgenzadi sequestro della predetta somma, che veniva convalidato dal Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Napoli con decreto in data 12/03/2025, e lasezione del riesame dello stesso Tribunale con l’ordinanza in questa sedeimpugnata ha respinto l’istanza di riesame proposta dalla difesa.2.

A sostegno del ricorso sono stati proposti due motivi di impugnazione:2.1.

Violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanzadell’art. 649 cod. proc. pen. per violazione del giudicato cautelare, in quanto glielementi indiziari posti a base dell'ordinanza impugnata sarebbero già stativalutati precedentemente in senso diametralmente opposto in altroprovvedimento del G.I.P. del Tribunale di Napoli.2.2.

Violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanzadegli artt. 321 cod. proc. pen. e 648 cod. pen., per omessa indicazione del reatopresupposto, tale da giustificare il delitto di ricettazione contestato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato e va pertanto rigettato.2.

Con riferimento al primo motivo di impugnazione va rilevato che, mentrel’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari in data 28/02/2025aveva revocato l’originario provvedimento di sequestro si fondava sul rilievo chela somma sequestrata doveva ritenersi provento dell’agenzia di scommesse di cuiera titolare [OSCURATO:PERSONA]Errico, sorella del ricorrente, il decreto di sequestropreventivo d’urgenza successivamente emesso dal pubblico ministero in data04/03/2025 ed il decreto di convalida emesso in data 12/03/2025 dal Giudice perle indagini preliminari del Tribunale di Napoli si fondano su diversi elementiriferiti dall'informativa dei Carabinieri della Compagnia di [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], legittimamente ritenuti non compatibili con la giustificazioneaddotta dall’indagato, secondo cui al momento del controllo stradale che haportato al sequestro egli stava operando il trasferimento della somma di denaro,frutto dell’attività di scommesse della sorella, per assicurarne la custodia: ciò inquanto il D’Errico è risultato non rivestire alcun ruolo nella predetta agenzia discommesse, né quale socio, né quale dipendente, mentre l’assunto secondo cuisarebbe stato fermato mentre portava i proventi dell’agenzia nella propriaabitazione, per motivi di sicurezza, riservandosi di versarli in un ufficio postale ilgiorno successivo, risultava incompatibile con il luogo ove lo stesso è statofermato in Napoli, al [OSCURATO:PERSONA], distante sia dalla sede dell'attività discommesse della sorella del ricorrente che dall’abitazione di questo, peraltrovicine tra loro (rispettivamente in via Atri e via dei Tribunali).

Inoltre, l’ordinanzaimpugnata ha valorizzato il rilievo che dalla predetta informativa erano emersianche i rapporti tra il D’Errico e le figlie di [OSCURATO:PERSONA], soggetto giàcondannato per i delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen., e 74 D.P.R.309/90,mentre la figlia di quest’ultimo, Carmela, risulta gravata da sentenza dipatteggiamento per associazione a delinquere finalizzata alla detenzione e messain circolazione di banconote false.Si tratta di elementi non considerati nel provvedimento di revoca del primosequestro preventivo e legittimamente valorizzati, invece, dal provvedimento diconvalida del sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Napoli, e dall’ordinanza del Tribunale del riesame inquesta sede impugnata, in quanto la mancata tempestiva proposizione diappello, da parte del pubblico ministero, avverso il provvedimento di revoca disequestro preventivo emesso in data 28/02/2025 non ostava alla proposizione,da parte del pubblico ministero, di nuova istanza di misura ex art. 321 cod. proc.pen., atteso che, come riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza di questaCorte di legittimità, l'effetto preclusivo del cosiddetto "giudicato cautelare" èdeterminato solo dall'esistenza di un provvedimento decisorio non piùimpugnabile e non anche nelle ipotesi di mancata attivazione degli strumentiprocessuali di controllo (Sez. 3, n. 50310 del 18/09/2014, Scandroglio, Rv.261518-01; nello stesso senso, Sez. 3, n. 44467 del 03/11/2022, Tonetti, Rv.283775-01).Con riferimento agli effetti delle pronunce sui provvedimenti cautelari,infatti, deve seguirsi il più limitato criterio della "preclusione processuale", cherende inammissibile la reiterazione di provvedimenti aventi il medesimo oggetto.La preclusione, in questo contesto, assume un'efficacia più ristretta rispetto aquella conseguente alle sentenze irrevocabili, in quanto include solo le questionidedotte (esplicitamente o implicitamente) e non anche quelle deducibili, ed opera"allo stato degli atti", essendo condizionata al permanere immutato dellasituazione di fatto già valutata.

In tale direzione, quindi, la preclusioneendoprocessuale mira ad impedire ulteriori interventi giudiziari, in assenza di unmutamento del quadro processuale di riferimento, rendendo inammissibile lariproposizione di istanze fondate sui motivi che hanno già formato oggetto divalutazione: in base a questa ricostruzione l'effetto preclusivo viene ad esseredeterminato solo dall'esistenza di un provvedimento decisorio non piùimpugnabile, esauriti cioè i vari mezzi di impugnazione, e non anche nella ipotesidi mancata attivazione degli strumenti processuali di controllo (Sez.

U, n. 11 del08/07/1994, Buffa, Rv. 198213-01; conf.

Sez.

U, n. 12 del 08/07/1994 Palumboe n. 13, Pirro, non massimate; Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007,Librato, Rv. 235908-01).3.

Del pari infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si èprospettata la violazione di legge ed il vizio di motivazione del provvedimentoimpugnato per l’omessa indicazione del reato presupposto che giustifichi il delittodi ricettazione contestato.L’ordinanza impugnata, infatti, ha evidenziato che il ricorrente occultavasotto il sedile del guidatore una somma di denaro cospicua, pari a euro109.000,00, suddivisa in undici mazzette di banconote di vario taglio, sigillatecon nastro adesivo, ed ha così valorizzato le modalità di occultamento, nonillogicamente ritenute significative, poste in essere da soggetto privo di redditileciti dichiarati dal medesimo (o anche dalla moglie) tali da giustificare ilpossesso, non avendo il predetto presentato alcuna denuncia dei redditi per anni,successivamente dichiarando redditi esigui.

