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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13924/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOfissato il ricorso con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato che atto che non sono pervenute le conclusioni del difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Palermo, in funzione il tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di Nicolò CEFALI avverso l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 10 aprile 2021 per il concorso in tentato omicidio pluriaggravato di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (artt. 56, 110, 112, primo comma, n. 1, 575, 416- bis.1 cod. pen. - capo a) e per il concorso nel porto illegale delle armi da sparo impiegate nell'occasione (artt. 61, primo comma, n. 2, e 110 cod. pen., 4 e 7

I. n. 895 del 1967 - capo b).

Con concorde valutazione di entrambi i giudici della fase cautelare è stata ritenuta 3211a gravità indiziaria per i sopraindicati delitti sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, dagli elementi oggettivi che sono stati raccolti dalle investigazioni e che risultano convergenti con le dichiarazioni accusatorie e dall'individuazione fotografica effettuata da un teste oculare.

2. [OSCURATO:PERSONA] CEFALI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - la violazione di legge con riguardo all'avvenuta revoca della misura cautelare nei confronti del co-indagato [OSCURATO:PERSONA], non essendo stati posti a disposizione della difesa 4gli atti posti a base del citato provvedimento, così ostacolando il diritto di difesa (primo motivo); - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla gravità indiziaria perché è stata stesa una motivazione apparente senza dare risposta alle doglianze difensive (secondo motivo); - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per essere state utilizzate le dichiarazioni di Colombo che sono state però rese senza le avvertenze di cui agli artt. 62 e 63 cod. proc. pen., senza peraltro fornire risposta alle puntuali censure difensive.

Non è stata in alcun modo vagliata ex art. 192 cod. proc. pen. la credibilità delle fonti dichiarative che risultano comunque viziate da forte malanimo nei confronti del ricorrente (terzo e quarto motivo); - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all'animus necandi (quinto motivo) - la violazione di legge con riguardo alla ritenuta aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (sesto motivo);- la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alle esigenze cautelari, sotto il profilo della misura di massimo rigore (settimo motivo). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, dunque inammissibile,

2.1. L'ordinanza impugnata ha avuto piena contezza del provvedimento con il quale il G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, in data 20 aprile 2021, ha disposto la revoca della misura cautelare nei confronti del co-indagato [OSCURATO:PERSONA], valutandone l'incidenza sulla posizione del ricorrente, sia in ordine alla generale credibilità del dichiarante [OSCURATO:PERSONA], sia in ordine alla specifica incidenza del fatto processuale sopravvenuto sulla gravità indiziaria a carico dell'odierno ricorrente.

L'ordinanza motivatamente ha escluso qualsivoglia improprio effetto estensivo derivante dalla sopravvenuta incertezza in ordine alla di Fava partecipazione al fatto delittuoso.

2.2. Il motivo si duole, del pari infondatamente, di una sorta di violazione processuale posta in essere dall'organo dell'accusa per non avere depositato, in sede di riesame, il materiale di indagine integrativo inerente proprio il co- indagato, ma di avere depositato la sola ordinanza di scarcerazione.

Si tratta di doglianza generica e poco concludente, posto che il materiale in questione riguardava, come si evince dal provvedimento versato in atti, elementi a discarico di Fava (consulenza di immagini di un sistema di videosorveglianza; analisi dei tabulati telefonici relativi a Fava, ecc.) e non certo riguardanti CEFALI; del resto, il compendio decisorio che compendia tali indagini favorevoli a Fava è stato prodotto nel procedimento ex art. 309 cod. proc. pen., così disvelando i sopravvenuti elementi di incertezza per quella posizione processuale.3.

Il secondo, il terzo e il quarto sono inammissibili perché improntati ad una medesima metodologia strutturale, del tutto eccentrica rispetto al modello legale del ricorso per cassazione: ragione per cui possono essere trattati congiuntamente, anche a prescindere dal diverso oggetto di censura che ciascuno di essi reca.

Va anticipato che le generiche denunce di violazione di legge non sono affatto articolate, ridondando, semmai, in presunti vizi motivazionali.

3.1. I motivi in questione sono articolati secondo un criterio che vede la riproduzione pressoché integrale dell'identico motivo di impugnazione già prospettato in sede di riesame, seguito da una generica affermazione censoria rispetto alla motivazione poi adottata sul punto dall'organo del riesame.

Affermazione, che, tuttavia, si riduce a semplici asserzioni circa l'apparenza (apoditticità, natura congetturale, ecc.) della motivazione del tribunale del riesame che, in realtà, non viene espressamente esaminata dal ricorso (la difesa si limita ad asserire, ad esempio: «senza necessità di doversi qui soffermare punto per punto su quanto il Tribunale del Riesame ha sostenuto e preteso in quelle proprie poche pagine e ciò in quanto tutto quanto asseverato e stentatamente articolato in quei contesto ha trovato ex ante ampia e decisiva smentita nelle (...) argomentazioni svolte dalla scrivente difesa in sede di memoria...»).

Ciò che costituisce un modo improprio per sottrarsi al confronto critico con i passaggi argomentativi del provvedimento impugnato: metodo essenziale allorquando si deduca in sede di legittimità un vizio di motivazione.

Non è, in effetti, consentito muovere dalla integrale riproposizione degli originari motivi di impugnazione avanzati in sede di riesame e concludere che le argomentazioni difensive non sono state superate dalla motivazione del provvedimento impugnato; ciò senza spiegare il perché di tale conclusione e, soprattutto, senza confrontarsi in alcun modo proprio con la motivazione la cui congruità si censura.

Il ricorso per cassazione è concepito secondo il modello dell'impugnazione per vizi tipici ed a critica vincolata, sicché la metodologia difensiva prescelta dal ricorrente rende il motivo non scrutinabile in questa sede, secondo costanti, quanto condivisibili, insegnamenti giurisprudenziali.Si è, infatti, stabilito che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608); d'altra parte, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).

In breve, la mancanza di specificità del motivo va ravvisata anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596).

3.2. Nessuna inutilizzabilità attinge le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in ragione della asserita violazione del disposto dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., come denuncia il quarto motivo che è pertanto manifestamente infondato.

Nessuna ipotesi di reato è configurabile rispetto alla parte offesa dichiarante che, in primo momento, si rifiuta di sottoscrivere il verbale recante dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e che, in un secondo momento, accetta di sottoscrivere.

In nessun caso si può ipotizzare il vizio processuale denunciato, posto che Colombo, dopo un momentaneo rifiuto di sottoscrivere (ma solo per timore di essere bollato, nel quartiere, come «sbirru»), decise di sottoscrivere regolarmente tutte le successive dichiarazioni.

Non può ovviamente venire in rilievo alcuna ipotesi di falsa testimonianza ex art. 372 cod. pen., benché sia ipotizzata dalla difesa; neppure può venire in discorso l'ipotesi di cui all'art. 371-bis cod. pen.: «Non integra il reato di false / / informazioni al pubblico ministero (art. 371-bis cod. pen.) colui che renda false o reticenti dichiarazioni alla polizia giudiziaria, in quanto soggetto attivo del reato di cui all'art. 371-bis cod. pen. è solo colui che sia richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini e non chi sia richiesto di riferire circostanze utili a tal fine dalla polizia giudiziaria, ancorché su delega del P.M.» (Sez. 5, n. 37306 del 14/07/2010, Rv. 248641); irrealistica è l'ipotesi di cui all'art. 374 cod. pen., posto che le dichiarazioni erano state rese alla polizia giudiziaria senza rifiuto e rispondendo secondo verità, ancorché non sottoscrivendo il relativo verbale.

Non viene, del resto, in rilievo alcuna violazione dell'art. 63, comma 4, cod. proc. pen., per gli omessi avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen.; sono, infatti, utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee che l'indagato abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63, comma 1 e 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., anche se non nell'immediatezza dei fatti, purché emerga con chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020 - dep. 2021) Rv. 280242).

4. Generica e priva di qualsivoglia specificità è poi la censura (quinto motivo) che attiene al preteso difetto di motivazione in ordine all'animus necandi e, dunque, alla configurazione dell'ipotesi di tentativo di omicidio.

Il ricorso ignora la motivazione che (pag. 11) offre una serie di ineccepibili ragioni per la condivisibile qualificazione del fatto nei termini suddetti.

5. Stesso rilievo vale per stabilire la evidente impossibilità di scrutinio del sesto motivo che denuncia l'omessa motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, cod. pen. (pag. 11).

D'altra parte, il tribunale del riesame ha rilevato, senza ricevere alcuna contestazione sul punto, che il tema non era oggetto di specifica contestazione da parte della difesa, con ogni ulteriore conseguenza in questa sede in punto di ammissibilità dell'impugnazione.• CID 0.3 cr) cr)

6. È, infine, è inammissibile il settimo motivo con il quale si denuncia vizio di motivazione in ordine alle ritenute esigenze cautelari di massimo grado.

Er-.5 La difesa articola la censura secondo una metodologia non corretta: (1) Ltj>g tY4 Me.4 premette e trascrive una parte della memoria già presentata in sede di riesame e a obt_ o ob 3 poi si limita genericamente ad affermare che l'ordinanza sarebbe rimasta o assolutamente silente ed elusiva, nonché travisante degli elementi dedotti, (t i gra"' (i) (i) , sicché non avrebbe assolto ai compiti assegnati (il ricorso asserisce: <basterà E confrontare e comparare quanto colà laconicamente affermato dal Decidente con (0 cts E quanto la Difesa aveva denunciato in Memoria ut sopra per rendersi facilmente o Pr conto di come il Tribunale si è autocelebrato in motivazione, ma, su di un piano realmente controdeduzionale e confutativo, nulla ha saputo opporre alle censure difensive»).

7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOfissato il ricorso con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato che atto che non sono pervenute le conclusioni del difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Palermo, in funzione il tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di Nicolò CEFALI avverso l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 10 aprile 2021 per il concorso in tentato omicidio pluriaggravato di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (artt. 56, 110, 112, primo comma, n. 1, 575, 416- bis.1 cod. pen. - capo a) e per il concorso nel porto illegale delle armi da sparo impiegate nell'occasione (artt. 61, primo comma, n. 2, e 110 cod. pen., 4 e 7 I. n. 895 del 1967 - capo b). Con concorde valutazione di entrambi i giudici della fase cautelare è stata ritenuta 3211a gravità indiziaria per i sopraindicati delitti sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, dagli elementi oggettivi che sono stati raccolti dalle investigazioni e che risultano convergenti con le dichiarazioni accusatorie e dall'individuazione fotografica effettuata da un teste oculare. 2. [OSCURATO:PERSONA] CEFALI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - la violazione di legge con riguardo all'avvenuta revoca della misura cautelare nei confronti del co-indagato [OSCURATO:PERSONA], non essendo stati posti a disposizione della difesa 4gli atti posti a base del citato provvedimento, così ostacolando il diritto di difesa (primo motivo); - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla gravità indiziaria perché è stata stesa una motivazione apparente senza dare risposta alle doglianze difensive (secondo motivo); - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per essere state utilizzate le dichiarazioni di Colombo che sono state però rese senza le avvertenze di cui agli artt. 62 e 63 cod. proc. pen., senza peraltro fornire risposta alle puntuali censure difensive. Non è stata in alcun modo vagliata ex art. 192 cod. proc. pen. la credibilità delle fonti dichiarative che risultano comunque viziate da forte malanimo nei confronti del ricorrente (terzo e quarto motivo); - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all'animus necandi (quinto motivo) - la violazione di legge con riguardo alla ritenuta aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (sesto motivo);- la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alle esigenze cautelari, sotto il profilo della misura di massimo rigore (settimo motivo). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, dunque inammissibile, 2.1. L'ordinanza impugnata ha avuto piena contezza del provvedimento con il quale il G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, in data 20 aprile 2021, ha disposto la revoca della misura cautelare nei confronti del co-indagato [OSCURATO:PERSONA], valutandone l'incidenza sulla posizione del ricorrente, sia in ordine alla generale credibilità del dichiarante [OSCURATO:PERSONA], sia in ordine alla specifica incidenza del fatto processuale sopravvenuto sulla gravità indiziaria a carico dell'odierno ricorrente. L'ordinanza motivatamente ha escluso qualsivoglia improprio effetto estensivo derivante dalla sopravvenuta incertezza in ordine alla di Fava partecipazione al fatto delittuoso. 2.2. Il motivo si duole, del pari infondatamente, di una sorta di violazione processuale posta in essere dall'organo dell'accusa per non avere depositato, in sede di riesame, il materiale di indagine integrativo inerente proprio il co- indagato, ma di avere depositato la sola ordinanza di scarcerazione. Si tratta di doglianza generica e poco concludente, posto che il materiale in questione riguardava, come si evince dal provvedimento versato in atti, elementi a discarico di Fava (consulenza di immagini di un sistema di videosorveglianza; analisi dei tabulati telefonici relativi a Fava, ecc.) e non certo riguardanti CEFALI; del resto, il compendio decisorio che compendia tali indagini favorevoli a Fava è stato prodotto nel procedimento ex art. 309 cod. proc. pen., così disvelando i sopravvenuti elementi di incertezza per quella posizione processuale.3. Il secondo, il terzo e il quarto sono inammissibili perché improntati ad una medesima metodologia strutturale, del tutto eccentrica rispetto al modello legale del ricorso per cassazione: ragione per cui possono essere trattati congiuntamente, anche a prescindere dal diverso oggetto di censura che ciascuno di essi reca. Va anticipato che le generiche denunce di violazione di legge non sono affatto articolate, ridondando, semmai, in presunti vizi motivazionali. 3.1. I motivi in questione sono articolati secondo un criterio che vede la riproduzione pressoché integrale dell'identico motivo di impugnazione già prospettato in sede di riesame, seguito da una generica affermazione censoria rispetto alla motivazione poi adottata sul punto dall'organo del riesame. Affermazione, che, tuttavia, si riduce a semplici asserzioni circa l'apparenza (apoditticità, natura congetturale, ecc.) della motivazione del tribunale del riesame che, in realtà, non viene espressamente esaminata dal ricorso (la difesa si limita ad asserire, ad esempio: «senza necessità di doversi qui soffermare punto per punto su quanto il Tribunale del Riesame ha sostenuto e preteso in quelle proprie poche pagine e ciò in quanto tutto quanto asseverato e stentatamente articolato in quei contesto ha trovato ex ante ampia e decisiva smentita nelle (...) argomentazioni svolte dalla scrivente difesa in sede di memoria...»). Ciò che costituisce un modo improprio per sottrarsi al confronto critico con i passaggi argomentativi del provvedimento impugnato: metodo essenziale allorquando si deduca in sede di legittimità un vizio di motivazione. Non è, in effetti, consentito muovere dalla integrale riproposizione degli originari motivi di impugnazione avanzati in sede di riesame e concludere che le argomentazioni difensive non sono state superate dalla motivazione del provvedimento impugnato; ciò senza spiegare il perché di tale conclusione e, soprattutto, senza confrontarsi in alcun modo proprio con la motivazione la cui congruità si censura. Il ricorso per cassazione è concepito secondo il modello dell'impugnazione per vizi tipici ed a critica vincolata, sicché la metodologia difensiva prescelta dal ricorrente rende il motivo non scrutinabile in questa sede, secondo costanti, quanto condivisibili, insegnamenti giurisprudenziali.Si è, infatti, stabilito che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608); d'altra parte, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In breve, la mancanza di specificità del motivo va ravvisata anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596). 3.2. Nessuna inutilizzabilità attinge le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in ragione della asserita violazione del disposto dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., come denuncia il quarto motivo che è pertanto manifestamente infondato. Nessuna ipotesi di reato è configurabile rispetto alla parte offesa dichiarante che, in primo momento, si rifiuta di sottoscrivere il verbale recante dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e che, in un secondo momento, accetta di sottoscrivere. In nessun caso si può ipotizzare il vizio processuale denunciato, posto che Colombo, dopo un momentaneo rifiuto di sottoscrivere (ma solo per timore di essere bollato, nel quartiere, come «sbirru»), decise di sottoscrivere regolarmente tutte le successive dichiarazioni. Non può ovviamente venire in rilievo alcuna ipotesi di falsa testimonianza ex art. 372 cod. pen., benché sia ipotizzata dalla difesa; neppure può venire in discorso l'ipotesi di cui all'art. 371-bis cod. pen.: «Non integra il reato di false / / informazioni al pubblico ministero (art. 371-bis cod. pen.) colui che renda false o reticenti dichiarazioni alla polizia giudiziaria, in quanto soggetto attivo del reato di cui all'art. 371-bis cod. pen. è solo colui che sia richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini e non chi sia richiesto di riferire circostanze utili a tal fine dalla polizia giudiziaria, ancorché su delega del P.M.» (Sez. 5, n. 37306 del 14/07/2010, Rv. 248641); irrealistica è l'ipotesi di cui all'art. 374 cod. pen., posto che le dichiarazioni erano state rese alla polizia giudiziaria senza rifiuto e rispondendo secondo verità, ancorché non sottoscrivendo il relativo verbale. Non viene, del resto, in rilievo alcuna violazione dell'art. 63, comma 4, cod. proc. pen., per gli omessi avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen.; sono, infatti, utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee che l'indagato abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63, comma 1 e 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., anche se non nell'immediatezza dei fatti, purché emerga con chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020 - dep. 2021) Rv. 280242). 4. Generica e priva di qualsivoglia specificità è poi la censura (quinto motivo) che attiene al preteso difetto di motivazione in ordine all'animus necandi e, dunque, alla configurazione dell'ipotesi di tentativo di omicidio. Il ricorso ignora la motivazione che (pag. 11) offre una serie di ineccepibili ragioni per la condivisibile qualificazione del fatto nei termini suddetti. 5. Stesso rilievo vale per stabilire la evidente impossibilità di scrutinio del sesto motivo che denuncia l'omessa motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, cod. pen. (pag. 11). D'altra parte, il tribunale del riesame ha rilevato, senza ricevere alcuna contestazione sul punto, che il tema non era oggetto di specifica contestazione da parte della difesa, con ogni ulteriore conseguenza in questa sede in punto di ammissibilità dell'impugnazione.• CID 0.3 cr) cr) 6. È, infine, è inammissibile il settimo motivo con il quale si denuncia vizio di motivazione in ordine alle ritenute esigenze cautelari di massimo grado. Er-.5 La difesa articola la censura secondo una metodologia non corretta: (1) Ltj>g tY4 Me.4 premette e trascrive una parte della memoria già presentata in sede di riesame e a obt_ o ob 3 poi si limita genericamente ad affermare che l'ordinanza sarebbe rimasta o assolutamente silente ed elusiva, nonché travisante degli elementi dedotti, (t i gra"' (i) (i) , sicché non avrebbe assolto ai compiti assegnati (il ricorso asserisce: <basterà E confrontare e comparare quanto colà laconicamente affermato dal Decidente con (0 cts E quanto la Difesa aveva denunciato in Memoria ut sopra per rendersi facilmente o Pr conto di come il Tribunale si è autocelebrato in motivazione, ma, su di un piano realmente controdeduzionale e confutativo, nulla ha saputo opporre alle censure difensive»). 7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui al
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