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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 ottobre 2022

Cassazione n. 11859/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3805/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ELIA, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimati – avverso la sentenza n. 2219/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/10/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dai difensori; rilevato che gli intimati non si risultano costituiti nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenutoche non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva degli intimati.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza.

Così deciso in Roma, il 04/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3805/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ELIA, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimati – avverso la sentenza n. 2219/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/10/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dai difensori; rilevato che gli intimati non si risultano costituiti nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenutoche non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva degli intimati. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma, il 04/
Decreto Cassazione n. 11859/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris