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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 29207/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ELENA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la deci- sione del Tribunale di Lecce che l'aveva riconosciuta colpevole del reato di cui all'art.624 bis cod.pen. e ritenuta la continuazione con un fatto in precedenza giu- dicato relativo al medesimo titolo di reato, la condannava alla pena complessiva di anni due mesi due di reclusione ed euro 800 di multa.

2. Lamenta la ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, alla ricostruzione fattuale della condotta ascritta, all'attendibilità della persona offesa e alla plausibilità del riconoscimento da questa effettuato e in relazione alla omessa qualificazione dei fatti ai sensi dell'art.614 cod.pen. 3.

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto in fatto, aspeci- fici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di appello e ripropositivi di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello.

A tale proposito gli argomenti addotti dal ricorrente con il primo motivo di ricorso si con- trappongono con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, senza mi- nimamente minarne la logicità argomentativa, laddove risulta accertato che la PI- SANO' si era certamente introdotta all'interno dell'abitazione, lasciata socchiusa, nel mentre la persona offesa aveva ivi lasciato la propria borsa per poi procedere ad altri incombenti.

Quanto alla attendibilità della individuazione operata dalla persona offesa la stessa è intervenuta in questura il giorno successivo ai fatti è assistita da valenza probatoria ai fini della individuazione della persona indagata (sez.5, n.51729 del 12/10/2016, D.B., Rv.268860-01) superiore a quello del riconoscimento fotogra- fico e il giudice distrettuale ha fornito ampia motivazione sulla attendibilità di tale riconoscimento sia per avere la persona offesa dialogato con l'indagata il giorno del patito furto, sia per avere avuto un precedente incontro all'esterno con la stessa, sia ancora per l'assenza di ragioni di risentimento, tenuto altresì conto della mancata costituzione di parte civile, nonostante la consumazione del reato.

Da tale inferenza consegue altresì il rigetto del terzo motivo di ricorso atteso che l'ingresso dell'indagata all'interno dell'abitazione ove si trovava la borsa incusto- dita non poteva che trovare giustificazione nell'interesse ad impossessarsene, at- teso che la persona offesa era rimasta del tutto sbigottita per l'ingresso dell'estra- nea nella propria abitazione e della inverosimiglianza della giustificazione offerta.4.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 Aprile 2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ELENA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la deci- sione del Tribunale di Lecce che l'aveva riconosciuta colpevole del reato di cui all'art.624 bis cod.pen. e ritenuta la continuazione con un fatto in precedenza giu- dicato relativo al medesimo titolo di reato, la condannava alla pena complessiva di anni due mesi due di reclusione ed euro 800 di multa. 2. Lamenta la ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, alla ricostruzione fattuale della condotta ascritta, all'attendibilità della persona offesa e alla plausibilità del riconoscimento da questa effettuato e in relazione alla omessa qualificazione dei fatti ai sensi dell'art.614 cod.pen. 3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto in fatto, aspeci- fici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di appello e ripropositivi di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello. A tale proposito gli argomenti addotti dal ricorrente con il primo motivo di ricorso si con- trappongono con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, senza mi- nimamente minarne la logicità argomentativa, laddove risulta accertato che la PI- SANO' si era certamente introdotta all'interno dell'abitazione, lasciata socchiusa, nel mentre la persona offesa aveva ivi lasciato la propria borsa per poi procedere ad altri incombenti. Quanto alla attendibilità della individuazione operata dalla persona offesa la stessa è intervenuta in questura il giorno successivo ai fatti è assistita da valenza probatoria ai fini della individuazione della persona indagata (sez.5, n.51729 del 12/10/2016, D.B., Rv.268860-01) superiore a quello del riconoscimento fotogra- fico e il giudice distrettuale ha fornito ampia motivazione sulla attendibilità di tale riconoscimento sia per avere la persona offesa dialogato con l'indagata il giorno del patito furto, sia per avere avuto un precedente incontro all'esterno con la stessa, sia ancora per l'assenza di ragioni di risentimento, tenuto altresì conto della mancata costituzione di parte civile, nonostante la consumazione del reato. Da tale inferenza consegue altresì il rigetto del terzo motivo di ricorso atteso che l'ingresso dell'indagata all'interno dell'abitazione ove si trovava la borsa incusto- dita non poteva che trovare giustificazione nell'interesse ad impossessarsene, at- teso che la persona offesa era rimasta del tutto sbigottita per l'ingresso dell'estra- nea nella propria abitazione e della inverosimiglianza della giustificazione offerta.4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 Aprile 2023 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 29207/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris