CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23636/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7966/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma, Piazza dei Caprettari, 70 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende. – Ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in R oma , via dei P ortoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Statoche la rappresenta e difende. – Controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 5556 / 2016 sez. 28, depositata il 27/09/2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], già socio della Collinvest di [OSCURATO:PERSONA]. s.a.s.,sciolta con atto iscritto nel registro delle imprese il 12/12/2007, ricorre, con nove motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha accolto l’appellodell’Ufficio avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Rom a aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento (n. TK501P503099/2012) con il quale, per l’annodi imposta 2007, erano stati recuperati a tassazioni , ai fini irpef, maggiori redditi, imputati per trasparenza,a seguito di rettifica delle perdite dichiarate e del disconoscimento del credito d’impost a per imposte pagate all’estero, con riferimento alla società partecipata. 2. La C.t.p. accoglieva il ricorso ritenendo l’insussistenza di valido avviso di accertamento societario, presupposto di quello emesso nei confronti del socio, stante la cancellazione della società dal registro delle imprese che ne avevadeterminato l’estinzione. 3. la C.t.r. riteneva in via preliminare che, con specifico riguardo al reddito da partecipazione ad una società di persone a seguito della estinzione della società, la qualità di successore a titolo universale si radicava in capo ai soci e nel merito si pronunciava per la legittimità dell’accertamento. Considerato che: 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n, 600, dell’art. 2909cod. civ., dell’art. 324 cod. proc. civ. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 In particolare, censurala sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittimo l’accertamento nei confronti del socio, sebbene l’accertamento nei confronti della società, oggetto di separato giudizio, fosse stato annullato con sentenzan. 32/29/2015, resa dalla C.t.r. del Veneto epassata in giudicato. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn.3 e 4 , e 110 cod. proc. civ. , error in procedendo e violazione e falsa applicazione degli artt. 2324, 2495, secondo comma, cod. civ., dell’art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, degli artt. 40 e 42 d.P.R. n. 600 del 1973. In particolare, censura la sentenza impugnata per non aver rilevatoil giudicato sulla questione pregiudiziale, svolgendo autonome considerazioni sugli effetti dell’estinzione della società partecipata. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. , la violazione degli artt . 112 cod.proc. civ. e 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il vizio della sentenza permotivazione apparente. 4. Conil quarto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4 cod. proc. civ. , la vi olazione dell’artt. 112 co d. proc. civ., dell’art. 36, comma 2, d.lgs. 546del 1992, degli artt. 2909 e 2495, secondocomma, cod. civ., per omessa pronun c i a ed omessa motivazionesull’appello incidentale. 5. Con il quinto motivoil ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4, cod. proc. civ. , e all ’ art. 35, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 il vizio di motivazione apparente della sent e nza impugnata. 6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 12 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia –Portogallo del 14 maggio 1980 ratificata con legge Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 10 luglio 1982, n. 562 e dell’art. 165, commi 1, 9, 10, d.P.R. n. 917 del 1986. 7. Con il settimo motivoil ricorrente denuncia, in relazi one all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1343, 1344, 1362, 1367, 1414, 1418, 1813, 1815, 1933 cod. civ., degli artt. 37-bis,39, 42, d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 10, comma 3, legge n. 212 del 2000, dell’art. 12 preleggi. 8. Con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia, in rela zione all’art. 360, primo comma,n. 4, e 112 cod. proc. civ. , l’omessa pronuncia in ordine aimotivi ripro posti in appello. In particolare, con i citati quattro motivi, il ricorrente censura la sentenza impugnata quanto al merito della pretesa fiscale. 9. Con il nono motivo il ricorrente denuncia, in rela zione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc . civ. , la violazione e fala applicazione dell’art. 3. d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, degli artt. 15 e 32 d.lgs. 24 settembre 2015,n. 158, dell’art. 1, comma 133, legge 28 dicembre 2015,n. 208. In particolare, chiede, in via subordinata, l’applicazione quanto alle sanzioni del principio del favor rei. 10. In via preliminare va rilevato di ufficio il difetto di litisconsorzio necessario tra tutti i soci della Collinvest di [OSCURATO:PERSONA]. s.a.s., costituita, come riferito dalla stesso ricorrente il 16 novembre 2005 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e dai medesimi sciolta con atto del 27 novembre 2007, ovvero nell’anno di imposta cui si riferisce l’accertamento oggetto del giudizio. 10.1.L'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all'art. 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci e impone che siano tutti parte dello stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto diessi; da ciò consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, salvo che i soci prospettino questioni personali come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento o la ripartizione del reddito tra i soci (Cass., Sez.U, 04/06/2008, n. 14815; Cass. 11/6/2018, n. 15116). 11. In conclusione, deve cassarsi la decisione impugnata, con rinvio alla C.t.p. di Roma che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità . P.Q.M. La Corte, pronunziando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, in diversa