CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34384/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2026 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Letta la sentenza impugnata e visti gli atti; Ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., è inammissibile per genericità, risultando meramente oppositivo e reiterativo di censure già esaminate e motivatamente disattese in sentenza; Considerato che, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509), come nel caso di specie, in ragione della condotta successiva al reato; Considerato, invero, che la Corte di appello ha giustificato il diniego con congrua motivazione, evidenziando che i fatti accertati si connotano per una certa gravità e per il concreto allarme procurato, sicché, anche al di là del dato formale della recidivanza specifica ed infraquinquennale, il fatto in sé evidenzia, oltre che assenza di resipiscenza, una personalità incapace di dominare gli istinti, refrattaria alle statuizioni dell'autorità giudiziaria. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara i P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] iccio [OSCURATO:PERSONA] i DEPOS 2 4 SET 2026