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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17971/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA( dato avviso alle [5-arti; udita lai-elazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Caltanissetta in data 6 giugno 2024; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] lamenta, in maniera del tutto aspecifica, vizi inerenti alla determinazione della pena, ovvero un motivo non consentito; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] lamenta erronea applicazione della legge penale quanto al riconoscimento della continuazione tra i reati e non invece l'assorbimento, ovvero un motivo non consentito; ritenuto, infatti, che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2 aprile 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA( dato avviso alle [5-arti; udita lai-elazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Caltanissetta in data 6 giugno 2024; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] lamenta, in maniera del tutto aspecifica, vizi inerenti alla determinazione della pena, ovvero un motivo non consentito; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] lamenta erronea applicazione della legge penale quanto al riconoscimento della continuazione tra i reati e non invece l'assorbimento, ovvero un motivo non consentito; ritenuto, infatti, che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 20
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