CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2024
Cassazione n. 10744/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso in merito alla prova di colpevolezza del reato di cui all'art. 378 cod. pen., sono generici perché riproduttivi di censure volte alla alternativa valutazione della prova anche ai fini della ricostruzione dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato, dei quali l'imputato propone una lettura alternativa, non ammissibile nel giudizio di legittimità; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] nsore [OSCURATO:PERSONA]