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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01365/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24512/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eDonatella Valsania, domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.s. , rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale -controricorrenti- econtro [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazionetelematica legale -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n.491/2023 depositata il 17/5/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante dello [OSCURATO:PERSONA] s.s., chiedendone condanna in solido al risarcimento dei danni indicati come subiti in conseguenza dell’inadempimento a un mandato professionale.

Adduceva due distinti profili di responsabilità: - il primo, a carico del solo [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dall’omessa indicazione, nel quadro RW delle dichiarazioni dei redditi, relative agli anni 2012, 2013 e 2014, di uno yacht da diporto battente bandiera inglese che l’attore deteneva in forza di un contratto di leasing: a tale omissione era conseguita, il 26 ottobre 2017, l’emissione di un atto di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate con l’irrogazione di una sanzione amministrativa, suscettibile di riduzione in caso di adesione alla procedura di conciliazione concordata ex art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997; - il secondo, a carico di entrambi i convenuti, rappresentato dall’omessa proposizione del ricorso in opposizione avverso l’atto di contestazione emesso dall’Agenzia delle Entrate, davanti al giudice tributario, cui era seguita la notifica della cartella; e l’omessa presentazione del ricorso, per ammissione di [OSCURATO:PERSONA], era derivata da una non corretta calendarizzazione dei termini per il deposito dell’opposizione.

A s e guito del la segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, gli era stato anche contestato il delitto di cui all’art. 5-septies d . l . n. 167 / 1990, quale convertito, per omessa indicazione dei dati nella procedura di regolarizzazione di disponibilità all’estero, perché nella dichiarazione di accesso alla collaborazione volontaria ex legge n. 186/2014, riportando attività estere, aveva omesso d’indicare la disponibilità, quale utilizzatore esclusivo, dello yacht da diporto di cui aveva omesso l’indicazione nelle dichiarazioni fiscali relative al 2012 ed al 2013.

Il 26 novembre 2018, era stato prosciolto, con pronuncia del GUP, dal reato ascrittogli, e il tenore della decisione resa in sede penale doveva dimostrare che il giudizio di opposizione, qualora iniziato in tempo utile e adeguatamente coltivato, si sarebbe concluso con l’annullamento della sanzione pecuniaria.

Il Tribunale, davanti al quale resistevano i convenuti chiamando in manleva l’assicuratore [OSCURATO:PERSONA] S .p.

A ., rigettava le domande con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare: - la de n un cia di mancanza d’informazione all’appellante era nuova e dunque inammissibile, poiché il profilo non era stato posto a fondamento della domanda risarcitoria nel giudizio di primo grado entro il termine per le preclusioni assertive, avendo l’attore in quella sede esclusivamente lamentato la mancata compilazione del quadro RW delle dichiarazioni IRPEF; - il primo giudice aveva osservato che l’Agenzia delle Entrate nell’anno 2009 aveva formulato un parere affermando che, in caso di acquisto, compi uto da un privato , di uno yacht battente bandiera straniera tenuto a disposizione, ovvero non impiegato in modi idonei a realizzare plusvalenze imponibili, non era necessario compilare il quadro RW della dichiarazione IRPEF; - la stessa Agenzia delle Entrate, in sede di avviso di contestazione, aveva optato per l’opposta soluzione, ritenendo di particolare difficoltà l’interpretazione della normativa fiscale di riferimento, ovvero dell’art. 4, d.l. n. 167 / 1990, quale convertito, tanto da avere ridotto la sanzione, astrattamente compresa tra il 3% ed il 15% del valore, all’1,5%; - era tardiv o , in quanto formulata solamente nelle memorie conclusionali, l’asserto dell’ appellante secondo cui la riduzione della sanzione all’1,5% non sarebbe dipesa dalla particolare difficoltà della questione controversa; ed era comunque infondat o poiché la difficoltà della questione emergeva dalla lettura integrale dell’avviso di contestazione c o n s idera to che, a fronte delle osservazioni mosse nell’interesse del Germanetti , l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto un parere alla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte, e l’interpretazione data alla disposizione, nel 2017, era infine stata indicata come frutto di una «lettura sistematica delle fonti», ritenendo così che «non risulta inverosimile che il medesimo [Germanetti] avesse ritenuto di non dover inserire l’imbarcazione tra i beni esteri da annoverare nell’istanza di VD e nella dichiarazione dei redditi»: era quindi evidente che l’espressione letterale «viste le circostanze», contenuta conclusivamente nell’avviso, afferiva proprio alla difficoltà delle «questioni interpretative» oggetto della sanzione amministrativa; - al contempo, l’amministrazione aveva come visto mutato orientamento in merito alla discussa interpretazione dell’art. 4 d.l. n. 167/1990, quale convertito, che imponeva, come detto, la dichiarazione annuale degli investimenti e delle attività detenute all’estero potenzialmente idonee a produrre reddito imponibile, con ciò essendo ragionevole affermare che la prestazione fosse di particolare complessità anche exart. 2236 c.c. ; - non constavano difformi pronunce di questa Suprema Corte sulla questione, né le parti hanno avevano dato conto di pronunce del giudice tributario che avessero risolto i dubbi sottesi all’interpretazione della norma; - quanto, poi, alla mancata proposizione del ricorso in opposizione all’avviso, prodromico alla cartella, il GUP aveva osservato che: - l’imbarcazione era stata iscritta nel registro navale inglese, era stata acquistata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e il Germanetti aveva pagato in favore dello Stato italiano le imposte erariali dovute quale “utilizzatore”; - in ragione delle condizioni di contratto, «Germanetti non poteva (né avrebbe mai potuto) ricavarne alcun reddito, in conseguenza dell’utilizzo dell’imbarcazione, posto che (ai sensi dell’art. 18 del contratto di leasing) non poteva cedere a terzi il contratto né sublocare, cedere in godimento o uso, anche parziale o temporaneo, a terzi, l’unità»; - nono stante ciò non poteva ritenersi che il ricorso al giudice tributario avesse le probabilità di accoglimento necessarie ad affermare il nesso di causa tra l’inadempimento configurato e il danno rappresentato, tenendo conto di quanto ricordato: il mutato orientamento dell’Agenzia dell’Entrate, l’assenza di pronunce della Corte Suprema di cassazione, l’assenza di consolidati orientamenti delle [OSCURATO:PERSONA]; - si poteva però contrapporre, alle considerazioni del giudice penale, che: - sebbene fisicamente detenuta in Italia, l’imbarcazione era un bene mobile iscritto nel registro navale inglese e, in quanto tale, detenuta all’estero; - per quanto l’acquisto della proprietà fosse stato formalmente effettuato da una società che aveva poi concluso con il Germanetti il contratto di leasing stipulato in Italia, veniva in rilievo una fattispecie traslativa, ragione per cui egli , oltre ad essere utilizzatore, era a tutti gli effetti possessore; - pur prevedendo le condizioni generali di contratto il divieto di cedere a terzi il contratto o sublocare, le parti avevano pattuito una specifica clausola di possibili deroghe a tale divieto, prevedendo in favore del Germanetti la facoltà di «sublocare o comunque cedere in godimento o uso anche parziale o temporaneo a terzi l’unità da diporto», come specificato nell’avviso dell’Agenzia delle Entrate, con il solo onere di procedere a una comunicazione preventiva al concedente; - da questa complessiva controvertibilità, emergeva dunque che il giudizio controfattuale in ordine al nesso eziologico con il pregiudizio sanzionatorio, in tesi suscettibile di essere escluso dal giudizio oppositivo, non poteva dirsi avere un esito di conferma della prospettazione attorea; - non era comunque stata formulata domanda di risarcimento da perdita di chance; - non risultava, come preteso, che [OSCURATO:PERSONA] avesse inviato a l Carbone “quietanza d’importo pari all’avviso”, poiché aveva formulato solo proposte conciliative rifiutate dal cliente Giacometti; e, in ogni caso, le valutazioni della società di assicurazione in ordine alla convenienza di una definizione stragiudiziale della controversia non costituivano elemento a supporto della probabile fondatezza del ricorso giudiziale.

Ricorre il Germanetti in base a due motivi, illustrati pure da memoria;resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante dello [OSCURATO:PERSONA] s.s., e [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: 1.1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, secondo comma, 2236e 1218 c.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato omettendo di considerare che la mancata compilazione del quadro RW, in cui avrebbe dovuto essere riportato il bene in parola, costituiva espressione della responsabilità del professionista che ricomprendeva anche l’obbligo di fornire tutte le informazioni utili per il cliente, in modo da suggerirgli, previa interlocuzione, la soluzione che più lo tutelasse, ovvero quella d’indicare il cespite in quanto, inoltre, neppure avrebbe comportato alcun onere o conseguenza sfavorevole per il cliente, mentre quella adottata aveva lo esposto, senza ragione, a conseguenze economiche oltre al coinvolgimento nel procedimento penale. 1.2 C on il secondo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, secondo comma, 2236 e 1218 c.c. , in quantola Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la mancata proposizione del ricorso, per cui era stata data pure la procura, era avvenuta, per stessa ammissione delCarbone, per mera dimenticanza dello stesso, e la decisione penale avrebbeofferto sufficienti elementi per ritenere raggiunta la prognosi probabilistica positiva sull’utile esperimento delle vie giudiziarie, altresì perché la mancanza di un chiaro indirizzo giurisprudenziale nomofilattico o anche di merito apportava circostanze neutre a fronte di quanto emerso.

2. Il primo motivo è fondato nei termini che seguono.

Secondo la Corte di appello, nell’allegazione di addebito a titolo di responsabilità professionale concernente la mancata compilazione del riquadro RW con indicazione del cespite de quo, in sede di dichiarazione dei redditi, non avrebbe potuto ricomprendersi quella di difetto d’informazione, non specificata nel termine per le precisazioni assertive in prime cure e, pertanto, dedotta tardivamente solo in appello.

Tale assunto non è corretto.

Invero, è stato reiteratamente ribadito che il commercialista incaricato anche solo di una consulenza ha l'obbligo, a norma dell'art. 1176, secondo comma, c.c., non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell'ambito della sua competenza, ma altresì, tenuto conto della portata dell'incarico conferito, d’individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente (Cass. 23 giugno 2016 n. 13007, correttamente invocata dalla difesa in questa sede ricorrente).

In questa prospettiva nomofilattica si pongono gli arresti successivi, che rimarcano come sia obbligo del commercialista, «quale che sia l'oggetto specifico della prestazione», di prospettare al cliente tanto le soluzioni praticabili, quanto quelle non praticabili, così da porlo nelle condizioni di scegliere secondo il suo migliore interesse (Cass. 27/5/2019 n. 14387, che ha ritenuta configurabile la responsabilità del professionista il quale, nel rendere un parere sulla modalità fiscalmente più conveniente per un socio lavoratore di uscire dalla società, aveva prospettato al cliente la sola ipotesi del recesso, senza informarlo delle eventuali difficoltà legate alla possibilità di cedere le proprie quote).

In altri termini, il professionista ha l’obbligo di diligenza da osservare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, secondo comma, e 2236 c.c., di rendere comunque al cliente l’informazione più ampia possibile in ordine ai diversi possibili modi di risoluzione della controversia che gli sia stata affidata - giungendo, ad esempio, anche a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole- (cfr. Cass. 25/9/2024 n. 25699, in fattispecie di omessa informazione, da parte del commercialista e del ragioniere incaricati, circa la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle pendenze tributarie, con esborso di una somma minore rispetto al caso di rigetto delle loro difese dinanzi al giudice tributario).

La difesa di [OSCURATO:PERSONA], nel controricorso, sostiene che si tratterebbe di profilo diverso da quello integrante la ragione decisoria della Corte di appello, fondata sulla mancata allegazione specifica della violazione dell’obbligo d’informazione.

La tesi è suggestiva ma non concludente poiché riduce impropriamente la logica ultima dell’impostazione nomofilattica ricordata.

In coerenza con questa, infatti, se l’incarico di assistenza professionale comprende necessariamente la compiuta informazione in discussione, l’allegazione della sua violazione in relazione a un adempimento dubbio, e infine contestato come omesso, nel caso, dall’amministrazione tributaria, implica la messa in discussione di ogni profilo inerente al corretto adempimento di quello, inclusa la doverosa interlocuzione con l’assistito.

Allegato l’adempimento, a norma dell’art.1218 c.c., e dimostrata come fatto pacifico la lesione del l’ interesse presupposto cui correlare la causalità materiale tra quell’inadempimento e il danno (cfr. Cass. 9/5/2024 n. 12760, pag. 16), nell’ipotesi consistente nelle sanzioni altrimenti evitabili, avrebbe dovuto essere il professionista convenuto quale debitore a provare di aver compiutamente adempiuto informando e interloquendo, onde restavano sempre deducibili come oggetto di mere difese i profili di adempimento rimasti privi di prova da parte dell’onerato di essa, ferme le complessive acquisizioni istruttorie cristallizzate, anche per mancata contestazione – questa sì, nei termini per le emende assertive – dell’eventuale quanto specifica allegazione contraria di aver informato il cliente.

In questa cornice ricostruttiva, il ricor rente evidenzia – al compiuto fine di sottolineare la potenziale decisività, anche in termini eziologici da vagliare assumendo una corretta informativa, dell’eventuale riscontro della violazione in esame – che l’indicazione del cespite non avrebbe esposto né alle sanzioni né ad altri oneri, e l’obiezione non a caso svolta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui quest’ultima affermazione sarebbe rimasta inspiegata e non accertata, è smentita dalla prima risultanza, visto che l’avviso de quoè stato pacificamente oltre che documentalmente emesso solo per le sanzioni e non per plusvalenze non dichiarate, non oggetto di contrapposte allegazioni e prove, nella stessa logica di cui si è appena dato conto (anzi, la tesi dell’insussistenza dell’obbligo dichiarativo era stata fondata, nel 2009, dall’Agenzia delle Entrate, proprio – anche – sul presupposto del mancato impiego del bene in modi suscettibili di determinare plusvalenze imponibili).

Il rilievo di preclusiva inammissibilità al riguardo è stato dunque illegittimo.

3. Il primo motivo va dunque accolto, assorbito il secondo; la sentenza va pertanto cassata con conseguente rinvio, anche per l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24512/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eDonatella Valsania, domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.s. , rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale -controricorrenti- econtro [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazionetelematica legale -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n.491/2023 depositata il 17/5/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante dello [OSCURATO:PERSONA] s.s., chiedendone condanna in solido al risarcimento dei danni indicati come subiti in conseguenza dell’inadempimento a un mandato professionale. Adduceva due distinti profili di responsabilità: - il primo, a carico del solo [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dall’omessa indicazione, nel quadro RW delle dichiarazioni dei redditi, relative agli anni 2012, 2013 e 2014, di uno yacht da diporto battente bandiera inglese che l’attore deteneva in forza di un contratto di leasing: a tale omissione era conseguita, il 26 ottobre 2017, l’emissione di un atto di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate con l’irrogazione di una sanzione amministrativa, suscettibile di riduzione in caso di adesione alla procedura di conciliazione concordata ex art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997; - il secondo, a carico di entrambi i convenuti, rappresentato dall’omessa proposizione del ricorso in opposizione avverso l’atto di contestazione emesso dall’Agenzia delle Entrate, davanti al giudice tributario, cui era seguita la notifica della cartella; e l’omessa presentazione del ricorso, per ammissione di [OSCURATO:PERSONA], era derivata da una non corretta calendarizzazione dei termini per il deposito dell’opposizione. A s e guito del la segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, gli era stato anche contestato il delitto di cui all’art. 5-septies d . l . n. 167 / 1990, quale convertito, per omessa indicazione dei dati nella procedura di regolarizzazione di disponibilità all’estero, perché nella dichiarazione di accesso alla collaborazione volontaria ex legge n. 186/2014, riportando attività estere, aveva omesso d’indicare la disponibilità, quale utilizzatore esclusivo, dello yacht da diporto di cui aveva omesso l’indicazione nelle dichiarazioni fiscali relative al 2012 ed al 2013. Il 26 novembre 2018, era stato prosciolto, con pronuncia del GUP, dal reato ascrittogli, e il tenore della decisione resa in sede penale doveva dimostrare che il giudizio di opposizione, qualora iniziato in tempo utile e adeguatamente coltivato, si sarebbe concluso con l’annullamento della sanzione pecuniaria. Il Tribunale, davanti al quale resistevano i convenuti chiamando in manleva l’assicuratore [OSCURATO:PERSONA] S .p. A ., rigettava le domande con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare: - la de n un cia di mancanza d’informazione all’appellante era nuova e dunque inammissibile, poiché il profilo non era stato posto a fondamento della domanda risarcitoria nel giudizio di primo grado entro il termine per le preclusioni assertive, avendo l’attore in quella sede esclusivamente lamentato la mancata compilazione del quadro RW delle dichiarazioni IRPEF; - il primo giudice aveva osservato che l’Agenzia delle Entrate nell’anno 2009 aveva formulato un parere affermando che, in caso di acquisto, compi uto da un privato , di uno yacht battente bandiera straniera tenuto a disposizione, ovvero non impiegato in modi idonei a realizzare plusvalenze imponibili, non era necessario compilare il quadro RW della dichiarazione IRPEF; - la stessa Agenzia delle Entrate, in sede di avviso di contestazione, aveva optato per l’opposta soluzione, ritenendo di particolare difficoltà l’interpretazione della normativa fiscale di riferimento, ovvero dell’art. 4, d.l. n. 167 / 1990, quale convertito, tanto da avere ridotto la sanzione, astrattamente compresa tra il 3% ed il 15% del valore, all’1,5%; - era tardiv o , in quanto formulata solamente nelle memorie conclusionali, l’asserto dell’ appellante secondo cui la riduzione della sanzione all’1,5% non sarebbe dipesa dalla particolare difficoltà della questione controversa; ed era comunque infondat o poiché la difficoltà della questione emergeva dalla lettura integrale dell’avviso di contestazione c o n s idera to che, a fronte delle osservazioni mosse nell’interesse del Germanetti , l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto un parere alla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte, e l’interpretazione data alla disposizione, nel 2017, era infine stata indicata come frutto di una «lettura sistematica delle fonti», ritenendo così che «non risulta inverosimile che il medesimo [Germanetti] avesse ritenuto di non dover inserire l’imbarcazione tra i beni esteri da annoverare nell’istanza di VD e nella dichiarazione dei redditi»: era quindi evidente che l’espressione letterale «viste le circostanze», contenuta conclusivamente nell’avviso, afferiva proprio alla difficoltà delle «questioni interpretative» oggetto della sanzione amministrativa; - al contempo, l’amministrazione aveva come visto mutato orientamento in merito alla discussa interpretazione dell’art. 4 d.l. n. 167/1990, quale convertito, che imponeva, come detto, la dichiarazione annuale degli investimenti e delle attività detenute all’estero potenzialmente idonee a produrre reddito imponibile, con ciò essendo ragionevole affermare che la prestazione fosse di particolare complessità anche exart. 