CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 aprile 2026
Cassazione n. 11195/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente –contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli Avv.tiMassimo Bondioni e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege– controricorrente –avverso la sentenza della CORTE di appello di BRESCIA n. 1467/2023,pubblicata il 9 ottobre 2023;Numero registro generale 25120/2023C.C. 17.04.2026 Numero sezionale 1397/2026r.g.n. 25120/2023 Numero di raccolta generale 11195/2026Pres. C. GraziosiData pubblicazione 26/04/2026Est. I. Ambrosiudita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.8172/2015, emesso dal Tribunale di Brescia in favore della [OSCURATO:PERSONA] diSondrio per la somma di euro 2.250.000,00, oltre interessi moratori e spesedel procedimento monitorio.L’ingiunzione richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] era avvenuta in forza di fideiussionerilasciata dal Bianchi a garanzia di esposizioni di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dicui era socio e amministratore, verso la banca e, in particolare, di un mutuofondiario da quest’ultima concesso alla società e le cui somme non erano staterestituite nei termini.In fatto, l’opponente evidenziò che la fidejussione non garantiva il mutuodi cui la banca si diceva creditrice, in quanto esso era stato concluso in datasuccessiva alla fideiussione e per garantire un mutuo ipotecario, e non unmutuo fondiario, concluso in data 10.07.2012; in ogni caso il mutuo dovevaconsiderarsi nullo, in quanto la banca non aveva mai erogato le sommeoggetto del contratto, essendo state queste trattenute dalla [OSCURATO:PERSONA] per estinguere delle pregresse passività, per cui il mutuo sarebbestato stipulato al solo fine di creare una garanzia ipotecaria per il debito, enon si sarebbe perfezionato rimanendo assente la dazione della somma. Diconseguenza, la fidejussione sarebbe comunque nulla, in quanto o riferita aun mutuo nullo o comunque non riferibile al mutuo stipulato, trattandosi dimutuo fondiario e non genericamente ipotecario, come indicato nel documentofideiussorio.A ciò l’opponente aggiunse che la banca non avrebbe in alcun modoadempiuto ai suoi doveri informativi nei suoi confronti, essendo egli già datempo suo correntista; e comunque, il decreto ingiuntivo non avrebbe potutoessere emesso, in quanto carente di prova scritta: la fideiussione, infatti,avrebbe garantito solo il mutuo stipulato precedentemente alla suaconcessione e non quello fondiario successivamente stipulato, oggetto inveceNumero registro generale 25120/2023C.C. 17.04.2026 Numero sezionale 1397/2026r.g.n. 25120/2023 Numero di raccolta generale 11195/2026Pres. C. GraziosiData pubblicazione 26/04/2026Est. I. Ambrosidell’ingiunzione. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] comunque non avrebbe allegatogli estratti conto a prova dell’esecuzione parziale della restituzione, e dellaconseguente mancata restituzione della parte oggetto di decreto ingiuntivo,per cui il Tribunale avrebbe dovuto sospendere la provvisoria esecutività deldecreto.Si costituì [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] per azioni,insistendo, in via principale, per le sue pretese e, in via subordinata epreliminare, chiedendo l’accertamento dell’intervenuta prescrizione dellepretese restitutorie del Bianchi nonché, in via subordinata e nel merito, perl’accertamento e la conseguente condanna al pagamento della sommadovutale a diverso titolo.In sede di comparsa conclusionale il Bianchi produsse una lettera dellabanca, pervenutagli in data 3 giugno 2021, con la quale, asseritamente, essalo avrebbe liberato dall’obbligazione fideiussoria, avendo “svincolato ilgarante”. Non avrebbe avuto effetto la successiva dichiarazione scritta dellabanca per la quale la lettera sarebbe stata inviata per errore, anche in quantoun eventuale annullamento della remissione dovrebbe essere dichiarato ingiudizio per avere efficacia. Per il resto, l’opponente si riportò a quantoconcluso in citazione.Il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 158/2022, rigettòl’opposizione e per l’effetto confermò il decreto ingiuntivo condannandoRoberto Bianchi al pagamento integrale delle spese di lite e della somma di €9.300 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della banca.2. [OSCURATO:PERSONA] propose appello; l’appellata ne chiese il rigetto. Leparti congiuntamente chiesero che il giudizio fosse riunito a quello iscritto alr.g. 363/22, pendente tra le stesse parti e con analogo oggetto (taleprocedimento era conseguito all’azione ordinaria d’accertamento negativodella garanzia, intrapresa da altro fideiussore, [OSCURATO:PERSONA], giudizionel quale Bianchi era intervenuto ad adiuvandum e che in primo grado si eraconcluso con la reiezione della domanda, avvenuta con sentenza del TribunaleBrescia n. 992/19, successivamente appellata da Franchini e Bianchi; nel corsoC.C. 17.04.2026 Numero registro generale 25120/2023r.g.n. 25120/2023 Numero sezionale 1397/2026Pres. C. GraziosiNumero di raccolta generale 11195/2026Est. I. AmbrosiData pubblicazione 26/04/2026di quel giudizio d’appello, inizialmente radicato con il n. rg. 604/2019,l’appellante principale Franchini ebbe a risolvere stragiudizialmente lacontroversia rinunciando pertanto all’impugnazione onde il procedimentoproseguì tra le odierne parti assumendo il numero di r.g. 363/22, chiamatoalla medesima udienza); in data 13.7.2022 la Corte d’appello ritenne che lariunione ex art. 335 c.p.c. non fosse possibile, trattandosi di impugnazionirelative a sentenze diverse.La Corte d’appello di Brescia, con la sentenza qui impugnata, rigettòintegralmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e lo condannò allarifusione a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del grado.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in duemotivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. La partericorrente e la parte controricorrente hanno depositato rispettive memorie.Ragioni della decisione1. In via pregiudiziale, il Collegio non ritiene di disporre la riunione trail presente giudizio e quello, contraddistinto come r.g. n.24663/2023,anch’esso pendente innanzi alla Corte di cassazione e fissato per la stessaudienza, avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza n. 1419/2023 dellaCorte d’appello di Brescia, trattandosi di ricorsi proposti contro sentenzediverse pronunciate in separati giudizi.Pur attenendo le cause connesse a identiche questioni di diritto, lariunione non perseguirebbe alcun obiettivo utile in termine di economia eminor costo dei due giudizi, né favorirebbe la loro ragionevole durata.2.1 Venendo all’esame del ricorso, con il primo motivo, il ricorrentelamenta “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto didiscussione tra le parti (mezzo di cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5cod. proc. civ.; documenti rilevanti: nn. 9, 10, 11, 12 e 13).”.La Corte d’appello avrebbe omesso l’esame di un fatto storico principale- “l’invio, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della comunicazione del 1° giugno 2021 aventead oggetto la remissione del debito a favore dell’Ing. [OSCURATO:PERSONA]”-,risultante dagli atti processuali, oggetto di discussione tra le parti, e aventeNumero registro generale 25120/2023C.C. 17.04.2026 Numero sezionale 1397/2026r.g.n. 25120/2023 Numero di raccolta generale 11195/2026Pres. C. GraziosiData pubblicazione 26/04/2026Est. I. Ambrosicarattere decisivo per l’esito del giudizio poiché, se adeguatamenteconsiderato ed esaminato, idoneo a condurre, con giudizio di certezza, ad unadecisione diversa.2.2 Il primo motivo di ricorso è inammissibile.Il richiamo alla violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. fascattare il meccanismo di inammissibilità già ex art. 348 ter c.p.c. e ora exart. 360, quarto comma, c.p.c., che investe l’ipotesi in cui la sentenza diappello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado(c.d. “doppia conforme”).Il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo, hal’onere – nella specie non assolto – di indicare le ragioni di fatto poste basedella decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigettodell’appello, dimostrando che sono diverse (Cass. 18/12/2014 n. 26860;Cass. 22/12/2016 n. 26774; Cass. 6/8/2019, n. 20994; da ultimo, Cass.28/2/2023 n. 5947 e Cass. 20/9/2023 n. 26934).3.1 Il secondo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione degliarticoli 1937, 1939 e 1418 cod. civ. (mezzo di cassazione ex art. 360, primocomma, n. 3 cod. proc. civ.; documenti rilevanti: nn. 2 e 3).”In particolare, censura la sentenza impugnata sia per avere evintol’esistenza della volontà di un soggetto di rendersi fideiussore, garantendoil debito nascente da un mutuo fondiario, nonostante tale volontà non siastata manifestata in modo espresso, in violazione dell’art. 1937 c.c., sia peraver ignorato, così violando il principio di accessorietà di cui all’art. 1939c.c., che quella volontà è stata manifestata con riferimento ad un mutuoipotecario mai perfezionato.3.2 Il motivo è inammissibile.Le illustrate doglianze non possono trovare accoglimento in quanto, purdenunciando formalmente vizi di violazione di norme di diritto, propongononella sostanza un'evidente rivalutazione delle risultanze istruttorie al fine diritenere provata la inefficacia della fideiussione in data 30 agosto 2012,nonostante essa fosse testualmente riferita ad un “mutuo ipotecarioNumero registro generale 25120/2023C.C. 17.04.2026 Numero sezionale 1397/2026r.g.n. 25120/2023 Numero di raccolta generale 11195/2026Pres. C. GraziosiData pubblicazione 26/04/2026Est. I. Ambrosiordinario”, mentre il contratto in data 10 settembre 2012, poi stipulato, eraun “mutuo fondiario”, questione ritenuta espressamente non idonea dallaCorte d’appello «per recidere il collegamento tra tale garanzia e il contrattoprincipale» (pag. 14 della sentenza impugnata).Pertanto, la censura consiste in una richiesta a questa Suprema Cortedi riesaminare i fatti di causa accertati nei gradi di merito e in particolare, laricostruzione della volontà delle parti da parte della Corte d’appello; in quantotale, appunto, è inammissibile, perché «un’operazione di accertamento dellavolontà dei contraenti (…) si risolve in una indagine di fatto riservata al giudicedi merito» (fra tante, Cass. Sez. L, 4/4/2022 n. 10745). Viene, in sostanza,presentata come una pretesa questione di diritto, un’asserita«ricostru(zione)» di «una volontà (…) implicita» (pag. 19 in ricorso), unaquestione di interpretazione della volontà delle parti; e la stessa partericorrente lo ammette esplicitamente allorché afferma: “L’errore che viziaquesto capo della sentenza sta nell’avere la Corte di Appello ricavato unavolontà dell’Ing. Bianchi (…): per un verso, da condotte che egli ha tenuto asettembre 2012, quindi successivamente al rilascio, ad agosto 2012, dellagaranzia personale (l’aver «concluso ... in qualità di amministratore per laLonato il contratto di fideiussione», pag. 43)” (pagg. 18 e 19 in ricorso); perl’altro, da un suo stato psicologico (la consapevolezza della «natura fondiariadel mutuo» al momento della relativa «stipula», pag. 44), anch’essosuccessivo al rilascio della fideiussione” (in ricorso pagg. 18 e 19).4. Il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile.Le spese vengono liquidate secondo il principio della soccombenza comeda dispositivo e poste a carico della parte ricorrente in favore di quellacontroricorrente.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20febbraio 2020 n. 4315).Numero registro generale 25120/2023C.C. 17.04.2026 Numero sezionale 1397/2026r.g.n. 25120/2023 Numero di raccolta generale 11195/2026Pres. C. GraziosiData pubblicazione 26/04/2026Est. I. Ambrosi P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese processuali, che si liquidano in complessivi euro22.000, oltre euro 200 per esborsi, spese generali al 15% e accessori comeper legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 17 aprile 2026Il PRESIDENTEChiara GRAZIOSI