CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38308/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, per quel che rileva in questa sede, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, emessa il 21 novembre 2023, che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parta civile, in relazione al reato di truffa ai danni di una compagnia assicurativa. 2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro comune difensore e con unico atto„attraverso il quale chiedono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata tenuto conto che la parte civile [OSCURATO:PERSONA] U.E., in data successiva all'emissione della sentenza impugnata, ha rimesso la querela in allora sporta nei confronti dei ricorrenti, corredata dalla loro accettazione. 3. [OSCURATO:PERSONA], verificata agli atti, con esito positivo, la circostanza dedotta, rileva che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584-01). Ne consegue che deve essere emessa sentenza di annullamento senza rinvio perché il reato, procedibile a querela di parte, è estinto per remissione della querela, con consequenziale revoca delle statuizioni civili e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nulla prevedendo in senso contrario l'atto di remissione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Revoca le statuizioni civili. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così dec