CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 maggio 2024
Cassazione n. 40312/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Egitto) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 18/04/2023. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del 23/02/2022 del Tribunale di Cagliari, concesse a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, condannava lo stesso alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 349 cod. pen.. 2 Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato.2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza di primo grado per omessa declaratoria della nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio. Ed infatti, l'ufficiale giudiziario, in occasione della notifica presso il domicilio dichiarato, ha omesso di verificare se la accertata assenza del ricorrente fosse occasionale o perdurante, e quindi se l'impossibilità sopravvenuta di eseguire la notifica fosse «definitiva» o meno, con conseguente nullità della notifica successiva a mani del difensore. Inoltre, nel verbale di elezione del domicilio, non è neppure indicato il numero di procedimento o il reato attribuito al ricorrente, rendendo tale atto assolutamente inidoneo, posto che, aggiunge il ricorrente, la contestualità dell'elezione o dichiarazione del domicilio con il verbale di apposizione dei sigilli non rendeva ictu ocull evidente che esso si riferisse a un procedimento penale. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la qualità di custode in capo all'imputato. Deduce il ricorrente che, erroneamente, la sentenza ritiene che il verbale del 6 ottobre 2016 fosse solo un "atto esecutivo del provvedimento dirigenziale", laddove la nomina di custode era contenuta non in detto provvedimento dirigenziale n. 67254 del 6 ottobre 2016, poi oggetto di ricorso al TAR, bensì nel successivo verbale di apposizione di sigilli del 25 novembre 2016. Pertanto, la reviviscenza dell'efficacia del provvedimento amministrativo, inizialmente sospeso dal TAR, non poteva determinare la reviviscenza di una disposizione contenuta in atto esecutivo distinto e successivo, travolto dalla originaria sospensione, tanto da rendere necessaria una successiva riapposizione di sigilli. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce contraddittorietà di motivazione in relazione alla dedotta insussistenza del fatto contestato. La Corte territoriale ritiene sussistente il fatto in quanto la norma penale tutela il vincolo di indisponibilità previsto ex lege per garantire l'immodificabilità della res publica. Vi è tuttavia una totale l'assenza di prova della violazione del bene giuridico protetto dalla disposizione incriminatrice. 3. In data 27 maggio 2024 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, depositava memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale in cui insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Nel caso in esame, la notifica dell'atto introduttivo del giudizio è stata tentata presso il domicilio dichiarato.In tale circostanza, secondo quanto riportato in sentenza (che sul punto effettua una valutazione di fatto non suscettibile di rivalutazione in sede di legittimità, che peraltro non è stato neppure contestata dalla difesa del ricorrente), l'ufficiale giudiziario, che aveva suonato al campanello dell'abitazione corrispondente al domicilio dichiarato dall'imputato, non aveva ricevuto nessuna risposta. Inoltre, il nome sulla targhetta citofonica dell'indirizzo corrispondeva ad altra persona (v. pag. 2 del ricorso: tale D.ssa [OSCURATO:PERSONA]). Pertanto, stante l'impossibilità della notifica in tale luogo, la notifica veniva correttamente eseguita presso il difensore, essendo preciso onere dell'imputato comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto (o, in alternativa, essendo ab origine il domicilio dichiarato o eletto inidoneo) ai sensi dell'articolo 161, comma 4, cod. proc. pen.. Tale procedura appare conforme a quanto previsto dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è legittima la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui l'addetto al servizio postale incaricato della notificazione attesti l'irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto, atteso che, ai fini dell'integrazione del presupposto dell'impossibilità della notificazione in tale domicilio, legittimante la notificazione sostitutiva al difensore, sono sufficienti anche solo la temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore (Sez. U., n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282848 - 02; Sez. 1, n. 23880 del 05/05/2021, Usai, Rv. 281419 - 01) o la non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772 - 01). La natura «temporanea» o «definitiva» dell'assenza non assume, pertanto, alcun rilievo, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente. Inoltre, quanto agli ulteriori profili di doglianza, come correttamente evidenziato dal P.G., il verbale di elezione o dichiarazione del domicilio conteneva i requisiti minimi per la sua identificazione, non essendo necessaria l'indicazione del numero di procedimento e del reato contestato, spettando invece all'interessato attivarsi per comunicare eventuali variazioni del proprio recapito (v. Sez. 2, n. 36826 del 05/10/2021, Talesco, Rv. 282188, secondo cui «il verbale di elezione di domicilio è preordinato a consentire il sicuro recapito degli atti diretti all'indagato o all'imputato, con la conseguenza che deve contenere l'avviso che un procedimento penale, in relazione ad un determinato fatto, è o può essere instaurato nonché l'avvertimento che l'indagato o imputato ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in assenza di detta comunicazione, le notificazioni saranno eseguite, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mediante consegna al difensore, mentre non è richiesto che siano indicate le specifiche norme di legge violate, né il numero del relativo procedimento con l'indicazione dell'Autorità giudiziaria presso cui esso pende, trattandosi di atto spesso compiuto dalla polizia giudiziaria, in occasione del primo contatto con l'indagato, in cui detti elementi possono essere incerti o spesso sconosciuti, pur permanendo l'obbligo dell'interessato di comunicare le variazioni di domicilio anche in assenza di dette indicazioni la cui mancanza non impedisce, comunque, all'indagato diligente di accertare, anche attraverso l'autorità di polizia presso cui abbia dichiarato o eletto domicilio, l'Autorità giudiziaria competente cui indirizzare la comunicazione di variazione»). Anche tale profilo di censura, che si discosta dal consolidato orientamento della Corte senza addurre elementi di novità, è pertanto manifestamente infondato. 3. Il secondo motivo è inammissibile. La censura ripropone in sede di legittimità doglianze già correttamente disattese, in fatto e diritto, dalla Corte territoriale. E' infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217) La funzione tipica dell'impugnazione, d'altro canto, è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.). Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, quindi, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente 'attaccato', lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.). Nel caso di specie, a pagina 8,Ia sentenza impugnata chiarisce che già nel verbale di riapposizione dei sigilli del 25/11/2016 si dava atto che in occasione del primo verbale di apposizione dei sigilli [OSCURATO:PERSONA] veniva nominato custode «con gli obblighi previsti dalle di legge» e che l'area sottoposta a sequestro era stata sigillata mediante apposizione di nastro bianco e rosso, operazione compiuta «alla presenza del custode [OSCURATO:PERSONA]». . Evidenzia la Corte territoriale che appare evidente che il Serour era stato riconfermato quale custode con il verbale del 28 gennaio 2017, di talché alcun dubbio può sussistere sulla sua qualifica di custode e sulla sua conoscenza di tale qualifica, avendo lo stesso sottoscritto il verbale. Il motivo, che non si confronta in modo realmente critico con la sentenza impugnata, limitandosi a reiterare le censure debitamente disattese dai giudici dell'appello, è pertanto inammissibile per genericità estrinseca. 4. Il terzo motivo è inammissibile per tardività. Come evidenziato anche dal Procuratore generale, con l'atto di appello il Serour si era limitato a formulare doglianze poi confluite nei primi due motivi di ricorso sopra esaminati. Pacificamente, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). 5. Il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento