CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2025
Cassazione n. 08989/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di otto mesi di reclusione e di 1.200,00 euro di multa, articolando un motivo di ricorso, deduce violazione di legge con riguardo alla esclusione della causa di non punibilità della destinazione della droga ad uso personale; Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché la droga detenuta, del tipo hashish, non può ritenersi destinata ad uso personale, valorizzando il quantitativo, pari a 7,88 grammi netti, con principio attivo pari al 31,48 %, e da cui erano ricavabili novantanove dosi medie singole, la rapida deperibilità della sostanza, le modeste condizioni economiche dell'imputato nonché la condotta tenuta dal medesimo al momento del controllo, avvenuto presso un bar, costituita dal getto nel water di un involucro di contenuto non identificato e dall'azionamento dello scarico; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.