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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 ottobre 2021

Cassazione n. 43651/2021

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 10/10/2019 della Corte di Appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Modena del 05/12/2013 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di tentata rapina aggravata, per avere usato violenza e minaccia nei confronti della vittima affinché scendesse ht dalla sua autovettura al fine di impossessarsi di un cospicuo carico di sigarette in quel momento trasportato.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 1) vizio della motivazione per non avere la Corte dato spiegazione delle ragioni per cui aveva ritenuto che la polizia scientifica avesse erroneamente indicato come l'impronta del rapinatore sull'autovettura della vittima fosse stata ritrovata sul lato destro anziché sinistro, ferma restando l'incertezza nell'attribuire l'impronta al ricorrente, soggetto, peraltro, che non corrisponderebbe a quello descritto dalla vittima quanto ad età ed accento; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso di un'arma, che non sarebbe stato provato ed avendo, comunque, la vittima precisato che l'arma utilizzata dal rapinatore fosse una pistola giocattolo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.Quanto al primo motivo, la Corte di appello, conformemente alla decisione del Tribunale - il cui contenuto si fonde con quello della sentenza impugnata stante la omogeneità del giudizio di condanna - ha sottolineato, richiamando anche uno specifico atto processuale (foto 6 di fg. 22 dei rilievi della [OSCURATO:PERSONA]), che l'impronta reperita sul vetro della portiera della vittima si trovava sul lato sinistro del mezzo (lato guidatore) e non sul lato destro, così spiegando, con indicazioni di fatto non rivedibili, il refuso contenuto negli atti processuali, il cui controllo effettuato da questa Corte, volto alla verifica del dedotto travisamento della prova, conferma le conclusioni cui è addivenuta la Corte, come si evidenzia dal confronto tra le fotografie e la relazione introduttiva contenuta nell'accertamento della [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, con motivazioni tratte dal merito del giudizio, la Corte ha spiegato che l'impronta, certamente riconducibile all'imputato, non poteva essere ricondotta ad una eventualità diversa dalla rapina, tenuto conto della sua tipologia e delle altre circostanze del caso.

La sentenza impugnata ha anche sottolineato, prendendo spunto dalle modalità della aggressione - durata pochissimi attimi e posta in essere da soggetto parzialmente travisato che aveva proferito pochissime parole - come l'individuazione dell'età del rapinatore da parte della vittima e la mancata percezione di un accento meridionale non fossero elementi idonei ad escludere la responsabilità del ricorrente.Si tratta di valutazione che attinge al merito e che non presenza vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede.

2. Quanto al secondo motivo, la Corte, rifacendosi alle dichiarazioni della vittima - che aveva subito la minaccia con arma - ha escluso che la pistola utilizzata fosse stata riconosciuta come giocattolo, tale essendo stata solo una mera supposizione della persona offesa, non basata su caratteri riconoscibili dell'arma utilizzata dall'imputato ed effettuata a posteriori, dopo che la stessa persona offesa aveva subito in pieno, per suo stesso dire, l'effetto intimidatorio dell'arma, secondo quanto precisato a fg. 3 della sentenza impugnata.

In proposito, deve ricordarsi in punto di diritto, il principio stabilito da Sez. 2, n. 4712 del 17/11/2017, dep. 2018, D'Ella, Rv. 272012, secondo cui, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante dell'uso delle armi nel delitto di rapina occorre, qualora la minaccia sia realizzata utilizzando un'arma giocattolo, che questa non sia riconoscibile come tale.

In motivazione: "al fine della sussistenza dell'aggravante de qua, ciò che conta è l'effetto intimidatorio che deriva sulla persona offesa dall'uso di un oggetto che abbia l'apparenza esteriore dell'arma, in quanto tale effetto intimidatorio è dipendente non dall'effettiva potenzialità offensiva dell'oggetto adoperato, ma dal fatto che esso abbia una fattezza del tutto corrispondente a quella dell'arma vera e propria (come avviene quando l'arma giocattolo sia sprovvista di tappo rosso o quando questo sia reso non visibile), cosicché possa incutere il medesimo timore sulla persona offesa.

Seppure deve quindi escludersi che l'uso di un'arma giocattolo sia incompatibile con l'aggravante prevista per la rapina dall'art. 628 comma 3 n. 1, prima ipotesi, deve tuttavia ritenersi sussistente la circostanza aggravante dell'uso delle armi solo quando la minaccia sia realizzata utilizzando un'arma giocattolo non riconoscibile come tale (v.

Sez. 2, n. 18382 del 27/3/2014, Rv. 260048 in motiv.)".

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 08.10.2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 10/10/2019 della Corte di Appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Modena del 05/12/2013 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di tentata rapina aggravata, per avere usato violenza e minaccia nei confronti della vittima affinché scendesse ht dalla sua autovettura al fine di impossessarsi di un cospicuo carico di sigarette in quel momento trasportato. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 1) vizio della motivazione per non avere la Corte dato spiegazione delle ragioni per cui aveva ritenuto che la polizia scientifica avesse erroneamente indicato come l'impronta del rapinatore sull'autovettura della vittima fosse stata ritrovata sul lato destro anziché sinistro, ferma restando l'incertezza nell'attribuire l'impronta al ricorrente, soggetto, peraltro, che non corrisponderebbe a quello descritto dalla vittima quanto ad età ed accento; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso di un'arma, che non sarebbe stato provato ed avendo, comunque, la vittima precisato che l'arma utilizzata dal rapinatore fosse una pistola giocattolo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.Quanto al primo motivo, la Corte di appello, conformemente alla decisione del Tribunale - il cui contenuto si fonde con quello della sentenza impugnata stante la omogeneità del giudizio di condanna - ha sottolineato, richiamando anche uno specifico atto processuale (foto 6 di fg. 22 dei rilievi della [OSCURATO:PERSONA]), che l'impronta reperita sul vetro della portiera della vittima si trovava sul lato sinistro del mezzo (lato guidatore) e non sul lato destro, così spiegando, con indicazioni di fatto non rivedibili, il refuso contenuto negli atti processuali, il cui controllo effettuato da questa Corte, volto alla verifica del dedotto travisamento della prova, conferma le conclusioni cui è addivenuta la Corte, come si evidenzia dal confronto tra le fotografie e la relazione introduttiva contenuta nell'accertamento della [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, con motivazioni tratte dal merito del giudizio, la Corte ha spiegato che l'impronta, certamente riconducibile all'imputato, non poteva essere ricondotta ad una eventualità diversa dalla rapina, tenuto conto della sua tipologia e delle altre circostanze del caso. La sentenza impugnata ha anche sottolineato, prendendo spunto dalle modalità della aggressione - durata pochissimi attimi e posta in essere da soggetto parzialmente travisato che aveva proferito pochissime parole - come l'individuazione dell'età del rapinatore da parte della vittima e la mancata percezione di un accento meridionale non fossero elementi idonei ad escludere la responsabilità del ricorrente.Si tratta di valutazione che attinge al merito e che non presenza vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede. 2. Quanto al secondo motivo, la Corte, rifacendosi alle dichiarazioni della vittima - che aveva subito la minaccia con arma - ha escluso che la pistola utilizzata fosse stata riconosciuta come giocattolo, tale essendo stata solo una mera supposizione della persona offesa, non basata su caratteri riconoscibili dell'arma utilizzata dall'imputato ed effettuata a posteriori, dopo che la stessa persona offesa aveva subito in pieno, per suo stesso dire, l'effetto intimidatorio dell'arma, secondo quanto precisato a fg. 3 della sentenza impugnata. In proposito, deve ricordarsi in punto di diritto, il principio stabilito da Sez. 2, n. 4712 del 17/11/2017, dep. 2018, D'Ella, Rv. 272012, secondo cui, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante dell'uso delle armi nel delitto di rapina occorre, qualora la minaccia sia realizzata utilizzando un'arma giocattolo, che questa non sia riconoscibile come tale. In motivazione: "al fine della sussistenza dell'aggravante de qua, ciò che conta è l'effetto intimidatorio che deriva sulla persona offesa dall'uso di un oggetto che abbia l'apparenza esteriore dell'arma, in quanto tale effetto intimidatorio è dipendente non dall'effettiva potenzialità offensiva dell'oggetto adoperato, ma dal fatto che esso abbia una fattezza del tutto corrispondente a quella dell'arma vera e propria (come avviene quando l'arma giocattolo sia sprovvista di tappo rosso o quando questo sia reso non visibile), cosicché possa incutere il medesimo timore sulla persona offesa. Seppure deve quindi escludersi che l'uso di un'arma giocattolo sia incompatibile con l'aggravante prevista per la rapina dall'art. 628 comma 3 n. 1, prima ipotesi, deve tuttavia ritenersi sussistente la circostanza aggravante dell'uso delle armi solo quando la minaccia sia realizzata utilizzando un'arma giocattolo non riconoscibile come tale (v. Sez. 2, n. 18382 del 27/3/2014, Rv. 260048 in motiv.)". Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 08.10.2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]