CassazionedecretoSezione 7Decisione del 17 aprile 2023
Cassazione n. 32842/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 10 febbraio 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dalla imputata, con la quale il Tribunale di Trapani il 26 ottobre 2018 l'ha riconosciuta responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 4, cod. pen., per essersi impossessata di un rotolo contenente collane in oro all'interno di una gioielleria, condannandola alla pena di giustizia. La ricorrente si affida a un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante della destrezza, erroneamente applicata a fronte della semplice richiesta di confezionare un regalo e di informazioni sulla locazione di una banca nelle vicinanze. Va rilevato che il reato di cui all'imputazione, originariamente previsto nel codice come procedibile d'ufficio, per effetto del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. del 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto-legge del 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), è divenuto procedibile soltanto a querela di parte. Alla luce della nuova formulazione dell'art. 624, ultimo comma, cod. pen., si procede d'ufficio nel caso, tra gli altri, in cui ricorra taluna delle circostanze di cui all'art. 625, numeri 7 e 7-bis, non sussistenti nel caso in questione. Di tale modifica normativa favorevole per l'imputata occorre tener conto nel caso in esame, atteso che, come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di legittimità, la querela è un istituto di natura mista, sostanziale e processuale, da assimilare a quelli che entrano a comporre il quadro per la determinazione dell'an e del quomodo di applicazione del precetto, e dunque soggetto al principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo di cui all'art. 2, comma 4, cod. pen. (recentemente, Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). Ne deriva che l'intervenuta remissione della querela, effettuata dalla persona offesa in data 17 aprile 2023, che non risulta rifiutata dall'imputata, comporta l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese del procedimento devono porsi a carico dell'imputata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Spese a carico della querelata. Così