CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 luglio 2002
Cassazione n. 34136/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 24/03/2026 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], indagato nel procedimento penale n. 5799/2020 D.D.A. Napoli e n. 11548/2021 R.G. G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, impugnava l'ordinanza emessa il 24 marzo 2026 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, che rigettava l'istanza di autorizzazione allo svolgimento di colloqui visivi con la fidanzata [OSCURATO:PERSONA]. 2. Dal ricorso risulta che l'indagato, sottoposto alla custodia cautelare in carcere presso la casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], chiedeva, con istanza del 20 marzo 2026, di essere autorizzato a svolgere colloqui ordinari con [OSCURATO:PERSONA], deducendo una stabile relazione affettiva protrattasi da circa un anno. Produceva autocertificazioni della medesima [OSCURATO:PERSONA] e della madre di lei, [OSCURATO:PERSONA]Avanzo, dirette a rappresentare la stabilità del legame e la reciproca conoscenza dei nuclei familiari. 3. Con unico motivo deduceva violazione di legge in relazione all'art. 18 legge n. 354 del 1975, agli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), e 125 cod. proc. pen., agli artt. 2, 3, 13, 27, 32 e 111, comma sesto, Cost. e agli artt. 3 e 8 CEDU. Sosteneva che il giudice avesse omesso di considerare la documentazione allegata e avesse indebitamente ristretto la nozione di «relazione stabile» ai rapporti matrimoniali o di convivenza more uxorio. Richiamava la sentenza n. 10 del 2024 della Corte costituzionale e chiedeva l'annullamento dell'ordinanza. 4. Il Procuratore generale Chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere qualificato come appello cautelare ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, competente a norma del comma 2 della medesima disposizione. 12. In via preliminare, la mancata specifica indicazione del rimedio cautelare esperibile non determina l'inammissibilità dell'atto. L'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. stabilisce che l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione attribuitale dalla parte e impone al giudice di individuarne l'esatta natura in base al contenuto sostanziale, alla volontà impugnatoria manifestata e al regime legale del provvedimento. In tema di impugnazioni, infatti, il giudice adito, nel caso in cui il provvedimento giurisdizionale sia impugnato con un mezzo diverso da quello consentito, deve limitarsi, ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare la sua oggettiva impugnabilità e la sussistenza della voluntas impugnationis, ossia dell'intento di sottoporre il provvedimento gravato a sindacato giurisdizionale, trasmettendo, quindi, gli atti al giudice competente, senza accertare, ai fini del vaglio sull'ammissibilità dell'impugnazione, se la parte abbia inteso effettivamente esperire un mezzo impugnatorio non previsto dalla legge (ex plurimis, da ultimo, Sez. 6, n. 14480 del 26/03/2026, Pg, Rv. 289854 - 02). Nel caso in esame la difesa ha individuato senza incertezza l'ordinanza del 24 marzo 2026, ne ha censurato le ragioni e ha domandato la rimozione del diniego. Ricorrono, pertanto, gli elementi necessari alla conservazione dell'atto. L'erronea intestazione come ricorso per cassazione incide sulla qualificazione e sul giudice competente, non sull'esistenza dell'impugnazione. Pertanto, il ricorso per cassazione erroneamente proposto contro un provvedimento soggetto ad appello cautelare deve essere riqualificato ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. e trasmesso al tribunale competente. 3. La natura del provvedimento impugnato, in particolare, deve essere ricostruita alla luce della disciplina codicistica delle libertà personali. L'art. 272 cod. proc. pen., collocato in apertura del libro quarto, esprime il principio di legalità cautelare e stabilisce che non solo la libertà personale ma tutte le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto nei casi e nei modi previsti dalla legge. 3.1. La custodia cautelare in carcere non si esaurisce nella privazione della libertà di locomozione, ma conforma le modalità di esercizio delle libertà residue e dei rapporti con l'esterno. Il provvedimento giudiziale che autorizza o nega il colloquio non ha natura meramente organizzativa ma conforma e definisce, nei 2confronti della persona custodita, l'estensione di una facoltà relazionale compressa in conseguenza del titolo cautelare. 3.2. Il diniego è, dunque, idoneo ad accrescere l'afflittività concreta della (,7 4, fru misura, tmanterirTo_una limitazione dei rapporti affettivi che trova il proprio presupposto immediato nello stato custodiate. Gli artt. 2 e 13 Cost. e l'art. 8 CEDU concorrono a individuare il bene inciso; il regime processuale del controllo si radica, tuttavia, negli artt. 272 e seguenti cod. proc. pen. 4. Ne consegue l'applicabilità dell'art. 310 cod. proc. pen. L'appello è il mezzo previsto per le ordinanze in materia di misure cautelari personali diverse da quelle che dispongono originariamente una misura coercitiva, soggette al riesame. Il riferimento legislativo alla «materia» cautelare rende decisivi l'oggetto e gli effetti del provvedimento, non la sua denominazione formale. L'ordinanza impugnata non applica una nuova misura coercitiva e non è quindi soggetta a riesame; attiene al perimetro della limitazione della libertà personale, e ai sensi dell'art. 272 cod. proc. pen. insiste nella materia cautelare, incidendo sulle modalità concrete della custodia già in atto e sul grado di compressione di una libertà residua espressione della più ampia sfera relazionale. Il rimedio pertinente è, perciò, l'appello cautelare che consente un controllo pieno sulla disciplina applicabile e sulla valutazione degli elementi prodotti a dimostrazione della stabilità della relazione affettiva. 5. Deve essere esaminato, in proposito, l'indirizzo espresso da Sez. 4, n. 17696 del 28 marzo 2024, P.m in proc. Cavaleri, Rv. 286514 che ha riconosciuto che i provvedimenti sulle istanze di colloquio possono tradursi in un inasprimento dell'afflittività della misura e li ha ritenuti ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., ma ne ha escluso l'appellabilità ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., reputandoli estranei alle ordinanze in materia cautelare. La riconosciuta capacità del diniego di modificare in senso peggiorativo il contenuto concreto della custodia ne dimostra, anziché escluderla, l'appartenenza alla materia cautelare personale. Se il provvedimento aggrava l'afflittività della misura, non si può negare che esso intervenga sulla misura medesima e quindi in materia cautelare. La premessa accolta dal precedente conduce, quindi, a individuare nell'art. 310 cod. proc. pen. il rimedio ordinario coerente con l'assetto delle impugnazioni cautelari, non necessitando di 3ricorrere alla norma dell'art. 111, settimo comma, Cost., che dispone la garanzia della ricorribilità diretta per cassazione per violazione di legge per tutti i casi in cui l'ordinamento processuale non abbia previsto un rimedio diretto. 6. Non è pertanto consentito il ricorso immediato per cassazione previsto dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorso per saltum è ammesso esclusivamente contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e opera, per espressa previsione, in alternativa alla richiesta di riesame. Si tratta di rimedio eccezionale, non estensibile oltre i casi tassativi. L'alternatività legislativa riguarda esclusivamente il rapporto tra riesame e ricorso immediato, non quello tra appello cautelare e ricorso per cassazione. Conseguentemente deve escludersi il ricorso per saltum contro i provvedimenti che decidono sulla revoca o sulla modifica di una misura già in atto, per i quali l'unico rimedio di merito è l'appello cautelare, disponendo, in caso di erronea proposizione, la riqualificazione e la trasmissione degli atti al tribunale competente. Per i provvedimenti soggetti all'art. 310 cod. proc. pen. la parte non può, quindi, omettere il controllo di merito del tribunale e adire direttamente la Corte. Una diversa soluzione introdurrebbe un ricorso per saltum non previsto e sottrarrebbe la cognizione al giudice funzionalmente competente. 7. L'atto deve pertanto essere conservato e qualificato, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come appello cautelare. Questa Corte non può esaminare le censure relative alla stabilità della relazione affettiva, alla documentazione prodotta e alla motivazione del diniego, questioni riservate al Tribunale di Napoli, al quale gli atti devono essere trasmessi. 8. La decisione non definisce il merito dell'impugnazione, ma individua il rimedio e il giudice competente; non deve pertanto adottarsi statuizione sulle spese. P.Q.M