2236 c.c. ; - non constavano difformi pronunce di questa Suprema Corte sulla questione, né le parti hanno avevano dato conto di pronunce del giudice tributario che avessero risolto i dubbi sottesi all’interpretazione della norma; - quanto, poi, alla mancata proposizione del ricorso in opposizione all’avviso, prodromico alla cartella, il GUP aveva osservato che: - l’imbarcazione era stata iscritta nel registro navale inglese, era stata acquistata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e il Germanetti aveva pagato in favore dello Stato italiano le imposte erariali dovute quale “utilizzatore”; - in ragione delle condizioni di contratto, «Germanetti non poteva (né avrebbe mai potuto) ricavarne alcun reddito, in conseguenza dell’utilizzo dell’imbarcazione, posto che (ai sensi dell’art. 18 del contratto di leasing) non poteva cedere a terzi il contratto né sublocare, cedere in godimento o uso, anche parziale o temporaneo, a terzi, l’unità»; - nono stante ciò non poteva ritenersi che il ricorso al giudice tributario avesse le probabilità di accoglimento necessarie ad affermare il nesso di causa tra l’inadempimento configurato e il danno rappresentato, tenendo conto di quanto ricordato: il mutato orientamento dell’Agenzia dell’Entrate, l’assenza di pronunce della Corte Suprema di cassazione, l’assenza di consolidati orientamenti delle [OSCURATO:PERSONA]; - si poteva però contrapporre, alle considerazioni del giudice penale, che: - sebbene fisicamente detenuta in Italia, l’imbarcazione era un bene mobile iscritto nel registro navale inglese e, in quanto tale, detenuta all’estero; - per quanto l’acquisto della proprietà fosse stato formalmente effettuato da una società che aveva poi concluso con il Germanetti il contratto di leasing stipulato in Italia, veniva in rilievo una fattispecie traslativa, ragione per cui egli , oltre ad essere utilizzatore, era a tutti gli effetti possessore; - pur prevedendo le condizioni generali di contratto il divieto di cedere a terzi il contratto o sublocare, le parti avevano pattuito una specifica clausola di possibili deroghe a tale divieto, prevedendo in favore del Germanetti la facoltà di «sublocare o comunque cedere in godimento o uso anche parziale o temporaneo a terzi l’unità da diporto», come specificato nell’avviso dell’Agenzia delle Entrate, con il solo onere di procedere a una comunicazione preventiva al concedente; - da questa complessiva controvertibilità, emergeva dunque che il giudizio controfattuale in ordine al nesso eziologico con il pregiudizio sanzionatorio, in tesi suscettibile di essere escluso dal giudizio oppositivo, non poteva dirsi avere un esito di conferma della prospettazione attorea; - non era comunque stata formulata domanda di risarcimento da perdita di chance; - non risultava, come preteso, che [OSCURATO:PERSONA] avesse inviato a l Carbone “quietanza d’importo pari all’avviso”, poiché aveva formulato solo proposte conciliative rifiutate dal cliente Giacometti; e, in ogni caso, le valutazioni della società di assicurazione in ordine alla convenienza di una definizione stragiudiziale della controversia non costituivano elemento a supporto della probabile fondatezza del ricorso giudiziale. Ricorre il Germanetti in base a due motivi, illustrati pure da memoria;resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante dello [OSCURATO:PERSONA] s.s., e [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1.1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, secondo comma, 2236e 1218 c.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato omettendo di considerare che la mancata compilazione del quadro RW, in cui avrebbe dovuto essere riportato il bene in parola, costituiva espressione della responsabilità del professionista che ricomprendeva anche l’obbligo di fornire tutte le informazioni utili per il cliente, in modo da suggerirgli, previa interlocuzione, la soluzione che più lo tutelasse, ovvero quella d’indicare il cespite in quanto, inoltre, neppure avrebbe comportato alcun onere o conseguenza sfavorevole per il cliente, mentre quella adottata aveva lo esposto, senza ragione, a conseguenze economiche oltre al coinvolgimento nel procedimento penale. 1.2 C on il secondo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, secondo comma, 2236 e 1218 c.c. , in quantola Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la mancata proposizione del ricorso, per cui era stata data pure la procura, era avvenuta, per stessa ammissione delCarbone, per mera dimenticanza dello stesso, e la decisione penale avrebbeofferto sufficienti elementi per ritenere raggiunta la prognosi probabilistica positiva sull’utile esperimento delle vie giudiziarie, altresì perché la mancanza di un chiaro indirizzo giurisprudenziale nomofilattico o anche di merito apportava circostanze neutre a fronte di quanto emerso. 2. Il primo motivo è fondato nei termini che seguono. Secondo la Corte di appello, nell’allegazione di addebito a titolo di responsabilità professionale concernente la mancata compilazione del riquadro RW con indicazione del cespite de quo, in sede di dichiarazione dei redditi, non avrebbe potuto ricomprendersi quella di difetto d’informazione, non specificata nel termine per le precisazioni assertive in prime cure e, pertanto, dedotta tardivamente solo in appello. Tale assunto non è corretto. Invero, è stato reiteratamente ribadito che il commercialista incaricato anche solo di una consulenza ha l'obbligo, a norma dell'art. 1176, secondo comma, c.c., non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell'ambito della sua competenza, ma altresì, tenuto conto della portata dell'incarico conferito, d’individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente (Cass. 23 giugno 2016 n. 13007, correttamente invocata dalla difesa in questa sede ricorrente). In questa prospettiva nomofilattica si pongono gli arresti successivi, che rimarcano come sia obbligo del commercialista, «quale che sia l'oggetto specifico della prestazione», di prospettare al cliente tanto le soluzioni praticabili, quanto quelle non praticabili, così da porlo nelle condizioni di scegliere secondo il suo migliore interesse (Cass. 27/5/2019 n. 14387, che ha ritenuta configurabile la responsabilità del professionista il quale, nel rendere un parere sulla modalità fiscalmente più conveniente per un socio lavoratore di uscire dalla società, aveva prospettato al cliente la sola ipotesi del recesso, senza informarlo delle eventuali difficoltà legate alla possibilità di cedere le proprie quote). In altri termini, il professionista ha l’obbligo di diligenza da osservare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, secondo comma, e 2236 c.c., di rendere comunque al cliente l’informazione più ampia possibile in ordine ai diversi possibili modi di risoluzione della controversia che gli sia stata affidata - giungendo, ad esempio, anche a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole- (cfr. Cass. 25/9/2024 n. 25699, in fattispecie di omessa informazione, da parte del commercialista e del ragioniere incaricati, circa la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle pendenze tributarie, con esborso di una somma minore rispetto al caso di rigetto delle loro difese dinanzi al giudice tributario). La difesa di [OSCURATO:PERSONA], nel controricorso, sostiene che si tratterebbe di profilo diverso da quello integrante la ragione decisoria della Corte di appello, fondata sulla mancata allegazione specifica della violazione dell’obbligo d’informazione. La tesi è suggestiva ma non concludente poiché riduce impropriamente la logica ultima dell’impostazione nomofilattica ricordata. In coerenza con questa, infatti, se l’incarico di assistenza professionale comprende necessariamente la compiuta informazione in discussione, l’allegazione della sua violazione in relazione a un adempimento dubbio, e infine contestato come omesso, nel caso, dall’amministrazione tributaria, implica la messa in discussione di ogni profilo inerente al corretto adempimento di quello, inclusa la doverosa interlocuzione con l’assistito. Allegato l’adempimento, a norma dell’art.1218 c.c., e dimostrata come fatto pacifico la lesione del l’ interesse presupposto cui correlare la causalità materiale tra quell’inadempimento e il danno (cfr. Cass. 9/5/2024 n. 12760, pag. 16), nell’ipotesi consistente nelle sanzioni altrimenti evitabili, avrebbe dovuto essere il professionista convenuto quale debitore a provare di aver compiutamente adempiuto informando e interloquendo, onde restavano sempre deducibili come oggetto di mere difese i profili di adempimento rimasti privi di prova da parte dell’onerato di essa, ferme le complessive acquisizioni istruttorie cristallizzate, anche per mancata contestazione – questa sì, nei termini per le emende assertive – dell’eventuale quanto specifica allegazione contraria di aver informato il cliente. In questa cornice ricostruttiva, il ricor rente evidenzia – al compiuto fine di sottolineare la potenziale decisività, anche in termini eziologici da vagliare assumendo una corretta informativa, dell’eventuale riscontro della violazione in esame – che l’indicazione del cespite non avrebbe esposto né alle sanzioni né ad altri oneri, e l’obiezione non a caso svolta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui quest’ultima affermazione sarebbe rimasta inspiegata e non accertata, è smentita dalla prima risultanza, visto che l’avviso de quoè stato pacificamente oltre che documentalmente emesso solo per le sanzioni e non per plusvalenze non dichiarate, non oggetto di contrapposte allegazioni e prove, nella stessa logica di cui si è appena dato conto (anzi, la tesi dell’insussistenza dell’obbligo dichiarativo era stata fondata, nel 2009, dall’Agenzia delle Entrate, proprio – anche – sul presupposto del mancato impiego del bene in modi suscettibili di determinare plusvalenze imponibili). Il rilievo di preclusiva inammissibilità al riguardo è stato dunque illegittimo. 3. Il primo motivo va dunque accolto, assorbito il secondo; la sentenza va pertanto cassata con conseguente rinvio, anche per l
Sentenza Cassazione n. 01365/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris