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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 2025

Cassazione n. 28587/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte depositate dalla difesa in data 24 aprile 2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha confermato, in data 16 gennaio 2025, l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 56, 575, 577 cod. pen. 2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 292, comma 2, lett. c), c-bis), e 273 cod. proc. pen.

Il il ricorrente ha dedotto l'assoluta inattendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e la sussistenza di incolmabili discrasie e contraddizioni tra tutte le sommarie informazioni testimoniali, sicché l'ordinanza applicativa, prima, e l'ordinanza del Tribunale del riesame, poi, non hanno dato conto della chiara sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, incorrendo in un travisamento dei fatti.

Ciò precisato, la difesa, al fine di scardinare la ricostruzione della vicenda effettuata nell'ordinanza censurata, ha evidenziato una diversa dinamica dei fatti verificatisi il 25 ottobre 2024, rilevando come non si sia trattato di una rissa tra il ricorrente e gli altri indagati, ma piuttosto di una violenta aggressione con coltello da parte della persona offesa, la quale ha riportato una ferita al basso addome, non profonda, in quanto di circa 2,5 cm e un colpo alla testa infarto con una bottiglia, senza certezza in ordine all'autore di tale gesto.

In particolare, la difesa ha evidenziato che non si può ipotizzare un ferimento grave visto che [OSCURATO:PERSONA] la sera dell'aggressione ha reso sommarie informazioni, è stato ricoverato presso l'ospedale dal quale è scappato, è rimasto per ore in Questura, per poi essere riaccompagnato in ospedale dove vi è rimasto per soli tre giorni ritornando alle sue abitudini quotidiane, a svolgere l'attività lavorativa e ad andare in giro per la città.

Inoltre, il ricorrente ha eccepito che la gravità indiziaria non può essere fatta discendere da un video che riguarda una fase successiva all'aggressione e da testimonianze rese da chi dovrebbe essere considerato unico responsabile; in particolare, ha rilevato che dagli atti di indagine non vi è alcuna prova in ordine a colui che abbia usato il coltello o i coltelli, né si è tenuto conto che il [OSCURATO:PERSONA], al momento dell'aggressione subita dal Louchi, è stato attinto da due coltellate, riportando due tagli sul giubbotto, né si è indentificato tale Omran che, a dire del [OSCURATO:PERSONA], è colui che lo ha inseguito fino al bar Italia, né è stata acquisita la cartella clinica della presunta persona offesa, la quale non è stata perquisita, pur essendo stata inizialmente inserita tra coloro i quali avrebbero partecipato alla rissa.

Né, ha rilevato la difesa, si è tenuto conto del fatto che i quattro coindagati si sono recati spontaneamente presso la Questura per denunciare di essere stati aggrediti dal [OSCURATO:PERSONA] e che hanno reso dichiarazioni sovrapponibili e non contrastanti, sia la sera del 24 dicembre 2024 - nell'occasione in cui la persona offesa ha cominciato a inveire contro tutti i presenti e contro il ricorrente per poi assalire [OSCURATO:PERSONA] - sia la sera successiva, sia nell'interrogatorio di garanzia.

Con il motivo di ricorso si è, dunque, eccepito che il Tribunale del riesame non avrebbe preso in considerazione alcuna argomentazione spesa in sede di impugnazione, dando luogo ad un ragionamento viziato sotto il profilo logico giuridico in ordine ad una serie di elementi: alla attendibilità intrinseca della persona offesa, che pure non richiesta, si è recata in Questura per rendere ulteriori dichiarazioni e che ha indicato come presenti solo le persone che erano per lui convenienti, per non far emergere la circostanza che la sera prima aveva tentato di accoltellare [OSCURATO:PERSONA]; alla premeditazione dell'attentato, là dove invece sarebbe stato il Louchi ad aggredire violentemente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo che, come risulta da una telefonata rilevabile sul cellulare, la presunta persona offesa aveva dato appuntamento al ricorrente in un luogo lontano dalle telecamere per parlare di quanto era accaduto la sera prima; al tentativo di depistaggio che sarebbe stato posto in essere dai quattro coindagati; al dato secondo cui il Louchi sia stato colpito in testa dall'indagato gebli Yassine (non presente al momento dei fatti) e sia stato colpito con un corpo tagliente dal [OSCURATO:PERSONA]; a ciò si aggiunge che non vi sono dichiarazioni di terzi, né sono state acquisite le registrazione delle telecamere della zona, né vi sono sopralluoghi sulla presenza di bottiglie e coltelli.

In definitiva, si contesta che le sole dichiarazioni della persona offesa non possono essere poste a fondamento della responsabilità penale, in presenza di indagini lacunose e dopo aver disatteso una richiesta difensiva di acquisire le video riprese della sera del 24 dicembre 2024, dalle quali si rileva che il [OSCURATO:PERSONA] tenta di aggredire [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, ad avviso della difesa, diversamente da quanto riportato nell'ordinanza, deve affermarsi che la persona offesa, autore dell'aggressione perpetuata con il coltello, ha provocato una reazione di tutte le persone offese che hanno tentato di raggiungerlo per fermarlo.

Di conseguenza vi sarebbe un unico elemento a sostegno dell'accusa, ovvero le dichiarazioni del Louchi e un video dal quale risulta che la persona offesa corre in velocità, inseguito da alcune persone, e non si nota la presenza di coltelli, né di ferimenti.

Ha evidenziato, poi, il ricorrente, che alla luce di tali elementi, il procedimento non potrà che concludersi con una pronuncia di assoluzione e con un risarcimento del danno per ingiusta detenzione.

In punto di sussistenza delle esigenze cautelar', il ricorrente ha dedotto che la motivazione in ordine al pericolo di inquinamento probatorio, palesandosi come stereotipata e di stile generalizzato, non dà conto, in concreto, in che cosa consisterebbe il pericolo di inquinamento probatorio, dal momento che il ricorrente ha indicato egli stesso le prove acquisite e quelle ancora da acquisire.

Analoga motivazione stereotipata sussisterebbe con riferimento al pericolo di reiterazione di condotte delittuose e alla configurabilità dell'indole pericolosa dal momento che il ricorrente è persona ammalata ed invalida e ha un figlio invalido.

Inoltre, il ricorrente ha dedotto l'illogicità della motivazione sul punto, dal momento che non si comprende quale condotta il ricorrente potrebbe reiterare visto che la stessa presunta persona offesa ha escluso che lui fosse l'autore materiale del ferimento.

Infine, secondo la difesa, sussisterebbe una assoluta mancanza di motivazione sulle esigenze cautelar', di cui all'art. 274 cod. proc. pen., essendosi il Tribunale limitato alla valutazione della sola gravità indiziaria, in assenza di riferimenti alla personalità del ricorrente.

1. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso.

2. In data 24 aprile 2025, la difesa ha depositato conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il provvedimento del Tribunale del riesame, nel fornire il quadro di gravità indiziaria nei confronti del ricorrente, ha reso una motivazione coerente, lineare e completa, valutando non solo gli aspetti emergenti dall'attività investigativa, ma anche i profili fattuali introdotti nella ricostruzione della dinamica dal ricorrente e dagli altri coindagati, resistendo alle deduzioni difensive.Nell'ordinanza censurata viene attribuito rilievo alle dichiarazioni della persona offesa, evidenziando che non vi sono elementi per minarne la credibilità e, a tal proposito, esaminando le deduzioni difensive, i giudici del riesame hanno rilevato che la vittima non ha celato l'episodio verificatosi la sera precedente all'aggressione, né ha dimostrato un intento ritorsivo, rappresentando, poi, che le accuse hanno riguardato persone estranee ai tesi rapporti pregressi con il ricorrente.

Si è poi evidenziata l'affidabilità delle dichiarazioni rese dal Louchi, per la loro coerenza interna in punto di ricostruzione della dinamica riscontrata dalla disamina delle videoriprese che, anche se riguardano le fasi intermedie e finali dell'aggressione, sono state ritenute idonee dai giudici del riesame ad attestare che la persona è stata vittima di un pestaggio collettivo, nel corso del quale uno degli indagati, impugnava un oggetto appuntito, cercando di trattenere e colpire il Louchi durante la fuga.

Con ciò concludendosi, in modo lineare e ragionevole, per un giudizio di compatibilità con la dinamica riferita dalla persona offesa nella parte relativa al ferimento con strumento da punta ad opera del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e all'aggressione subita da parte dei coindagati.

L'ordinanza ha, poi, spiegato che le dichiarazioni della vittima sono risultate riscontrate dal referto medico attestante un "trauma da aggressione alle spalle con ferita penetrante emitorace destro alla base e ferita L.0 della testa regione paritale dx" e dalla gconsulenza medica espletata dal Pubblico ministero che ha dimostrato che l'aggressione è stata consumata verosimilmente con un coltello che aveva causato due ferite una in regione pettorale destra dorsale di profondità pari a 4/4,5 cm e l'altra in regione fronto - parietale di 1,5 cm e che la dinamica riferita dalla persona offesa era compatibile con le risultanze medico legali, attesa l'assenza sul corpo di ferite attive e passive.

Pertanto, le deduzioni difensive sono state tutte valutate nel complessivo percorso motivazionale, che è pervenuto ad escludere, secondo un logico argomentare, che le dichiarazioni degli altri coindagati potessero smentire il riferito della persona offesa dal momento che si è correttamente evidenziato che nessuno di loro aveva dato spiegazioni in ordine al duplice ferimento della vittima.

Altrettanto puntuale è la motivazione fornita con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto come tentato omicidio, in quanto l'ordinanza impugnata attribuisce rilievo determinante al tipo di arma impiegata, alla zona corporea attinta, al numero dei colpi inferti e al proposito omicidiario, espressamente dichiarato dagli aggressori durante la sequenza fattuale, consequenzialmente affermando che trattasi di elementi oggettivi che, nel loro complesso, valgono a profilare sia la potenzialità letale dell'azione, sia l'univoca finalità omicidiaria ad essa sottesa.

Il provvedimento censurato contiene, poi alle pagine 6 e 7, una compiuta motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari, rilevando che il profilo della incensuratezza del ricorrente soccombe a fronte della pericolosità e pervicacia dimostrata nella commissione del fatto, oltre che per avere reso dichiarazioni incompatibili con le risultanze investigative.

Tanto premesso deve, in conclusione, affermarsi che il ricorrente ha sottoposto al Collegio dati fattuali puntualmente esaminati nell'ordinanza censurata, la cui valutazione, secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità che pertengono al sindacato di legittimità, è preclusa alla Corte.

Va infatti, ribadito il principio secondo cui sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati al ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex plurimis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 - 01).

E va, altresì, ribadito che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelii, Rv. 276976 - 01).

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila e al pagamento delle spese processuali.4. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen. non seguendo alla pronuncia la liberazione dell'indagato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte depositate dalla difesa in data 24 aprile 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha confermato, in data 16 gennaio 2025, l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 56, 575, 577 cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 292, comma 2, lett. c), c-bis), e 273 cod. proc. pen. Il il ricorrente ha dedotto l'assoluta inattendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e la sussistenza di incolmabili discrasie e contraddizioni tra tutte le sommarie informazioni testimoniali, sicché l'ordinanza applicativa, prima, e l'ordinanza del Tribunale del riesame, poi, non hanno dato conto della chiara sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, incorrendo in un travisamento dei fatti. Ciò precisato, la difesa, al fine di scardinare la ricostruzione della vicenda effettuata nell'ordinanza censurata, ha evidenziato una diversa dinamica dei fatti verificatisi il 25 ottobre 2024, rilevando come non si sia trattato di una rissa tra il ricorrente e gli altri indagati, ma piuttosto di una violenta aggressione con coltello da parte della persona offesa, la quale ha riportato una ferita al basso addome, non profonda, in quanto di circa 2,5 cm e un colpo alla testa infarto con una bottiglia, senza certezza in ordine all'autore di tale gesto. In particolare, la difesa ha evidenziato che non si può ipotizzare un ferimento grave visto che [OSCURATO:PERSONA] la sera dell'aggressione ha reso sommarie informazioni, è stato ricoverato presso l'ospedale dal quale è scappato, è rimasto per ore in Questura, per poi essere riaccompagnato in ospedale dove vi è rimasto per soli tre giorni ritornando alle sue abitudini quotidiane, a svolgere l'attività lavorativa e ad andare in giro per la città. Inoltre, il ricorrente ha eccepito che la gravità indiziaria non può essere fatta discendere da un video che riguarda una fase successiva all'aggressione e da testimonianze rese da chi dovrebbe essere considerato unico responsabile; in particolare, ha rilevato che dagli atti di indagine non vi è alcuna prova in ordine a colui che abbia usato il coltello o i coltelli, né si è tenuto conto che il [OSCURATO:PERSONA], al momento dell'aggressione subita dal Louchi, è stato attinto da due coltellate, riportando due tagli sul giubbotto, né si è indentificato tale Omran che, a dire del [OSCURATO:PERSONA], è colui che lo ha inseguito fino al bar Italia, né è stata acquisita la cartella clinica della presunta persona offesa, la quale non è stata perquisita, pur essendo stata inizialmente inserita tra coloro i quali avrebbero partecipato alla rissa. Né, ha rilevato la difesa, si è tenuto conto del fatto che i quattro coindagati si sono recati spontaneamente presso la Questura per denunciare di essere stati aggrediti dal [OSCURATO:PERSONA] e che hanno reso dichiarazioni sovrapponibili e non contrastanti, sia la sera del 24 dicembre 2024 - nell'occasione in cui la persona offesa ha cominciato a inveire contro tutti i presenti e contro il ricorrente per poi assalire [OSCURATO:PERSONA] - sia la sera successiva, sia nell'interrogatorio di garanzia. Con il motivo di ricorso si è, dunque, eccepito che il Tribunale del riesame non avrebbe preso in considerazione alcuna argomentazione spesa in sede di impugnazione, dando luogo ad un ragionamento viziato sotto il profilo logico giuridico in ordine ad una serie di elementi: alla attendibilità intrinseca della persona offesa, che pure non richiesta, si è recata in Questura per rendere ulteriori dichiarazioni e che ha indicato come presenti solo le persone che erano per lui convenienti, per non far emergere la circostanza che la sera prima aveva tentato di accoltellare [OSCURATO:PERSONA]; alla premeditazione dell'attentato, là dove invece sarebbe stato il Louchi ad aggredire violentemente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo che, come risulta da una telefonata rilevabile sul cellulare, la presunta persona offesa aveva dato appuntamento al ricorrente in un luogo lontano dalle telecamere per parlare di quanto era accaduto la sera prima; al tentativo di depistaggio che sarebbe stato posto in essere dai quattro coindagati; al dato secondo cui il Louchi sia stato colpito in testa dall'indagato gebli Yassine (non presente al momento dei fatti) e sia stato colpito con un corpo tagliente dal [OSCURATO:PERSONA]; a ciò si aggiunge che non vi sono dichiarazioni di terzi, né sono state acquisite le registrazione delle telecamere della zona, né vi sono sopralluoghi sulla presenza di bottiglie e coltelli. In definitiva, si contesta che le sole dichiarazioni della persona offesa non possono essere poste a fondamento della responsabilità penale, in presenza di indagini lacunose e dopo aver disatteso una richiesta difensiva di acquisire le video riprese della sera del 24 dicembre 2024, dalle quali si rileva che il [OSCURATO:PERSONA] tenta di aggredire [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, ad avviso della difesa, diversamente da quanto riportato nell'ordinanza, deve affermarsi che la persona offesa, autore dell'aggressione perpetuata con il coltello, ha provocato una reazione di tutte le persone offese che hanno tentato di raggiungerlo per fermarlo. Di conseguenza vi sarebbe un unico elemento a sostegno dell'accusa, ovvero le dichiarazioni del Louchi e un video dal quale risulta che la persona offesa corre in velocità, inseguito da alcune persone, e non si nota la presenza di coltelli, né di ferimenti. Ha evidenziato, poi, il ricorrente, che alla luce di tali elementi, il procedimento non potrà che concludersi con una pronuncia di assoluzione e con un risarcimento del danno per ingiusta detenzione. In punto di sussistenza delle esigenze cautelar', il ricorrente ha dedotto che la motivazione in ordine al pericolo di inquinamento probatorio, palesandosi come stereotipata e di stile generalizzato, non dà conto, in concreto, in che cosa consisterebbe il pericolo di inquinamento probatorio, dal momento che il ricorrente ha indicato egli stesso le prove acquisite e quelle ancora da acquisire. Analoga motivazione stereotipata sussisterebbe con riferimento al pericolo di reiterazione di condotte delittuose e alla configurabilità dell'indole pericolosa dal momento che il ricorrente è persona ammalata ed invalida e ha un figlio invalido. Inoltre, il ricorrente ha dedotto l'illogicità della motivazione sul punto, dal momento che non si comprende quale condotta il ricorrente potrebbe reiterare visto che la stessa presunta persona offesa ha escluso che lui fosse l'autore materiale del ferimento. Infine, secondo la difesa, sussisterebbe una assoluta mancanza di motivazione sulle esigenze cautelar', di cui all'art. 274 cod. proc. pen., essendosi il Tribunale limitato alla valutazione della sola gravità indiziaria, in assenza di riferimenti alla personalità del ricorrente. 1. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. 2. In data 24 aprile 2025, la difesa ha depositato conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il provvedimento del Tribunale del riesame, nel fornire il quadro di gravità indiziaria nei confronti del ricorrente, ha reso una motivazione coerente, lineare e completa, valutando non solo gli aspetti emergenti dall'attività investigativa, ma anche i profili fattuali introdotti nella ricostruzione della dinamica dal ricorrente e dagli altri coindagati, resistendo alle deduzioni difensive.Nell'ordinanza censurata viene attribuito rilievo alle dichiarazioni della persona offesa, evidenziando che non vi sono elementi per minarne la credibilità e, a tal proposito, esaminando le deduzioni difensive, i giudici del riesame hanno rilevato che la vittima non ha celato l'episodio verificatosi la sera precedente all'aggressione, né ha dimostrato un intento ritorsivo, rappresentando, poi, che le accuse hanno riguardato persone estranee ai tesi rapporti pregressi con il ricorrente. Si è poi evidenziata l'affidabilità delle dichiarazioni rese dal Louchi, per la loro coerenza interna in punto di ricostruzione della dinamica riscontrata dalla disamina delle videoriprese che, anche se riguardano le fasi intermedie e finali dell'aggressione, sono state ritenute idonee dai giudici del riesame ad attestare che la persona è stata vittima di un pestaggio collettivo, nel corso del quale uno degli indagati, impugnava un oggetto appuntito, cercando di trattenere e colpire il Louchi durante la fuga. Con ciò concludendosi, in modo lineare e ragionevole, per un giudizio di compatibilità con la dinamica riferita dalla persona offesa nella parte relativa al ferimento con strumento da punta ad opera del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e all'aggressione subita da parte dei coindagati. L'ordinanza ha, poi, spiegato che le dichiarazioni della vittima sono risultate riscontrate dal referto medico attestante un "trauma da aggressione alle spalle con ferita penetrante emitorace destro alla base e ferita L.0 della testa regione paritale dx" e dalla gconsulenza medica espletata dal Pubblico ministero che ha dimostrato che l'aggressione è stata consumata verosimilmente con un coltello che aveva causato due ferite una in regione pettorale destra dorsale di profondità pari a 4/4,5 cm e l'altra in regione fronto - parietale di 1,5 cm e che la dinamica riferita dalla persona offesa era compatibile con le risultanze medico legali, attesa l'assenza sul corpo di ferite attive e passive. Pertanto, le deduzioni difensive sono state tutte valutate nel complessivo percorso motivazionale, che è pervenuto ad escludere, secondo un logico argomentare, che le dichiarazioni degli altri coindagati potessero smentire il riferito della persona offesa dal momento che si è correttamente evidenziato che nessuno di loro aveva dato spiegazioni in ordine al duplice ferimento della vittima. Altrettanto puntuale è la motivazione fornita con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto come tentato omicidio, in quanto l'ordinanza impugnata attribuisce rilievo determinante al tipo di arma impiegata, alla zona corporea attinta, al numero dei colpi inferti e al proposito omicidiario, espressamente dichiarato dagli aggressori durante la sequenza fattuale, consequenzialmente affermando che trattasi di elementi oggettivi che, nel loro complesso, valgono a profilare sia la potenzialità letale dell'azione, sia l'univoca finalità omicidiaria ad essa sottesa. Il provvedimento censurato contiene, poi alle pagine 6 e 7, una compiuta motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari, rilevando che il profilo della incensuratezza del ricorrente soccombe a fronte della pericolosità e pervicacia dimostrata nella commissione del fatto, oltre che per avere reso dichiarazioni incompatibili con le risultanze investigative. Tanto premesso deve, in conclusione, affermarsi che il ricorrente ha sottoposto al Collegio dati fattuali puntualmente esaminati nell'ordinanza censurata, la cui valutazione, secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità che pertengono al sindacato di legittimità, è preclusa alla Corte. Va infatti, ribadito il principio secondo cui sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati al ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex plurimis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 - 01). E va, altresì, ribadito che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelii, Rv. 276976 - 01). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila e al pagamento delle spese processuali.4. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen. non seguendo alla pronuncia la liberazione dell'indagato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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