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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 settembre 2021

Cassazione n. 10970/2022

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla,Corte di assise di appello di Roma; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 16/09/2021 la Corte di assise di appello di Roma, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere la declaratoria di estinzione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, che gli era stata irrogata con sentenza pronunciata dalla stessa Corte di assise di appello il 16/02/1991, divenuta irrevocabile il 18/11/1991.

Questa sanzione accessoria, in particolare, discendeva dalla pena di ventidue anni e sei mesi di reclusione, che era stata comminata all'imputato per i reati di omicidio, falso e partecipazione a banda armata, per il quale ultimo era stata applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il rigetto dell'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] veniva giustificato dalla Corte di assise di appello di Roma sull'assunto che non era possibile fare derivare la caducazione della pena accessoria presupposta dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Roma, atteso che tale misura alternativa riguardava solo la pena di un anno e mesi quattro di reclusione.

L'estinzione parziale della pena detentiva, quindi, non incideva sull'interdizione perpetua dai pubblici uffici irrogata al condannato, che non poteva ritenersi estinta, riguardando la sanzione accessoria un delitto per il quale la pena principale era stata interamente scontata.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 47, comma 12, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e 20 cod. pen., conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l'estinzione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici controversa, atteso che gli effetti penali ai quali fa riferimento il citato articolo 47 sono quelli derivanti dalla sentenza di condanna, senza alcuna distinzione tra la pena espiata e la pena residua.

Secondo la difesa del ricorrente, il provvedimento estintivo invocato si giustificava alla luce dell'ordinanza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Roma, con cui, all'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale svolto da [OSCURATO:PERSONA], veniva dichiarata estinta la pena residua di un anno e quattro mesi di reclusione.

Dal provvedimento di estinzione della pena, infatti, derivavano gli ulteriori effetti penali previsti dall'art. 47, comma 12, Ord. pen., tra cui l'estinzione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite in un arresto giurisprudenziale espressamente richiamato nell'atto di impugnazione in esame, a sostegno delle pretese del ricorrente (recte Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, dep. 2012, Rv. 251689-01).

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

2. Osserva il Collegio che il respingimento dell'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] veniva giustificato sull'assunto che non era possibile fare derivare la caducazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, atteso che la misura alternativa alla detenzione concessa al condannato riguardava solo la frazione sanzionatoria di un anno e mesi quattro di reclusione, che costituiva la pena residua rispetto a quella di ventidue anni e sei mesi di reclusione, rispetto alla quale non era ipotizzabile l'estinzione della sanzione accessoria controversa.

Tale richiesta, a sua volta, traeva origine dal provvedimento emesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma, all'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale svolto con esito positivo da [OSCURATO:PERSONA] dichiarava estinta la pena di un anno e quattro mesi di reclusione, da cui conseguivano gli ulteriori effetti penali, invocati ai sensi dell'art. 47, comma 12, Ord. pen.

Tanto premesso, deve rilevarsi che l'assunto difensivo risulta smentito dalle emergenze processuali, atteso che l'affidamento in prova al servizio sociale concesso a [OSCURATO:PERSONA] riguardava solo una frazione della pena detentiva irrogata al condannato, quantificata in ventidue anni e sei mesi di reclusione, rispetto alla quale occorreva verificare la possibilità di estinguere la sanzione accessoria, tenuto conto della pena principale alla quale era collegata.

Non può, del resto, non rilevarsi che la misura alternativa alla detenzione di cui all'art. 47 Ord. pen. era stata concessa a Persichetti per la sola pena residua di un anno e quattro mesi di reclusione, dopo che il condannato aveva interamente scontato la frazione sanzionatoria relativa al delitto di banda armata, per il quale l'interdizione dai pubblici uffici gli era stata irrogata ex art. 28 cod. pen.

Ne deriva che essendo stato concesso l'affidamento in prova al servizio sociale dopo che [OSCURATO:PERSONA] aveva scontato la pena relativa al reato di banda armata, al quale era collegata la pena accessoria, l'esito positivo della misura alternativa alla detenzione non poteva incidere sull'interdizione perpetua dai pubblici uffici del condannato, che riguardava un titolo interamente eseguito al momento della concessione del beneficio penitenziario controverso.

Né appare pertinente, ai presenti fini, il riferimento all'arresto delle Sezioni Unite invocato dalla difesa del ricorrente, facendo leva sulla previsione dell'art. 47, comma 12, Ord. pen. (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, dep. 2012, cit.), che non costituisce un precedente in termini, riguardando il tema differente delle conseguenze dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale ai fini dell'applicazione della recidiva, della quale non si controverte in questa sede.

Non può, peraltro, non rilevarsi che si muove in una direzione contrapposta a quella prospettata nell'interesse di Persichetti la stessa formulazione dell'art. 47, comma 12, Ord. pen., nella cui prima parte si prevede che «l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue [...]».

Ne discende che l'arresto giurisprudenziale richiamato dalla difesa del ricorrente, lungi dall'intervenire sulla portata sistematica della nozione di "ogni altro effetto penale" prevista dall'art. 47, comma 12, Ord. pen., si limita a stabilire quali conseguenze debbano essere attribuite all'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale ai fini dell'applicazione della recidiva (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, dep. 2012, cit.), che costituisce un tema che fuoriesce dalla questione ermeneutica affrontata dalla Corte di assise di appello di Roma, relativa alla sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici irrogata a [OSCURATO:PERSONA].

La conferma di quanto si affermando, del resto, ci proviene dal principio di diritto affermato dalle Sezioni unite nell'arresto giurisprudenziale in esame, secondo cui: «Nel caso in cui la causa di estinzione della pena, anche se parziale, estingua anche gli effetti penali, non può tenersi conto della condanna ai fini della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato» (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, cit.).

