CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 37748/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
11/2022 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG 19840anno 2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,; intimato nonché contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] le , rappresentat o e difeso da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] d’Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Emanuele DeRose, [OSCURATO:PERSONA] e ed [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. I –RG19840/2016 camera di consiglio10.11.2022 avverso la sentenza il decreto del Tribunale di Palermo n. 4011/2016, depositatoil giorno 27 luglio 2016 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 novembre 2022 dal Consigliere Relatore d ott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — [OSCURATO:PERSONA] delegato ai fallimenti presso il Tribunale di Palermo, nel dichiarare esecutivo lo stato passivo del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha escluso due crediti insinuati con domande tardive : l’unoper euro 18.078,99 in privilegio ed euro 3 . 486,67 in chirografo , l’altroper euro 9.452,04 in privilegio ed euro 1.172,01 in chirografo. L’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] è stata respinta dal detto Tribunale con decreto del 27 luglio 2016. Quanto al primo credito il Giudice dell’opposizione ha ritenuto che ai fini della riscossione del tributo fosse necessaria la notifica della cartella esattoriale o altro atto equipollente: ciò in quanto l’art. 87 d.P.R. n. 602/1973 non derogherebbe alla prescrizione di cui all’art. 25 del medesimo decreto presidenziale. Ha rilevato, inoltre, che la carenza probatoria circa la notifica della cartella non poteva essere superata dalla produzione, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], degli avvisidi addebito, giacché la costituzione dell’ente era intervenuta oltre i termini fissati dall’art. 99 l. fall. per la proposizione del ricorso introduttivo: ha aggiunto che, ove la prova documentale fornita dall’INPSfosse ammessa, si finirebbe «per eludere il diritto di difesa della curatela contumace, nei cui confronti non è dovuta la notifica della comparsa di costituzione del terzo interveniente, e che ha modulato le proprie determinazioni in ordine al […] giudizio sulla scorta delle eccezioni e delle difese contenute nel solo ricorso introduttivo». Il Tribunale ha infine confermato il provvedimento impugnato con riguardo al secondo credito, che il Giudice delegato Sez. I –RG19840/2016 camera di consiglio10.11.2022 aveva reputato prescritto; ha osservato, al riguardo, che la prescrizione dei crediti previdenziali, pur dopo l’avvenuta notifica della cartella esattoriale, rimane sottoposta al termine quinquennale. 2. ― Avverso l’indicato decreto ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con un’impugnazione articolata in quattro motivi (non potendosi qualificare tale quello rubricato come quinto,con cui ci si duole della mancata condanna di controparte al pagamento delle spese processuali: condanna che si deduce sarebbe dovuta scaturire dal doveroso accoglimento dell’opposizione allo stato passivo ). Ha notificato controricorso l’[OSCURATO:PERSONA], che ha domandato respingersi impugnazione avversa. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Col primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 87, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, così come modificato dal d.lgs. n. 46/1999,e la violazione e falsa applicazione dell’art.7 l. n. 212/2000; si deduce, in subordine, l’error in procedendo produttivo della nullità della sentenza e del procedimento . Rileva l’istante che l’affermazione secondo cui l’art. 87 cit. non derogherebbe all’art. 25 del medesimo decreto presidenziale, e cioè all’obbligo del concessionario di notificare la cartella di pagamento entro determinati termini, contrasta col consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte regolatrice. Il secondo mezzo prospetta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 99, comma 8, l. fall. e dell’art. 39 d.lgs. n. 112/1999.La censura investe quanto affermato dal Tribunale con riguardo alla tardività della produzione documentale dell’[OSCURATO:PERSONA]. Si assume, anzitutto, che l’intervento del detto ente è stato tempestivo, essendosi attuato nel termine assegnatoper la costituzione della parte resistente. Si rileva inoltre che, in forza del cit. art. 39,il concessionario, una volta promosso il giudizio di opposizione allo stato passivo, deve chiamare in causa l’ente, onde va esclusa l’inammissibilità Sez. I –RG19840/2016 camera di consiglio10.11.2022 dell’evocazione in giudiziodel detto soggetto. Si osserva, altresì, che la legge fallimentare ammette la costituzione in giudizio di ogni interessato, prevedendo come termine di costituzione quello assegnato al resistente. Col terzo motivo si lamenta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione ed erronea interpretazione delle norme sul principio del contraddittorioe sul diritto di difesa, e segnatamente degli artt. 101 c.p.c.,24 Cost., 292 e 215 c.p.c. La doglianza attiene a quanto statuito neldecreto con riguardo alla notifica della comparsa di risposta del terzo interveniente; sideduce che era precipuo onere del curatore costituirsi in giudizio al fine di resistere all’opposizione, specie in considerazione del fatto checol ricorso il concessionario aveva richiesto la chiamata in causa dell’ente impositore. Il primo motivo è fondato. In base alla giurisprudenza di questa Corte, l’ ammissione allo stato passivo di crediti sia previdenziali che tributari può essere richiesta dalle società concessionarie per la riscossione sulla base del semplice estratto del ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa norma di legge, la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in caso di contestazioni del curatore, per i crediti tributari, di provvedere all'ammissione con riserva, e per i crediti previdenziali, assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario, che il concessionario integri la prova con altri documenti giustificativi in possesso dell'ente previdenziale, senza che sia richiesta la previa notifica della cartella di pagamento(per tutte, Cass. 30 gennaio 2019, n. 2732: con specifico riguardo ai crediti previdenziali:Cass. 2 ottobre 2019, n. 24589; Cass. 16 maggio 2018, n. 11954). All'estratto di ruolo è poi equiparatol'avviso di addebito emesso dall'[OSCURATO:PERSONA], avendo lo stesso efficacia di titolo esecutivo(Cass. 2 ottobre 2019, n. 24589 cit. ) : avviso che, parimenti,non va notificato (Cass. Sez. U. 11 novembre 2021, n. 33408). Sez. I –RG19840/2016 camera di consiglio10.11.2022 Come in particolare osservato dalle Sezioni Unite, i n sede concorsuale il ruolo non rileva come titolo esecutivo perché non c’è attività espropriativa da compiere, maesso serve a individuare, anche ai fini degli accessori, i crediti opponibili, ealtrettanto vale per l’estratto di ruolo, il quale, benchénon sia atto impositivo, comunque contiene e quindi documenta gli elementi del ruolo . I n relazione ai crediti previdenziali, opera il principio in base al quale, anche a fronte dell’illegittimità dell’iscrizione a ruolo, va esaminata nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale : e ciò lascia comprendere come sia del tutto irrilevante , ai fini dell’insinuazione al passivo,che gli avvisi di accertamento e di addebito acquistino valore di titoloesecutivo. Ma p arimenti irrilevante è , a tali fini, che detti atti siano notificati : l a notificazione risponderebbe alla mera funzione d’informare ilcuratore della pretesa previdenziale, ma questa funzione èassolta dal deposito della domanda di insinuazione corredatadell’estratto di ruolo che menzioni gli atti in questione, e che consente, qualora sianoancora ammesse contestazioni, di integrare la documentazione giustificativa già prodotta, come emerge dall’art. 31 del d.lgs. n.46/1999. L’intimazione di adempiere contenuta nell’avviso diaccertamento e in quello di addebito, che giunge al debitore proprio in virtù della notificazione di essi, è anzi addirittura incompatibile con l’esecuzione concorsuale e, in particolare, con l’art. 51 l. fall., proprio perché funzionale all’esecuzione individuale e, quindi, in contrasto con i principi della concorsualità(Cass. Sez. U. 11 novembre 2021, n. 33408 cit., in motivazione, ove il richiamo ad altri precedenti della S.C.). Il primo motivo va dunque accolto, e tanto determina l’assorbimento del secondo e del terzo mezzo. 2. ― Il quarto motivo oppone la violazione o falsa applicazione dell’art. 24 l. n. 46/1999 e degli artt. 2946 e 2953 c.c., oltre che l’erronea applicazione dell’art. 3, comma 9, lett. b), l. n. 335/1995.Il mezzo di censura affronta il tema della prescrizione d ei crediti Sez. I –RG19840/2016 camera di consiglio10.11.2022 previdenziali e imputa alla sentenza impugnata dinon aver considerato gli effetti conseguenti alla mancata impugnazione della cartella ritualmente notificata la quale, nel caso di mancata opposizione, rivestirebbe natura di titolo esecutivo, conconseguente applicazione del termine di prescrizione decennale contemplato dall’art. 2953 c.c. per l’actio iudicati. Il motivo è infondato. La scadenza del termine,pacificamente perentorio, per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d. «conversione» del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c; tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato; lo stesso valeper l'avviso di addebito dell'[OSCURATO:PERSONA], che, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla l.n. 122 del 2010) (così Cass. Sez. U. 17 novembre 2016, n. 23397, in tema, tra le tante: Cass. 18 giugno 2020, n.11814; Cass. 27 gennaio 2020, n. 1826 ; Cass. 26 aprile 2019, n.11335; Cass. 18 maggio 2018, n. 12200 ). 3. ― In accoglimento del primo motivo, il decreto impugnato è dunque cassato. La causa è rinviata al Tribunale di Palermo che, in diversa composizione,statuirà pure sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo, dichiara assorbiti il secondo e Sez. I –RG19840/2016 camera di consiglio10.11.2022 il terzo e rigetta il quarto; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e