CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08946/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, alla mancata riduzione della pena al minimo edittale, nonché all'omessa valutazione dell'applicazione delle sanzioni sostitutive, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, conformemente a quanto disposto dall'art. 164 cod. pen., ove si vieta la concessione del beneficio in presenza di una precedente condanna a pena detentiva, ha confermato, alla luce delle risultanze del casellario giudiziario, l'esclusione della sospensione condizionale; che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in proposito, pag. 10); che la censura relativa all'omessa applicazione di sanzioni sostitutive non risulta essere stata previamente dedotta in appello e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, S., Rv. 285710 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am