CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 26885/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14423/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] E C, in persona del socio accomandatario , domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocatoCostantino Luca; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, via Tacito 23, presso lo studio dell'avvocatoDel [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 178/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/01/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Monza in favore di Trattoria “L’Imboscata” s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. e per l’importo di Euro 25.000,00. Il Tribunale adito accolse l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo, in considerazione dell’accertata non autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura di data 15 gennaio 2014. Avverso detta sentenza propose appello la parte opposta. Con sentenza di data 20 gennaio 2020 la Corte d’appello di Milano accolse l’appello nei limiti della revoca della condanna ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. Ha proposto ricorso per cassazione Trattoria “L’Imboscata” s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 88, 101, 189 e 190 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello non ha rilevato l’erroneitàdella decisione di primo grado nella parte in cui non aveva tenuto conto delle osservazioni critiche contenute nella comparsa conclusionale, e già anticipate con l’istanza dell’8 maggio 2017, con le quali, mediante la perizia redatta dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], erano state evidenziate le ragioni di inattendibilità e censurabilità della CTU (violazione del diritto di difesa, erroneità del metodo utilizzato dal CTU, omessa sottoposizione della Villa al saggio grafico). Aggiunge che in violazione del principio del contraddittorio non è stato concesso un termine per replicare alla relazione integrativa presentata dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e che non è stata esaminata la perizia redatta in sede penale. Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., delle scritture private del 19 settembre 2011, del 26 settembre 2011 e dell’8 novembre 2011, nonché la sentenza del Tribunale di Monza di data 27 marzo 2013, costituenti fatti decisivi per il giudizio. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che non tardiva ed indispensabile è la deduzione della prova testimoniale di [OSCURATO:PERSONA]. Va dichiarata l’improcedibilità del ricorso. La parte ricorrente ha dichiarato che la decisione impugnata è stata notificata, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, in data 24 gennaio 2020. Ha però omesso di depositare la relazione di notificazione della sentenza, il cui deposito è prescritto dall’art. 369, comma 2, n. 2 cod. proc. civ. a pena di improcedibilità del ricorso (la stessa parte ricorrente in calce al ricorso dichiara di avere depositato la copia autentica della sentenza, ma nessuna menzione vi è della relazione di notifica). Né può attingersi alla c.d. prova di resistenza, facendo decorrere il termine di giorni sessanta per l’impugnazione dalla data di pubblicazione della sentenza. Quest’ultima è stata pubblicata il giorno 20gennaio 2020 ed in relazione a tale data, fatta applicazione del , il termine per la proposizione dell’impugnazione scadeva il 25 maggio 2020, mentre il ricorso è stato notificato in data 26 maggio 2020. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara l’improcedibilità del ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma