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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 18628/2026

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n il decreto indicato nel preambolo, il Tribunale di Sorveglianza di Roma harespinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento ministeriale diproroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. Pen.Nel valutare la sussistenza dei presupposti di legge, riferiti in particolare alla capacità diXXXXXX di mantenere, ove ammesso al regime carcerario ordinario, i collegamenti conl'organizzazione criminale, il Tribunale, valorizzando, in risposta alle doglianze difensive,quanto accertato nelle sentenze in esecuzione e nelle informative trasmesse dagli organiinvestigativi, ha posto in evidenza:- il ruolo di spicco ricoperto per un lungo periodo nel sodalizio criminale diappartenenza (capo del mandamento di Pagliarelli, posizionato al vertice di Cosa nostra confunzioni direttive su larga parte del territorio di Palermo);- la consumazione di reati di forte allarme sociale (estorsioni, omicidi, traffico distupefacenti);- l’inadeguatezza delle misure coercitive a neutralizzare i rapporti con il clan (durante ladetenzione domiciliare aveva ordinato l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA]) o a incidere sul suoruolo apicale (dopo la carcerazione, nonostante la decisa opposizione non recepita daivertici al ritorno i Sicilia dei cosiddetti “scappati” aveva avviato il progetto di ricostituzionedella Commissione provinciale di Cosa nostra);- l'attuale vitalità della compagine associativa di appartenenza (il mandamento diPagliarelli fino al 2024 era stato interessato da plurime operazioni di polizia culminate conl’emissione di misure cautelari per reati associativi di tipo mafioso che avevano attinto affiliatia lui legati come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]),- l’irrilevanza, alla luce delle informazioni contenute dalle segnalazioni più recenti dellaDirezione nazionale antimafia e della Direzione distrettale antimafia di Palermo, deglielementi allegati dalla difesa per sostenere la cessazione dell’attualità della pericolositàsociale del condannato.2.

Avverso l'illustrato decreto, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,per il tramite del difensore di fiducia avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],sviluppando tre motivi.2.1.

Con il primo motivo denuncia violazione di legge, con riferimento agli artt. 41-bis, 4-bis Ord. pen., 27, comma 3, Cost. e 3 Conv.

Edu, nonché motivazione apparente.Lamenta che l'ordinanza impugnata si è limitata a ripercorrere la biografia criminale deldetenuto, attribuendo rilevanza decisiva ad alcuni provvedimenti, ordinanze di custodiacautelare e sentenze a carico di soggetti diversi dal ricorrente, citati nel decreto ministeriale.Tali ultimi provvedimenti non erano stati acquisiti nonostante la richiesta della difesaquanto fosse decisiva, trattandosi di atti il cui contenuto, asseritamente dimostrativo dellaperduranza del ruolo partecipativo di XXXXXX fino all’attualità, era stato posto a fondamentodella prognosi di perdurante capacità del condannato di collegamento con l'associazione dioriginaria appartenenza, presupposto per la ennesima proroga dal regime differenziato, giàapplicato da decenni.La richiesta non è stata ritenuta meritevole di accoglimento per la sua genericità,affermata, tuttavia, in modo apodittico, finendo per pretendere una vera e propria inversionedell'onere probatorio, con conseguente impossibilità per la difesa di dimostrarel'inconciliabilità dei nuovi assetti criminali nel territorio di riferimento con l'asserita perdurantecapacità di XXXXXX di mantenere i collegamenti con l’associazione mafiosa di pregressaappartenenza.Il Tribunale di sorveglianza, richiamandosi ad astratti indici giurisprudenziali, non solonon ha consentito alla difesa il controllo di pertinenza e di significatività di gran parte dellefonti di prova poste a fondamento della decisione di proroga ma non si è nemmenoconfrontato con le produzioni difensive, costituite da sentenze e provvedimenti di tenore deltutto distonico rispetto a quelle valorizzate.La decisione, pertanto, non costituisce il risultato di una valutazione specifica sullasoggettività del condannato perché non tiene conto degli elementi favorevoli, quali: l’assenzadi nuove incriminazioni, l'ottimo comportamento intramurario, la partecipazione all'opera dirieducazione ed il lungo tempo trascorso in regime penitenziario differenziato senza entrarein contatto con il contesto criminale.2.2.

Con il secondo motivo denuncia violazione di legge, con riferimento agli artt. 41-bise 4-bis Ord. pen., 7 Conv.

Edu e legge n. 94 del 2009.Ad avviso del ricorrente l'ordinanza è illegittima nella parte in cui ha ritenuto applicabilea XXXXXX, che sta scontando la pena detentiva per reati commessi prima del 2009, ilregime differenziato modificato in peius dalla legge n. 94 del 2009 e dalle leggi successive.A seguito delle modifiche apportate all’art. 4-bis Ord. pen. dal d.l. n. 162 del 2022,convertito dalla legge n. 199 del 2022, non è più applicabile il principio enunciato che dallagiurisprudenza di legittimità sulla retroattività della disciplina relativa a regime differenziato dicui all'art 41 bis.In considerazione delle preclusioni assolute introdotte dalla nuova disciplina, che haescluso l’accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione deidetenuti sottoposti al regime differenziato, divenuto più facilmente prorogabile, ed haintrodotto regole detentive più severe, deve trovare applicazione il principio affermato dallasentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020 in forza del quale la regola del tempusregit actum, generalmente applicabile alle norme esecutive e penitenziarie, deve subire unalegittima deroga ogni qualvolta la normativa sopravvenuta non comporti mere modifichedella modalità esecutive della pena prevista dalla legge al momento del reato, bensì unatrasformazione della natura della pena e della sua concreta incidenza sulla libertà personaledel condannato.2.3.

Con il terzo motivo denuncia violazione di legge, con riferimento agli artt. 41-bis,comma 2, Ord. pen., 3 e 32, Cost. 3 e 6 Conv.

Edu.L'ordinanza impugnata ha illegittimamente rigettato la richiesta avanzata dalla difesa didisporre perizia di ufficio volta a verificare l’incidenza sulla carcerazione differenziata dellepur riconosciute molteplici e ingravescenti patologie di cui soffre il XXXXXX.Non vi è stato il necessario confronto con le conclusioni della cui è pervenuto ilconsulente medico legale di parte, che nella sua relazione, allegata al ricorso ai fini della suaautosufficienza, aveva evidenziato un'incompatibilità delle condizioni di salute di XXXXXXcon la carcerazione differenziata.Il Tribunale si è misurato esclusivamente sull'incidenza delle gravi patologie cheaffliggono XXXXXX sulla sua capacità cognitiva, finalizzando l'analisi sulla possibilità astrattaper lo stesso di ideare e trasmettere messaggi all'esterno, senza considerare che leprescrizioni imposte dal regime derogatorio, che prevedono l'isolamento diurno e l’assenzadel necessario controllo ed assistenza continuativa, rappresentano, come accertato dalconsulente di parte, un quotidiano pericolo concreto per la sua salute, mettendone a rischiola vita e, comunque, hanno evidenti ricadute sul divieto, costituzionale e convenzionale, diuna pena che risulti inumana e degradante, procurando al ristretto una soglia di sofferenzaulteriore rispetto a quella connaturata alla carcerazione.È stata omessa qualsivoglia valutazione in ordine alla dedotta incidenza dellecondizioni di salute del detenuto sulla pericolosità soggettiva dello stesso in violazione deiprincipi affermati dalla Corte EDU.2.4.

Con memoria tempestivamente depositata in replica alle conclusioni scritte delProcuratore generale di questa Corte, la difesa del ricorrente, nel ribadire la fondatezza dellecensure dedotte, ha, in particolare precisato:- in ordine al primo motivo, di avere indicato nel dettaglio quali fossero gli attiprocessuali da acquisire sia le articolate e pertinenti ragioni che rendevano necessaria laloro diretta consultazione: verificare se le indicazioni nel decreto ministeriale tratte da tali attisull’operatività del clan e sulla capacità di XXXXXX di riprenderne i contatti trovasseroadeguata conferma;- in ordine al terzo motivo, che l’impostazione secondo cui l’intervento in sede direclamo giurisdizionale sul decreto ministeriale può riguardare solo patologie di tipocognitivo, perché strettamente connesse all’espressione di pericolosità criminale in ordine almantenimento dei contatti con i soggetti in libertà, è stata di recente superata dallagiurisprudenza di legittimitàAl riguardo, la Corte di cassazione ha affermato il diverso principio in forza del quale lecondizioni di salute del detenuto, di qualsiasi tipo siano, possono incidere sulla legittimitàdella sottoposizione dello stesso al regime derogatorio “sia con riguardo al divieto direalizzazione di un trattamento inumano e degradante sia con riferimento all’analisi dellacondizione di attualità della pericolosità del recluso” (Sez. 1, n. 869/2026; Sez. 1, n. 433 del29/11/2023, dep. 2024, S., n.m.).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è passibile di accoglimento nei limiti chiariti nel prosieguo.1.

Per ragioni di natura logica va preliminarmente esaminato il secondo motivo, che èmanifestamente infondato.Va data continuità all’orientamento giurisprudenziale, non condiviso dal ricorrente, cheritiene applicabile il regime differenziato modificato in peius dalla legge n. 94 del 2009 e dalleleggi successive anche ai condannati che scontano pene detentive per reati commessi primadel 2009.Ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2, ultima parte, Ord. pen., il regime detentivodifferenziato può essere disposto o prorogato anche quando sia stata espiata la parte dipena o di misura cautelare relativa ai delitti di cui all'art. 4-bis della stessa legge e la penaresidua da espiare riguardi reati non ostativi commessi anteriormente all'introduzione delcitato regime, dovendosi escludere, in tal caso, una violazione del divieto di retroattività dellalegge penale di cui all'art. 25, comma 2, Cost., come interpretato dalla Corte costituzionalecon la sentenza n. 32 del 2020, atteso che: 1) con il provvedimento di unificazione dellepene concorrenti, la pena deve essere considerata, ai fini del regime speciale, quale penaunica; 2) la disciplina relativa al regime speciale incide sulle sole modalità esecutive dellapena senza comportare la trasformazione della sua natura (cfr. Sez. 1, n. 36706 del15/06/2021, Tornese, Rv. 281906 – 01).2.

Il primo motivo è, invece, fondato.2.1.

Costituisce approdo ormai pacifico nella giurisprudenza costituzionale che il regimedifferenziato previsto dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. mira a contenere la pericolosità disingoli detenuti, proiettata anche all'esterno del carcere, in particolare impedendo icollegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i' membri diqueste che si trovino in libertà: collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatticon il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, qualistrumenti di reinserimento sociale (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 376 del 1997;ordinanza n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998 e più, di recente, sentenze n. 186 del 2018 e 97del 2020).

Con l'applicazione del regime differenziato si intende, quindi, evitare che gliesponenti dell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il regime penitenziarionormale, possano continuare a tenere contatti illeciti e ad impartire direttive agli affiliati instato di libertà, e così mantenere, anche dall'interno del carcere, il controllo sulle attivitàdelittuose in sen)é all'organizzazione stessa (sentenza n. 143 del 2013).2.2.

Ai fini dell'adozione del provvedimento di applicazione di tale regime che comportala sospensione, in tutto o in parte, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario neiconfronti dei soggetti condannati o imputati per gravi reati espressamente individuati,occorrono «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazionecriminale, terroristica o eversiva».

Non si esige sul punto un giudizio di certezza secondo iparametri dell'accertamento probatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale,ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fracui assumono primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quellidesumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso (frale altre, Sez. 1, n. 4857 del 10/03/2016, Rv. 267248;).Si tratta, quindi, di un accertamento prognostico diverso da quello finalizzato averificare il pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose perché, in 'un'ottica ditutela più anticipata, ha come obbiettivo di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni delregime detentivo speciale, già il solo collegamento operativo con il contesto di criminalitàorganizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme sociale posti a fondamento delladetenzione2.3.

Ai fini della proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., va, invece,apprezzato non tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con ilcontesto di criminalità organizzata in ragione dell'elusione delle particolari disposizioni giàpredisposte per impedirli, quanto più propriamente la necessità di rendere ancora vigenti talidisposizioni, riscontrandosi - non necessariamente in considerazione di elementisopraggiunti - la permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevanogiustificato originariamente il regime speciale (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019,[OSCURATO:PERSONA]. 274912; Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892; Sez. 1, n.36302 del 21/09/2005, Grimaldi; Rv. 232114).Va, infatti, verificata, a mente dell'art. 41-bis comma 2, cit., la «capacità» di mantenerequei collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametrielencati, in termini non esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'internodell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuoveincriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenoredi vita dei familiari del sottoposto.

Mentre si sottolinea che il mero decorso del tempo noncostituisce elemento da solo sufficiente a escludere la «capacità» di cui sopra.2.4.

Il perimetro e le modalità del controllo giurisdizionale sui provvedimenti ministerialiprevisti dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., circoscritto nel testo attuale del successivocomma 2-sexies alla verifica della "sussistenza dei presupposti per l'adozione delprovvedimento" sono state precisate da numerosi interventi della Corte Costituzionale.Con riferimento ai provvedimenti di proroga del regime differenziato, la Consulta haavallato la giurisprudenza di legittimità formatasi dopo le modifiche apportate all'art. 41- bisOrd. pen dalla legge n. 279 del 2002 e dalla legge n. 94 del 2009.La Corte costituzionale, dapprima, nell'esaminare le conseguenze dell'introduzione alcomma 2-bis cit. dell'inciso «purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato dimantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno»(oggi soppresso), ha escluso che nella verifica dei presupposti possa operare una inversionedell'onere della prova (nello stesso senso Sez. 1, n. 15283 del 30/03/2006, [OSCURATO:PERSONA].234844; Sez. 1, n. 41316 del 23/09/2009, Zagaria, Rv. 245048), ribadendo che ilprovvedimento di proroga deve contenere una adeguata motivazione sugli specifici edautonomi elementi da cui risulti la persistente capacità del condannato di tenere contatti conle organizzazioni criminali (nello stesso senso ex plurimis Sez. 1, n. 48396 del 06/10/2011,Lucchese, Rv. 251583) e che, conseguentemente, "in sede di controllo giurisdizionalespetterà al giudice verificare in concreto - anche alla luce delle circostanze eventualmenteallegate dal detenuto - se gli elementi posti dall'amministrazione a fondamento delprovvedimento di proroga siano sufficienti a dimostrare la permanenza delle eccezionaliragioni di ordine e sicurezza che, sole, legittimano l'adozione del regime speciale" (sentenzan. 417 del 2004).Successivamente, nel considerare infondata la censura relativa all'asseritacancellazione di ogni controllo di legalità, da parte del tribunale di sorveglianza, sui contenutidel provvedimento ministeriale applicativo delle prescrizioni dettate dall'art. 41-bis, comma 2-quater, della legge n. 354 del 1975, nel testo modificato 4 dalla legge n. 94 del 2009, conconseguente violazione degli artt. 13, secondo comma, 24, primo comma, e 113, primo esecondo comma, ha precisato, sulla base di ricostruzione sistematica delle normedell'ordinamento penitenziario, che le proroghe - a prescindere dalla soppressione, nelladisciplina del reclamo di cui al comma 2-sexies cit. contro il decreto applicativo del regimespeciale, del riferimento al controllo sulla congruità di contenuto del provvedimento rispettoalle esigenze di sicurezza - al pari di tutti i provvedimenti adottati nei confronti dei detenutilesivi di posizioni giuridiche che, per la loro stretta inerenza alla persona umana, sonoqualificabili come diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, continuano ad esserereclamabili con lo strumento generale previsto dall'art. 14- ter Ord. pen. davanti al giudice deidiritti e cioè al giudice ordinario ai sensi dell'art. 24 della Costituzione (sentenza n. 190 del2010).Il sindacato giurisdizionale attivato dai detenuti attraverso tale rimedio, proprio perchéfunzionale alla tutela di diritti soggettivi, si estende «non solo alla sussistenza deipresupposti per l'adozione del provvedimento, ma anche al rispetto dei limiti posti dalla leggee dalla Costituzione in ordine al contenuto di questo», con la conseguenza che «eventualimisure illegittime, lesive dei diritti del detenuto, dovranno perciò essere a questi finidisattese, secondo la regola generale per cui il giudice dei diritti applica i regolamenti e glin. 190 del 2010 ).

4.3. Conclusivamente, il controllo da parte del Tribunale di sorveglianza,adito in sede di reclamo avverso i provvedimenti di proroga del regime differenziato, lungi dalcostituire un sindacato di mera legittimità sulla congruità della motivazione, come talelimitato alla valutazione della correttezza, logica e giuridica, del provvedimento reclamato, è,invece, volto a verificare la sussistenza nel caso concreto dei presupposti normativi di cuiall'art. 41-bis Ord. pen. mediante il ponderato apprezzamento dell'intero materiale probatorioraccolto, quindi non solo degli elementi fattuali posti a fondamento del decreto ministerialema anche di quelli, eventualmente, allegati dal reclamante o comunque emersidall'istruttoria, al fine di riscontrarne, con congrue e pertinenti argomentazioni critiche sullecontrapposte prospettazioni, la idoneità dimostrativa della capacità del soggetto sottopostodi mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e delcollegamento funzionale tra prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e disicurezza.

Ed in ciò si apprezza la distinzione con i margini più limitati di intervento delsindacato del giudice di legittimità, circoscritto al solo vizio di violazione di legge sostanzialee processuale e quindi esercitabile quanto alla legalità della decisione sul reclamo inriferimento ai parametri normativi che regolano il procedimento e la materia nonché allapresenza di motivazione, reale ed effettiva (cfr. Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano,Rv. 267248).2.5.

Tanto posto, il ricorso è fondato laddove contesta la natura del controllogiurisdizionale in concreto esercitato dal Tribunale e, conseguentemente, la mancataacquisizione degli elementi di prova indicati dalla difesa al fine di esercitare una verificacompleta sulla sussistenza dei presupposti della proroga del regime differenziato.Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la richiesta difensiva di acquisire i provvedimenticitati nel decreto ministeriale, ritenendola “generica”, per non avere indicato la difesa “qualiXXXXXX e della vitalità della consorteria di appartenenza”.Trattasi di affermazione apodittica, quindi nella sostanza assente, e per di più smentitadalla complessiva motivazione posta a sostegno della sussistenza dei presupposti dellaproroga.Il percorso argomentativo seguito per concedere la proroga, infatti, risulta in concretofondato non solo sul profilo criminale di XXXXXX, ma anche sulla perdurante attività delgruppo criminale di appartenenza e sul mantenimento da parte del ricorrente, anche dopo lacarcerazione, di una immutata “influenza” su Cosa nostra palermitana, anche grazie allafedeltà degli uomini alternatisi alla guida del mandamento di cui era sato il capo riconosciutoper un lungo periodo.Siffatti elementi fattuali, ritenuti decisi per desumere il pericolo di mantenere oriallacciare, ove ammesso al regime carcerario ordinario, i collegamenti con l'organizzazionecriminale, sono stati tratti, come esplicitamente ammesso nelle pagg 2 e 4, proprio daiprovvedimenti di cui la difesa aveva chiesto vanamente l’acquisizione per verificarne il realecontenuto, con la conseguenza di non poter interloquire utilmente su tale punto cruciale delladecisione.3.

Il terzo motivo relativo al difetto assoluto di motivazione sul profilo delle condizioni disalute del detenuto, è fondato.Oltre al tema della condizione di incompatibilità con la detenzione in carcere, dicompetenza del Tribunale di sorveglianza di prossimità se investito di istanza di differimentodella pena, il ricorrente aveva posto anche quello della concreta incidenza delle patologiedocumentate con le modalità della detenzione secondo il regime speciale di cui all’art. 41-bisOrd. pen.Tale profilo è stato valutato dal Tribunale di sorveglianza, che, dopo avere riportato ilcontenuto della relazione sanitaria della Casa di reclusione di Opera, si è limitata adosservare «Nessuna delle patologie che lo affliggono a carattere tale da influire sulle suefacoltà mentali e sulla capacità di comunicazione verbale non determinando la cessazionel'attenuazione della sua pericolosità».Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha affermato il principio, cheva ribadito anche in questa sede, secondo cui in tema di proroga del regime penitenziariodifferenziato, l'aggravamento delle condizioni di salute fisiche del detenuto può incidere sullacomplessiva legittimità della proroga del predetto regime, sia con riguardo al divieto direalizzazione di un trattamento inumano o degradante sia con riferimento all'analisi dellacondizione di attualità della pericolosità del recluso.In applicazione di questo principio, Sez. 1, n. 32405 del 23/02/2017, Farinella, Rv.270585 – 01 ha accolto il ricorso del detenuto avverso il rigetto del reclamo contro ilprovvedimento di proroga del regime differenziato, in quanto il Tribunale di Sorveglianzaavrebbe dovuto tener conto della gravità delle condizioni patologiche sopravvenute,unitamente all'età particolarmente avanzata del ricorrente, per valutare la legittimità dellaproroga.Nella motivazione di altro, più recente arresto, è stato condivisibilmente spiegato che, afronte della rappresentazione di problematiche connesse alle condizioni di salute deldetenuto, il Tribunale di sorveglianza è chiamato a «valutare, in presenza di una specificadoglianza, se lo stato di salute del ricorrente incida sulla sua possibilità di riprendere omantenere i contatti con il sodalizio criminoso di appartenenza, nel senso di escluderla olimitarla al punto da rendere non necessaria la proroga del regime differenziato, e sequest'ultimo si traduca, a causa di uno stato patologico particolarmente grave del detenuto,in una condizione di sofferenza aggiuntiva ed eccessiva, ovvero in un trattamento inumano odegradante, contrastante con la finalità rieducativa che l'esecuzione della pena deve sempremantenere, in caso affermativo bilanciando le esigenze di cura del detenuto stesso con leesigenze di sicurezza pubblica» (Sez. 1, n. 433 del 29/11/2023, dep. 2024, S., nonmassimata. e più di recente Sez. 1 n. 869 del 21/11/2025, dep. 2026, non massimata).Nel caso di specie, il Tribunale ha motivato (peraltro, in termini piuttosto assertivi)esclusivamente sul profilo del possesso da parte del detenuto delle capacità mentalinecessarie a mantenere rapporti con il gruppo mafioso, che, certamente, sulla scorta delprincipio richiamato, è dato che va preso in esame, ma non è il solo parametro daconsiderare.Il Tribunale avrebbe dovuto, confrontandosi la relazione medico legale prodotta dalladifesa, valutare le complessive condizioni di salute del detenuto, tenuto conto dellaparticolare afflittività del regime detentivo speciale, anche sotto il diverso profilo del divieto ditrattamenti inumani e degradanti4.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il provvedimento impugnato deve essereannullato con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Roma che dovràessere effettuato in conformità ai principi enunciati, con motivazione non apparente.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diRoma.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n il decreto indicato nel preambolo, il Tribunale di Sorveglianza di Roma harespinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento ministeriale diproroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. Pen.Nel valutare la sussistenza dei presupposti di legge, riferiti in particolare alla capacità diXXXXXX di mantenere, ove ammesso al regime carcerario ordinario, i collegamenti conl'organizzazione criminale, il Tribunale, valorizzando, in risposta alle doglianze difensive,quanto accertato nelle sentenze in esecuzione e nelle informative trasmesse dagli organiinvestigativi, ha posto in evidenza:- il ruolo di spicco ricoperto per un lungo periodo nel sodalizio criminale diappartenenza (capo del mandamento di Pagliarelli, posizionato al vertice di Cosa nostra confunzioni direttive su larga parte del territorio di Palermo);- la consumazione di reati di forte allarme sociale (estorsioni, omicidi, traffico distupefacenti);- l’inadeguatezza delle misure coercitive a neutralizzare i rapporti con il clan (durante ladetenzione domiciliare aveva ordinato l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA]) o a incidere sul suoruolo apicale (dopo la carcerazione, nonostante la decisa opposizione non recepita daivertici al ritorno i Sicilia dei cosiddetti “scappati” aveva avviato il progetto di ricostituzionedella Commissione provinciale di Cosa nostra);- l'attuale vitalità della compagine associativa di appartenenza (il mandamento diPagliarelli fino al 2024 era stato interessato da plurime operazioni di polizia culminate conl’emissione di misure cautelari per reati associativi di tipo mafioso che avevano attinto affiliatia lui legati come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]),- l’irrilevanza, alla luce delle informazioni contenute dalle segnalazioni più recenti dellaDirezione nazionale antimafia e della Direzione distrettale antimafia di Palermo, deglielementi allegati dalla difesa per sostenere la cessazione dell’attualità della pericolositàsociale del condannato.2. Avverso l'illustrato decreto, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,per il tramite del difensore di fiducia avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],sviluppando tre motivi.2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge, con riferimento agli artt. 41-bis, 4-bis Ord. pen., 27, comma 3, Cost. e 3 Conv. Edu, nonché motivazione apparente.Lamenta che l'ordinanza impugnata si è limitata a ripercorrere la biografia criminale deldetenuto, attribuendo rilevanza decisiva ad alcuni provvedimenti, ordinanze di custodiacautelare e sentenze a carico di soggetti diversi dal ricorrente, citati nel decreto ministeriale.Tali ultimi provvedimenti non erano stati acquisiti nonostante la richiesta della difesaquanto fosse decisiva, trattandosi di atti il cui contenuto, asseritamente dimostrativo dellaperduranza del ruolo partecipativo di XXXXXX fino all’attualità, era stato posto a fondamentodella prognosi di perdurante capacità del condannato di collegamento con l'associazione dioriginaria appartenenza, presupposto per la ennesima proroga dal regime differenziato, giàapplicato da decenni.La richiesta non è stata ritenuta meritevole di accoglimento per la sua genericità,affermata, tuttavia, in modo apodittico, finendo per pretendere una vera e propria inversionedell'onere probatorio, con conseguente impossibilità per la difesa di dimostrarel'inconciliabilità dei nuovi assetti criminali nel territorio di riferimento con l'asserita perdurantecapacità di XXXXXX di mantenere i collegamenti con l’associazione mafiosa di pregressaappartenenza.Il Tribunale di sorveglianza, richiamandosi ad astratti indici giurisprudenziali, non solonon ha consentito alla difesa il controllo di pertinenza e di significatività di gran parte dellefonti di prova poste a fondamento della decisione di proroga ma non si è nemmenoconfrontato con le produzioni difensive, costituite da sentenze e provvedimenti di tenore deltutto distonico rispetto a quelle valorizzate.La decisione, pertanto, non costituisce il risultato di una valutazione specifica sullasoggettività del condannato perché non tiene conto degli elementi favorevoli, quali: l’assenzadi nuove incriminazioni, l'ottimo comportamento intramurario, la partecipazione all'opera dirieducazione ed il lungo tempo trascorso in regime penitenziario differenziato senza entrarein contatto con il contesto criminale.2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge, con riferimento agli artt. 41-bise 4-bis Ord. pen., 7 Conv. Edu e legge n. 94 del 2009.Ad avviso del ricorrente l'ordinanza è illegittima nella parte in cui ha ritenuto applicabilea XXXXXX, che sta scontando la pena detentiva per reati commessi prima del 2009, ilregime differenziato modificato in peius dalla legge n. 94 del 2009 e dalle leggi successive.A seguito delle modifiche apportate all’art. 4-bis Ord. pen. dal d.l. n. 162 del 2022,convertito dalla legge n. 199 del 2022, non è più applicabile il principio enunciato che dallagiurisprudenza di legittimità sulla retroattività della disciplina relativa a regime differenziato dicui all'art 41 bis.In considerazione delle preclusioni assolute introdotte dalla nuova disciplina, che haescluso l’accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione deidetenuti sottoposti al regime differenziato, divenuto più facilmente prorogabile, ed haintrodotto regole detentive più severe, deve trovare applicazione il principio affermato dallasentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020 in forza del quale la regola del tempusregit actum, generalmente applicabile alle norme esecutive e penitenziarie, deve subire unalegittima deroga ogni qualvolta la normativa sopravvenuta non comporti mere modifichedella modalità esecutive della pena prevista dalla legge al momento del reato, bensì unatrasformazione della natura della pena e della sua concreta incidenza sulla libertà personaledel condannato.2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge, con riferimento agli artt. 41-bis,comma 2, Ord. pen., 3 e 32, Cost. 3 e 6 Conv. Edu.L'ordinanza impugnata ha illegittimamente rigettato la richiesta avanzata dalla difesa didisporre perizia di ufficio volta a verificare l’incidenza sulla carcerazione differenziata dellepur riconosciute molteplici e ingravescenti patologie di cui soffre il XXXXXX.Non vi è stato il necessario confronto con le conclusioni della cui è pervenuto ilconsulente medico legale di parte, che nella sua relazione, allegata al ricorso ai fini della suaautosufficienza, aveva evidenziato un'incompatibilità delle condizioni di salute di XXXXXXcon la carcerazione differenziata.Il Tribunale si è misurato esclusivamente sull'incidenza delle gravi patologie cheaffliggono XXXXXX sulla sua capacità cognitiva, finalizzando l'analisi sulla possibilità astrattaper lo stesso di ideare e trasmettere messaggi all'esterno, senza considerare che leprescrizioni imposte dal regime derogatorio, che prevedono l'isolamento diurno e l’assenzadel necessario controllo ed assistenza continuativa, rappresentano, come accertato dalconsulente di parte, un quotidiano pericolo concreto per la sua salute, mettendone a rischiola vita e, comunque, hanno evidenti ricadute sul divieto, costituzionale e convenzionale, diuna pena che risulti inumana e degradante, procurando al ristretto una soglia di sofferenzaulteriore rispetto a quella connaturata alla carcerazione.È stata omessa qualsivoglia valutazione in ordine alla dedotta incidenza dellecondizioni di salute del detenuto sulla pericolosità soggettiva dello stesso in violazione deiprincipi affermati dalla Corte EDU.2.4. Con memoria tempestivamente depositata in replica alle conclusioni scritte delProcuratore generale di questa Corte, la difesa del ricorrente, nel ribadire la fondatezza dellecensure dedotte, ha, in particolare precisato:- in ordine al primo motivo, di avere indicato nel dettaglio quali fossero gli attiprocessuali da acquisire sia le articolate e pertinenti ragioni che rendevano necessaria laloro diretta consultazione: verificare se le indicazioni nel decreto ministeriale tratte da tali attisull’operatività del clan e sulla capacità di XXXXXX di riprenderne i contatti trovasseroadeguata conferma;- in ordine al terzo motivo, che l’impostazione secondo cui l’intervento in sede direclamo giurisdizionale sul decreto ministeriale può riguardare solo patologie di tipocognitivo, perché strettamente connesse all’espressione di pericolosità criminale in ordine almantenimento dei contatti con i soggetti in libertà, è stata di recente superata dallagiurisprudenza di legittimitàAl riguardo, la Corte di cassazione ha affermato il diverso principio in forza del quale lecondizioni di salute del detenuto, di qualsiasi tipo siano, possono incidere sulla legittimitàdella sottoposizione dello stesso al regime derogatorio “sia con riguardo al divieto direalizzazione di un trattamento inumano e degradante sia con riferimento all’analisi dellacondizione di attualità della pericolosità del recluso” (Sez. 1, n. 869/2026; Sez. 1, n. 433 del29/11/2023, dep. 2024, S., n.m.).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è passibile di accoglimento nei limiti chiariti nel prosieguo.1. Per ragioni di natura logica va preliminarmente esaminato il secondo motivo, che èmanifestamente infondato.Va data continuità all’orientamento giurisprudenziale, non condiviso dal ricorrente, cheritiene applicabile il regime differenziato modificato in peius dalla legge n. 94 del 2009 e dalleleggi successive anche ai condannati che scontano pene detentive per reati commessi primadel 2009.Ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2, ultima parte, Ord. pen., il regime detentivodifferenziato può essere disposto o prorogato anche quando sia stata espiata la parte dipena o di misura cautelare relativa ai delitti di cui all'art. 4-bis della stessa legge e la penaresidua da espiare riguardi reati non ostativi commessi anteriormente all'introduzione delcitato regime, dovendosi escludere, in tal caso, una violazione del divieto di retroattività dellalegge penale di cui all'art. 25, comma 2, Cost., come interpretato dalla Corte costituzionalecon la sentenza n. 32 del 2020, atteso che: 1) con il provvedimento di unificazione dellepene concorrenti, la pena deve essere considerata, ai fini del regime speciale, quale penaunica; 2) la disciplina relativa al regime speciale incide sulle sole modalità esecutive dellapena senza comportare la trasformazione della sua natura (cfr. Sez. 1, n. 36706 del15/06/2021, Tornese, Rv. 281906 – 01).2. Il primo motivo è, invece, fondato.2.1. Costituisce approdo ormai pacifico nella giurisprudenza costituzionale che il regimedifferenziato previsto dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. mira a contenere la pericolosità disingoli detenuti, proiettata anche all'esterno del carcere, in particolare impedendo icollegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i' membri diqueste che si trovino in libertà: collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatticon il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, qualistrumenti di reinserimento sociale (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 376 del 1997;ordinanza n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998 e più, di recente, sentenze n. 186 del 2018 e 97del 2020). Con l'applicazione del regime differenziato si intende, quindi, evitare che gliesponenti dell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il regime penitenziarionormale, possano continuare a tenere contatti illeciti e ad impartire direttive agli affiliati instato di libertà, e così mantenere, anche dall'interno del carcere, il controllo sulle attivitàdelittuose in sen)é all'organizzazione stessa (sentenza n. 143 del 2013).2.2. Ai fini dell'adozione del provvedimento di applicazione di tale regime che comportala sospensione, in tutto o in parte, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario neiconfronti dei soggetti condannati o imputati per gravi reati espressamente individuati,occorrono «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazionecriminale, terroristica o eversiva». Non si esige sul punto un giudizio di certezza secondo iparametri dell'accertamento probatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale,ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fracui assumono primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quellidesumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso (frale altre, Sez. 1, n. 4857 del 10/03/2016, Rv. 267248;).Si tratta, quindi, di un accertamento prognostico diverso da quello finalizzato averificare il pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose perché, in 'un'ottica ditutela più anticipata, ha come obbiettivo di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni delregime detentivo speciale, già il solo collegamento operativo con il contesto di criminalitàorganizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme sociale posti a fondamento delladetenzione2.3. Ai fini della proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., va, invece,apprezzato non tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con ilcontesto di criminalità organizzata in ragione dell'elusione delle particolari disposizioni giàpredisposte per impedirli, quanto più propriamente la necessità di rendere ancora vigenti talidisposizioni, riscontrandosi - non necessariamente in considerazione di elementisopraggiunti - la permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevanogiustificato originariamente il regime speciale (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019,[OSCURATO:PERSONA]. 274912; Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892; Sez. 1, n.36302 del 21/09/2005, Grimaldi; Rv. 232114).Va, infatti, verificata, a mente dell'art. 41-bis comma 2, cit., la «capacità» di mantenerequei collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametrielencati, in termini non esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'internodell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuoveincriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenoredi vita dei familiari del sottoposto. Mentre si sottolinea che il mero decorso del tempo noncostituisce elemento da solo sufficiente a escludere la «capacità» di cui sopra.2.4. Il perimetro e le modalità del controllo giurisdizionale sui provvedimenti ministerialiprevisti dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., circoscritto nel testo attuale del successivocomma 2-sexies alla verifica della "sussistenza dei presupposti per l'adozione delprovvedimento" sono state precisate da numerosi interventi della Corte Costituzionale.Con riferimento ai provvedimenti di proroga del regime differenziato, la Consulta haavallato la giurisprudenza di legittimità formatasi dopo le modifiche apportate all'art. 41- bisOrd. pen dalla legge n. 279 del 2002 e dalla legge n. 94 del 2009.La Corte costituzionale, dapprima, nell'esaminare le conseguenze dell'introduzione alcomma 2-bis cit. dell'inciso «purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato dimantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno»(oggi soppresso), ha escluso che nella verifica dei presupposti possa operare una inversionedell'onere della prova (nello stesso senso Sez. 1, n. 15283 del 30/03/2006, [OSCURATO:PERSONA].234844; Sez. 1, n. 41316 del 23/09/2009, Zagaria, Rv. 245048), ribadendo che ilprovvedimento di proroga deve contenere una adeguata motivazione sugli specifici edautonomi elementi da cui risulti la persistente capacità del condannato di tenere contatti conle organizzazioni criminali (nello stesso senso ex plurimis Sez. 1, n. 48396 del 06/10/2011,Lucchese, Rv. 251583) e che, conseguentemente, "in sede di controllo giurisdizionalespetterà al giudice verificare in concreto - anche alla luce delle circostanze eventualmenteallegate dal detenuto - se gli elementi posti dall'amministrazione a fondamento delprovvedimento di proroga siano sufficienti a dimostrare la permanenza delle eccezionaliragioni di ordine e sicurezza che, sole, legittimano l'adozione del regime speciale" (sentenzan. 417 del 2004).Successivamente, nel considerare infondata la censura relativa all'asseritacancellazione di ogni controllo di legalità, da parte del tribunale di sorveglianza, sui contenutidel provvedimento ministeriale applicativo delle prescrizioni dettate dall'art. 41-bis, comma 2-quater, della legge n. 354 del 1975, nel testo modificato 4 dalla legge n. 94 del 2009, conconseguente violazione degli artt. 13, secondo comma, 24, primo comma, e 113, primo esecondo comma, ha precisato, sulla base di ricostruzione sistematica delle normedell'ordinamento penitenziario, che le proroghe - a prescindere dalla soppressione, nelladisciplina del reclamo di cui al comma 2-sexies cit. contro il decreto applicativo del regimespeciale, del riferimento al controllo sulla congruità di contenuto del provvedimento rispettoalle esigenze di sicurezza - al pari di tutti i provvedimenti adottati nei confronti dei detenutilesivi di posizioni giuridiche che, per la loro stretta inerenza alla persona umana, sonoqualificabili come diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, continuano ad esserereclamabili con lo strumento generale previsto dall'art. 14- ter Ord. pen. davanti al giudice deidiritti e cioè al giudice ordinario ai sensi dell'art. 24 della Costituzione (sentenza n. 190 del2010).Il sindacato giurisdizionale attivato dai detenuti attraverso tale rimedio, proprio perchéfunzionale alla tutela di diritti soggettivi, si estende «non solo alla sussistenza deipresupposti per l'adozione del provvedimento, ma anche al rispetto dei limiti posti dalla leggee dalla Costituzione in ordine al contenuto di questo», con la conseguenza che «eventualimisure illegittime, lesive dei diritti del detenuto, dovranno perciò essere a questi finidisattese, secondo la regola generale per cui il giudice dei diritti applica i regolamenti e glin. 190 del 2010 ). 4.3. Conclusivamente, il controllo da parte del Tribunale di sorveglianza,adito in sede di reclamo avverso i provvedimenti di proroga del regime differenziato, lungi dalcostituire un sindacato di mera legittimità sulla congruità della motivazione, come talelimitato alla valutazione della correttezza, logica e giuridica, del provvedimento reclamato, è,invece, volto a verificare la sussistenza nel caso concreto dei presupposti normativi di cuiall'art. 41-bis Ord. pen. mediante il ponderato apprezzamento dell'intero materiale probatorioraccolto, quindi non solo degli elementi fattuali posti a fondamento del decreto ministerialema anche di quelli, eventualmente, allegati dal reclamante o comunque emersidall'istruttoria, al fine di riscontrarne, con congrue e pertinenti argomentazioni critiche sullecontrapposte prospettazioni, la idoneità dimostrativa della capacità del soggetto sottopostodi mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e delcollegamento funzionale tra prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e disicurezza. Ed in ciò si apprezza la distinzione con i margini più limitati di intervento delsindacato del giudice di legittimità, circoscritto al solo vizio di violazione di legge sostanzialee processuale e quindi esercitabile quanto alla legalità della decisione sul reclamo inriferimento ai parametri normativi che regolano il procedimento e la materia nonché allapresenza di motivazione, reale ed effettiva (cfr. Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano,Rv. 267248).2.5. Tanto posto, il ricorso è fondato laddove contesta la natura del controllogiurisdizionale in concreto esercitato dal Tribunale e, conseguentemente, la mancataacquisizione degli elementi di prova indicati dalla difesa al fine di esercitare una verificacompleta sulla sussistenza dei presupposti della proroga del regime differenziato.Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la richiesta difensiva di acquisire i provvedimenticitati nel decreto ministeriale, ritenendola “generica”, per non avere indicato la difesa “qualiXXXXXX e della vitalità della consorteria di appartenenza”.Trattasi di affermazione apodittica, quindi nella sostanza assente, e per di più smentitadalla complessiva motivazione posta a sostegno della sussistenza dei presupposti dellaproroga.Il percorso argomentativo seguito per concedere la proroga, infatti, risulta in concretofondato non solo sul profilo criminale di XXXXXX, ma anche sulla perdurante attività delgruppo criminale di appartenenza e sul mantenimento da parte del ricorrente, anche dopo lacarcerazione, di una immutata “influenza” su Cosa nostra palermitana, anche grazie allafedeltà degli uomini alternatisi alla guida del mandamento di cui era sato il capo riconosciutoper un lungo periodo.Siffatti elementi fattuali, ritenuti decisi per desumere il pericolo di mantenere oriallacciare, ove ammesso al regime carcerario ordinario, i collegamenti con l'organizzazionecriminale, sono stati tratti, come esplicitamente ammesso nelle pagg 2 e 4, proprio daiprovvedimenti di cui la difesa aveva chiesto vanamente l’acquisizione per verificarne il realecontenuto, con la conseguenza di non poter interloquire utilmente su tale punto cruciale delladecisione.3. Il terzo motivo relativo al difetto assoluto di motivazione sul profilo delle condizioni disalute del detenuto, è fondato.Oltre al tema della condizione di incompatibilità con la detenzione in carcere, dicompetenza del Tribunale di sorveglianza di prossimità se investito di istanza di differimentodella pena, il ricorrente aveva posto anche quello della concreta incidenza delle patologiedocumentate con le modalità della detenzione secondo il regime speciale di cui all’art. 41-bisOrd. pen.Tale profilo è stato valutato dal Tribunale di sorveglianza, che, dopo avere riportato ilcontenuto della relazione sanitaria della Casa di reclusione di Opera, si è limitata adosservare «Nessuna delle patologie che lo affliggono a carattere tale da influire sulle suefacoltà mentali e sulla capacità di comunicazione verbale non determinando la cessazionel'attenuazione della sua pericolosità».Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha affermato il principio, cheva ribadito anche in questa sede, secondo cui in tema di proroga del regime penitenziariodifferenziato, l'aggravamento delle condizioni di salute fisiche del detenuto può incidere sullacomplessiva legittimità della proroga del predetto regime, sia con riguardo al divieto direalizzazione di un trattamento inumano o degradante sia con riferimento all'analisi dellacondizione di attualità della pericolosità del recluso.In applicazione di questo principio, Sez. 1, n. 32405 del 23/02/2017, Farinella, Rv.270585 – 01 ha accolto il ricorso del detenuto avverso il rigetto del reclamo contro ilprovvedimento di proroga del regime differenziato, in quanto il Tribunale di Sorveglianzaavrebbe dovuto tener conto della gravità delle condizioni patologiche sopravvenute,unitamente all'età particolarmente avanzata del ricorrente, per valutare la legittimità dellaproroga.Nella motivazione di altro, più recente arresto, è stato condivisibilmente spiegato che, afronte della rappresentazione di problematiche connesse alle condizioni di salute deldetenuto, il Tribunale di sorveglianza è chiamato a «valutare, in presenza di una specificadoglianza, se lo stato di salute del ricorrente incida sulla sua possibilità di riprendere omantenere i contatti con il sodalizio criminoso di appartenenza, nel senso di escluderla olimitarla al punto da rendere non necessaria la proroga del regime differenziato, e sequest'ultimo si traduca, a causa di uno stato patologico particolarmente grave del detenuto,in una condizione di sofferenza aggiuntiva ed eccessiva, ovvero in un trattamento inumano odegradante, contrastante con la finalità rieducativa che l'esecuzione della pena deve sempremantenere, in caso affermativo bilanciando le esigenze di cura del detenuto stesso con leesigenze di sicurezza pubblica» (Sez. 1, n. 433 del 29/11/2023, dep. 2024, S., nonmassimata. e più di recente Sez. 1 n. 869 del 21/11/2025, dep. 2026, non massimata).Nel caso di specie, il Tribunale ha motivato (peraltro, in termini piuttosto assertivi)esclusivamente sul profilo del possesso da parte del detenuto delle capacità mentalinecessarie a mantenere rapporti con il gruppo mafioso, che, certamente, sulla scorta delprincipio richiamato, è dato che va preso in esame, ma non è il solo parametro daconsiderare.Il Tribunale avrebbe dovuto, confrontandosi la relazione medico legale prodotta dalladifesa, valutare le complessive condizioni di salute del detenuto, tenuto conto dellaparticolare afflittività del regime detentivo speciale, anche sotto il diverso profilo del divieto ditrattamenti inumani e degradanti4. Alla luce delle suesposte considerazioni, il provvedimento impugnato deve essereannullato con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Roma che dovràessere effettuato in conformità ai principi enunciati, con motivazione non apparente. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diRoma.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Decreto Cassazione n. 18628/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris