CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 41347/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 9425/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis - resistente - avverso la sentenza n. 1335/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 20/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.1335/2019 pubblicata il 20-9-2019 la Corte d'appello di Brescia ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino della [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente, di religione cristiana, riferiva di essere fuggito dal suo Paese perché la ragazza di religione musulmana con cui aveva avuto una relazione e che era stata perciò ripudiata dal padre era rimasta incinta e di seguito morta durante il parto e i familiari della suddetta ragazza per vendicarsi avevano ucciso il padre del richiedente, mentre quest'ultimo era riuscito a scappare. La Corte d'appello ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della Nigeria, con indicazione delle fonti di conoscenza. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorrente, nel denunciare vizi di violazione di legge e motivazionali, lamenta: i) con i motivi primo, secondo e terzo che la Corte di merito, con una motivazione apparente che non consente il controllo sul percorso logico-argomentativo, abbia espresso la valutazione di non credibilità della vicenda personale narrata, omettendo l'esercizio del dovere di cooperazione istruttoria ufficioso e in violazione dell'art.3 comma 3 d.lgs.n.251/2007 e degli artt. 8 e 27 comma 1 bis d.lgs.n.25/2008; ii) con il quarto motivo che, con motivazione meramente apparente e carente o omessa o insufficiente in ordine a fatti e questioni controverse e decisive ai fini del giudizio, la Corte di merito abbia negato la protezione sussidiaria, omettendo di considerare che il pericolo concreto dedotto dal ricorrente, a fronte del narrato, è quello di essere ucciso come suo padre, nonché omettendo indagini ufficiose al riguardo; iii) con il quinto motivo che la Corte d'appello, in ordine al diniego della protezione umanitaria, abbia omesso la valutazione della sua particolare vulnerabilità, nonché che la Corte d'appello non abbia valutato la sua situazione in Italia, ove assume di essersi integrato e di svolgere regolare attività di lavoro, in comparazione con la vicenda personale e la situazione del Paese di origine, come da giurisprudenza di questa Corte, ed in particolare come da pronuncia n.4455/2018, che richiama. 2. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili. 2.1. Il richiedente si duole, del tutto genericamente, del giudizio di non credibilità della vicenda personale narrata a cagione della fuga dal suo Paese e dell'omesso svolgimento di indagine istruttoria ufficiosa, senza specificamente confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, sollecitando un'impropria richiesta di riesame del merito, sotto l'apparente denuncia del vizio di violazione di legge e motivazionale. La Corte di merito ha spiegato, in modo idoneo (Cass. S.U. n.8053/2014) e facendo applicazione dei parametri legali, le ragioni della ritenuta inattendibilità della vicenda personale narrata dal richiedente (cfr. pag.5 e 6 della sentenza impugnata), sottolineando genericità, incongruenze e contraddittorietà del racconto, mentre il ricorrente si limita a riproporre la propria versione dei fatti allegati, che assume veritieri e circostanziati, e a dolersi della mancata attivazione del dovere di cooperazione istruttoria. Invece, una volta esclusa dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione idonea, come nella specie, la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e lett. b), d.lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass.6503/2014; Cass. 16275/2018; Cass.16925/2018 e Cass.14283/2019). 2.2. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c), del d. Igs. n. 251 del 2007, anche l'accertamento della situazione di "violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale", che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ. (Cass.32064/2018 e Cass. 30105/2018). Nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione adeguata ed indicando le fonti qualificate di conoscenza (pag.n. 8 della sentenza impugnata), ha analizzato la situazione politica della Nigeria ed ha escluso l'esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di provenienza del ricorrente. Le doglianze si sostanziano, per contro, in generiche deduzioni, neppure precisando il ricorrente di aver allegato nel giudizio di merito fonti diverse o più aggiornate sulla situazione del suo Paese ai fini che qui interessano (Cass. 899/2021), a confutazione di quelle in dettaglio richiamate dalla Corte di merito, ed anzi neppure specificamente censurando la motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa al diniego della protezione sussidiaria ex art.14 lett. c) d.lgs.n.151/2007. 2.3. Quanto al diniego della protezione umanitaria, ugualmente del tutto generiche sono le deduzioni svolte in ricorso, dovendosi ribadire che la situazione del Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sé inidonea al riconoscimento di detta protezione (Cass. S.U. n.29459/2019 citata, in conformità a Cass. n.4455/2018). Il ricorrente neppure precisa quali concreti e specifici elementi a supporto dell'integrazione in Italia abbia allegato nei giudizi di merito e quale sia la sua individualizzata condizione di vulnerabilità, ma si limita, genericamente, a richiamare l'instabilità politica e la povertà del suo Paese, nonché la veridicità del suo racconto. 3. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. n.23535/2019). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 20 ottobre