Non può, pertanto, non ribadirsi conclusivamente che, nel caso di estinzione parziale della pena, l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale non estingue gli effetti penali della condanna relativi all'interdizione dai pubblici uffici, irrogata ai sensi dell'art. 28 cod. pen., laddove la frazione sanzionatoria relativa alla pena accessoria, analogamente a quanto riscontrabile nel caso in esame, sia stata interamente scontata dal condannato.3.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigattato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e conda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla,Corte di assise di appello di Roma; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 16/09/2021 la Corte di assise di appello di Roma, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere la declaratoria di estinzione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, che gli era stata irrogata con sentenza pronunciata dalla stessa Corte di assise di appello il 16/02/1991, divenuta irrevocabile il 18/11/1991. Questa sanzione accessoria, in particolare, discendeva dalla pena di ventidue anni e sei mesi di reclusione, che era stata comminata all'imputato per i reati di omicidio, falso e partecipazione a banda armata, per il quale ultimo era stata applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il rigetto dell'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] veniva giustificato dalla Corte di assise di appello di Roma sull'assunto che non era possibile fare derivare la caducazione della pena accessoria presupposta dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Roma, atteso che tale misura alternativa riguardava solo la pena di un anno e mesi quattro di reclusione. L'estinzione parziale della pena detentiva, quindi, non incideva sull'interdizione perpetua dai pubblici uffici irrogata al condannato, che non poteva ritenersi estinta, riguardando la sanzione accessoria un delitto per il quale la pena principale era stata interamente scontata. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 47, comma 12, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e 20 cod. pen., conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l'estinzione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici controversa, atteso che gli effetti penali ai quali fa riferimento il citato articolo 47 sono quelli derivanti dalla sentenza di condanna, senza alcuna distinzione tra la pena espiata e la pena residua. Secondo la difesa del ricorrente, il provvedimento estintivo invocato si giustificava alla luce dell'ordinanza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Roma, con cui, all'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale svolto da [OSCURATO:PERSONA], veniva dichiarata estinta la pena residua di un anno e quattro mesi di reclusione. Dal provvedimento di estinzione della pena, infatti, derivavano gli ulteriori effetti penali previsti dall'art. 47, comma 12, Ord. pen., tra cui l'estinzione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite in un arresto giurisprudenziale espressamente richiamato nell'atto di impugnazione in esame, a sostegno delle pretese del ricorrente (recte Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, dep. 2012, Rv. 251689-01). Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Osserva il Collegio che il respingimento dell'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] veniva giustificato sull'assunto che non era possibile fare derivare la caducazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, atteso che la misura alternativa alla detenzione concessa al condannato riguardava solo la frazione sanzionatoria di un anno e mesi quattro di reclusione, che costituiva la pena residua rispetto a quella di ventidue anni e sei mesi di reclusione, rispetto alla quale non era ipotizzabile l'estinzione della sanzione accessoria controversa. Tale richiesta, a sua volta, traeva origine dal provvedimento emesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma, all'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale svolto con esito positivo da [OSCURATO:PERSONA] dichiarava estinta la pena di un anno e quattro mesi di reclusione, da cui conseguivano gli ulteriori effetti penali, invocati ai sensi dell'art. 47, comma 12, Ord. pen. Tanto premesso, deve rilevarsi che l'assunto difensivo risulta smentito dalle emergenze processuali, atteso che l'affidamento in prova al servizio sociale concesso a [OSCURATO:PERSONA] riguardava solo una frazione della pena detentiva irrogata al condannato, quantificata in ventidue anni e sei mesi di reclusione, rispetto alla quale occorreva verificare la possibilità di estinguere la sanzione accessoria, tenuto conto della pena principale alla quale era collegata. Non può, del resto, non rilevarsi che la misura alternativa alla detenzione di cui all'art. 47 Ord. pen. era stata concessa a Persichetti per la sola pena residua di un anno e quattro mesi di reclusione, dopo che il condannato aveva interamente scontato la frazione sanzionatoria relativa al delitto di banda armata, per il quale l'interdizione dai pubblici uffici gli era stata irrogata ex art. 28 cod. pen. Ne deriva che essendo stato concesso l'affidamento in prova al servizio sociale dopo che [OSCURATO:PERSONA] aveva scontato la pena relativa al reato di banda armata, al quale era collegata la pena accessoria, l'esito positivo della misura alternativa alla detenzione non poteva incidere sull'interdizione perpetua dai pubblici uffici del condannato, che riguardava un titolo interamente eseguito al momento della concessione del beneficio penitenziario controverso. Né appare pertinente, ai presenti fini, il riferimento all'arresto delle Sezioni Unite invocato dalla difesa del ricorrente, facendo leva sulla previsione dell'art. 47, comma 12, Ord. pen. (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, dep. 2012, cit.), che non costituisce un precedente in termini, riguardando il tema differente delle conseguenze dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale ai fini dell'applicazione della recidiva, della quale non si controverte in questa sede. Non può, peraltro, non rilevarsi che si muove in una direzione contrapposta a quella prospettata nell'interesse di Persichetti la stessa formulazione dell'art. 47, comma 12, Ord. pen., nella cui prima parte si prevede che «l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue [...]». Ne discende che l'arresto giurisprudenziale richiamato dalla difesa del ricorrente, lungi dall'intervenire sulla portata sistematica della nozione di "ogni altro effetto penale" prevista dall'art. 47, comma 12, Ord. pen., si limita a stabilire quali conseguenze debbano essere attribuite all'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale ai fini dell'applicazione della recidiva (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, dep. 2012, cit.), che costituisce un tema che fuoriesce dalla questione ermeneutica affrontata dalla Corte di assise di appello di Roma, relativa alla sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici irrogata a [OSCURATO:PERSONA]. La conferma di quanto si affermando, del resto, ci proviene dal principio di diritto affermato dalle Sezioni unite nell'arresto giurisprudenziale in esame, secondo cui: «Nel caso in cui la causa di estinzione della pena, anche se parziale, estingua anche gli effetti penali, non può tenersi conto della condanna ai fini della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato» (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, cit.). Non può, pertanto, non ribadirsi conclusivamente che, nel caso di estinzione parziale della pena, l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale non estingue gli effetti penali della condanna relativi all'interdizione dai pubblici uffici, irrogata ai sensi dell'art. 28 cod. pen., laddove la frazione sanzionatoria relativa alla pena accessoria, analogamente a quanto riscontrabile nel caso in esame, sia stata interamente scontata dal condannato.3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigattato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e conda
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