A fronte di tali elementi, al momentodel controllo il ricorrente non ha dato alcuna spiegazione del possesso edell’occultamento delle somme e, come si è detto, nel corso di successivointerrogatorio ha dato una versione poi non illogicamente ritenuta incompatibilecon il luogo del controllo.A tali elementi si si sono anche aggiunti la riferita contiguità del ricorrentecon persona, quale il predetto [OSCURATO:PERSONA], condannato per i delitti di cui agliartt. 416-bis cod. pen., e 74 d.P.R. 309/90, e la frequentazione con le figlieAntonietta e Carmela, quest’ultima gravata da un significativo precedentepenale, elementi che, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, il Tribunaledel riesame di Napoli ha riconosciuto sintomatici della provenienza delittuosa deldenaro, in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità in temadi sequestro preventivo, alla quale occorre dare seguito, secondo cui lasussistenza del "fumus" del delitto di ricettazione può essere inferita, in caso dirinvenimento di preziosi o di cospicue somme di denaro della cui disponibilità nonsia fornita giustificazione, non solo dalla mancanza di redditi lecitamente prodottio dalle particolari modalità di occultamento dei beni, ma anche dalla presenza dielementi ulteriori, significativi della loro sicura provenienza delittuosa (Sez. 2, n.10344 del 13/12/2024, dep. 2025, Bernaschino, Rv. 287719-01; cfr. anche Sez.2, n. 28587 del 03/07/2024, Peritore, Rv. 286727-01, pronuncia che havalorizzato, tra gli altri elementi, gli accertati contatti del detentore conesponenti della criminalità).4.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, riportandosi allamemoria già depositata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA]Errico ha proposto ricorso per cassazione avversol’ordinanza del Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, che in data27/03/2025 ha confermato il decreto di convalida del sequestro preventivo dellasomma di euro 100.900,00, emesso in data 12/03/2025 dal Giudice per leindagini preliminari dello stesso Tribunale di Napoli.La predetta somma era stata rinvenuta in possesso del D’Errico in data20/01/2025 a seguito di un controllo stradale, e con decreto del 3/1/2025 ilGiudice per le indagini preliminari ne aveva disposto il sequestro preventivo,ravvisando il fumus del reato di cui all’art. 648 cod. pen.Successivamente, però, nel corso di interrogatorio in data 03/02/2025, ilD’Errico aveva dichiarato che la somma proveniva dall’attività della sorellaMaddalena D’Errico, titolare di un’agenzia di scommesse, producendo anchedocumentazione a sostegno di tale assunto. Conseguentemente, il giudice per leindagini preliminari il 28/02/2025 aveva revocato il sequestro ritenendo non piùravvisabile il fumus del reato ipotizzato.In data 04/03/2025 il pubblico ministero disponeva nuovo decreto d’urgenzadi sequestro della predetta somma, che veniva convalidato dal Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Napoli con decreto in data 12/03/2025, e lasezione del riesame dello stesso Tribunale con l’ordinanza in questa sedeimpugnata ha respinto l’istanza di riesame proposta dalla difesa.2. A sostegno del ricorso sono stati proposti due motivi di impugnazione:2.1. Violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanzadell’art. 649 cod. proc. pen. per violazione del giudicato cautelare, in quanto glielementi indiziari posti a base dell'ordinanza impugnata sarebbero già stativalutati precedentemente in senso diametralmente opposto in altroprovvedimento del G.I.P. del Tribunale di Napoli.2.2. Violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanzadegli artt. 321 cod. proc. pen. e 648 cod. pen., per omessa indicazione del reatopresupposto, tale da giustificare il delitto di ricettazione contestato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato e va pertanto rigettato.2. Con riferimento al primo motivo di impugnazione va rilevato che, mentrel’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari in data 28/02/2025aveva revocato l’originario provvedimento di sequestro si fondava sul rilievo chela somma sequestrata doveva ritenersi provento dell’agenzia di scommesse di cuiera titolare [OSCURATO:PERSONA]Errico, sorella del ricorrente, il decreto di sequestropreventivo d’urgenza successivamente emesso dal pubblico ministero in data04/03/2025 ed il decreto di convalida emesso in data 12/03/2025 dal Giudice perle indagini preliminari del Tribunale di Napoli si fondano su diversi elementiriferiti dall'informativa dei Carabinieri della Compagnia di [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], legittimamente ritenuti non compatibili con la giustificazioneaddotta dall’indagato, secondo cui al momento del controllo stradale che haportato al sequestro egli stava operando il trasferimento della somma di denaro,frutto dell’attività di scommesse della sorella, per assicurarne la custodia: ciò inquanto il D’Errico è risultato non rivestire alcun ruolo nella predetta agenzia discommesse, né quale socio, né quale dipendente, mentre l’assunto secondo cuisarebbe stato fermato mentre portava i proventi dell’agenzia nella propriaabitazione, per motivi di sicurezza, riservandosi di versarli in un ufficio postale ilgiorno successivo, risultava incompatibile con il luogo ove lo stesso è statofermato in Napoli, al [OSCURATO:PERSONA], distante sia dalla sede dell'attività discommesse della sorella del ricorrente che dall’abitazione di questo, peraltrovicine tra loro (rispettivamente in via Atri e via dei Tribunali). Inoltre, l’ordinanzaimpugnata ha valorizzato il rilievo che dalla predetta informativa erano emersianche i rapporti tra il D’Errico e le figlie di [OSCURATO:PERSONA], soggetto giàcondannato per i delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen., e 74 D.P.R.309/90,mentre la figlia di quest’ultimo, Carmela, risulta gravata da sentenza dipatteggiamento per associazione a delinquere finalizzata alla detenzione e messain circolazione di banconote false.Si tratta di elementi non considerati nel provvedimento di revoca del primosequestro preventivo e legittimamente valorizzati, invece, dal provvedimento diconvalida del sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Napoli, e dall’ordinanza del Tribunale del riesame inquesta sede impugnata, in quanto la mancata tempestiva proposizione diappello, da parte del pubblico ministero, avverso il provvedimento di revoca disequestro preventivo emesso in data 28/02/2025 non ostava alla proposizione,da parte del pubblico ministero, di nuova istanza di misura ex art. 321 cod. proc.pen., atteso che, come riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza di questaCorte di legittimità, l'effetto preclusivo del cosiddetto "giudicato cautelare" èdeterminato solo dall'esistenza di un provvedimento decisorio non piùimpugnabile e non anche nelle ipotesi di mancata attivazione degli strumentiprocessuali di controllo (Sez. 3, n. 50310 del 18/09/2014, Scandroglio, Rv.261518-01; nello stesso senso, Sez. 3, n. 44467 del 03/11/2022, Tonetti, Rv.283775-01).Con riferimento agli effetti delle pronunce sui provvedimenti cautelari,infatti, deve seguirsi il più limitato criterio della "preclusione processuale", cherende inammissibile la reiterazione di provvedimenti aventi il medesimo oggetto.La preclusione, in questo contesto, assume un'efficacia più ristretta rispetto aquella conseguente alle sentenze irrevocabili, in quanto include solo le questionidedotte (esplicitamente o implicitamente) e non anche quelle deducibili, ed opera"allo stato degli atti", essendo condizionata al permanere immutato dellasituazione di fatto già valutata. In tale direzione, quindi, la preclusioneendoprocessuale mira ad impedire ulteriori interventi giudiziari, in assenza di unmutamento del quadro processuale di riferimento, rendendo inammissibile lariproposizione di istanze fondate sui motivi che hanno già formato oggetto divalutazione: in base a questa ricostruzione l'effetto preclusivo viene ad esseredeterminato solo dall'esistenza di un provvedimento decisorio non piùimpugnabile, esauriti cioè i vari mezzi di impugnazione, e non anche nella ipotesidi mancata attivazione degli strumenti processuali di controllo (Sez. U, n. 11 del08/07/1994, Buffa, Rv. 198213-01; conf. Sez. U, n. 12 del 08/07/1994 Palumboe n. 13, Pirro, non massimate; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007,Librato, Rv. 235908-01).3. Del pari infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si èprospettata la violazione di legge ed il vizio di motivazione del provvedimentoimpugnato per l’omessa indicazione del reato presupposto che giustifichi il delittodi ricettazione contestato.L’ordinanza impugnata, infatti, ha evidenziato che il ricorrente occultavasotto il sedile del guidatore una somma di denaro cospicua, pari a euro109.000,00, suddivisa in undici mazzette di banconote di vario taglio, sigillatecon nastro adesivo, ed ha così valorizzato le modalità di occultamento, nonillogicamente ritenute significative, poste in essere da soggetto privo di redditileciti dichiarati dal medesimo (o anche dalla moglie) tali da giustificare ilpossesso, non avendo il predetto presentato alcuna denuncia dei redditi per anni,successivamente dichiarando redditi esigui. A fronte di tali elementi, al momentodel controllo il ricorrente non ha dato alcuna spiegazione del possesso edell’occultamento delle somme e, come si è detto, nel corso di successivointerrogatorio ha dato una versione poi non illogicamente ritenuta incompatibilecon il luogo del controllo.A tali elementi si si sono anche aggiunti la riferita contiguità del ricorrentecon persona, quale il predetto [OSCURATO:PERSONA], condannato per i delitti di cui agliartt. 416-bis cod. pen., e 74 d.P.R. 309/90, e la frequentazione con le figlieAntonietta e Carmela, quest’ultima gravata da un significativo precedentepenale, elementi che, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, il Tribunaledel riesame di Napoli ha riconosciuto sintomatici della provenienza delittuosa deldenaro, in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità in temadi sequestro preventivo, alla quale occorre dare seguito, secondo cui lasussistenza del "fumus" del delitto di ricettazione può essere inferita, in caso dirinvenimento di preziosi o di cospicue somme di denaro della cui disponibilità nonsia fornita giustificazione, non solo dalla mancanza di redditi lecitamente prodottio dalle particolari modalità di occultamento dei beni, ma anche dalla presenza dielementi ulteriori, significativi della loro sicura provenienza delittuosa (Sez. 2, n.10344 del 13/12/2024, dep. 2025, Bernaschino, Rv. 287719-01; cfr. anche Sez.2, n. 28587 del 03/07/2024, Peritore, Rv. 286727-01, pronuncia che havalorizzato, tra gli altri elementi, gli accertati contatti del detentore conesponenti della criminalità).4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIANO [OSCURATO:PERSONA]
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