CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16819/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a NAPOLI avverso la sentenza in data 02/10/2023 della [OSCURATO:PERSONA]- POLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni fatte pervenire dall'Avvocata [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 02/10/2023 della Corte di appello di Napoli che, in riforma della sentenza in data 24/05/2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha disposto non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato di truffa ascrittogli. Deduce: 1. Violazione di legge in relazione agli artt. 178 e 179 c.p.p. e 420-ter cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale emesso la sentenza impugnata all'esito di un giudizio svoltosi in assenza dell'imputato. Il ricorrente denuncia la nullità della sentenza perché pronunciata 1 A nell'assenza dell'imputato, senza che ricossero i presupposti per la legittima celebrazione del processo in absentia. 2. Vizio di motivazione per motivazione assente o insufficiente in ordine alla ritenuta responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per la violazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.. Va preliminarmente rilevato che la sentenza della Corte di appello è stata pronunciata nell'assenza dichiarata dell'imputato, per come illustrato dallo stesso difensore. A fronte di tale evenienza, l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. richiede che l'impugnazione sia presentato dal difensore munito di procura speciale. Procura speciale che non risulta conferita all'Avvocato che ha proposto l'impugnazione nell'interesse di Barreca. Da qui discende l'inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che «In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce alla necessità di depositare lo specifico mandato a impugnare, si applica anche al ricorso per cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che dalla sussistenza di tale onere anche nel giudizio di legittimità non consegue alcuna lesione ai principi costituzionali e convenzionali del giusto processo, ben potendo l'imputato, che provi che la propria assenza è dovuta alla mancata conoscenza incolpevole del processo, far ricorso ai plurimi rimedi restitutori suscettibili di reintegrarlo nelle opzioni processuali che non è stato in grado di esercitare)» (Sez. 2 - , Sentenza n. 47327 del 03/11/2023, Makhatar, Rv. 285444 - 01). 2. Il tenore dei motivi del ricorso, in gran parte intesi a far valere la nullità della sentenza per l'asserita erronea declaratoria di assenza, suggerisce di riportare per intero le motivazioni della sentenza ora menzionata, attesa la pertinenza con le questioni sollevate dalla difesa: «[...] avendo riguardo sia al tenore letterale della norma, sia ai principi ispiratori della [OSCURATO:PERSONA] in tema di impugnazioni, deve ritenersi che l'art. 581 co.1-quater cod. proc. pen., laddove impone al difensore di munirsi di uno specifico mandato ad impugnare successivo alla sentenza, a pena di inammissibilità, sia applicabile anche al giudizio di cassazione. Va osservato che l'intero sistema processuale introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA] ( tanto le norme di cui all'art. 420 bis c.p.p. sull'assenza, quanto quelle in tema di impugnazioni e restituzione nel termine), è permeato dall'esigenza di garantire una partecipazione consapevole e volontaria dell'imputato al processo, ne discende che anche l'impugnazione deve costituire espressione del personale interesse dell'imputato a coltivare il gravame piuttosto che una scelta del difensore, quasi automatica. Questa Corte in tema di applicabilità della disciplina di cui all'art. 581 comma 1-quater c.p.p. al giudizio di cassazione, ha affermato la piena compatibilità della sua ratio con il meccanismo degli avvisi dovuti alle parti al fine di garantirne la conoscenza e, entro certi limiti e per lo più attraverso il patrocinio defensionale, la partecipazione al giudizio di legittimità, a prescindere dal dato testuale della previsione, che fa menzione della "citazione a giudizio", formalmente propria della regolamentazione del processo di merito (sez.5, 39166 del 2023, del 4/7/2023, Nappi, n.m). A tale indirizzo intende aderire il collegio evidenziando come l'intenzione del legislatore nel prevedere uno specifico mandato ad impugnare, deve ritenersi senz'altro applicabile al giudizio di cassazione non solo in ragione della collocazione sistematica della norma "Forme dell'impugnazione," nell'ambito del libro IX dedicato in generale alle impugnazioni, ma anche in considerazione della ratio sottesa alla Riforma che è quella di selezionare le impugnazioni, anche per il giudizio di cassazione, avendo comunque attenzione alla salvaguardia dei diritti delle parti e delle garanzie del giusto processo (in tal senso si muove la radicale rivisitazione del processo in absentia). Venendo al caso in esame rileva il collegio come esso sia esemplificativo dell'eventualità che la Riforma ha inteso evitare quella cioè di vedere instaurato un giudizio di impugnazione su impulso del difensore, a prescindere dalla volontà dell'interessato il quale senza un previo contatto con il difensore, si trovi giudicato, in via definitiva, inconsapevolmente. Né può ritenersi che tale interpretazione vulneri i principi costituzionali e convenzionali in tema di giusto processo, come adombrato dal difensore. La questione di legittimità costituzionale del sistema impugnatorio delineato dalla [OSCURATO:PERSONA] è stata già vagliata da questa Corte con sentenza della Sez. 5, n. 42414 del 17/10/2023 che ha definito la questione irrilevante, non avendo la difesa chiarito cosa avrebbe impedito o ostacolato il contatto con l'assistito ai fini del conferimento del mandato specifico. Ed anche nel caso in esame la difesa non ha chiarito gli antecedenti fattuali che avrebbero impedito od ostacolato un "contatto" con l'assistito, ai fini della dichiarazione od elezione di domicilio e della formalizzazione del mandato ad impugnare, di tal che, allo stesso modo, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Va poi ribadito che attraverso la riforma del sistema impugnatorio il d.lgs. 150/2022, ha operato una scelta tutt'altro che irragionevole ed anzi ha inteso realizzare un equo contemperamento tra il diritto di difesa dell'imputato di cui agli artt. 24, co 2, 27, co. 2, 111, co. 1 e co. 2 primo alinea e 117, co. 1, Cost., e l'esigenza, fondata precipuamente sul rispetto del principio di ragionevole durata del processo, che rinviene tutela nell'art. 111, co. 2 secondo alinea Cost., di una più celere ed efficiente organizzazione dello sviluppo del procedimento penale e degli strumenti dell'attività giurisdizionale propriamente detta, anche nella prospettiva di allontanare il pericolo della patologia dell'abuso del diritto. Le Sezioni Unite di questa Corte, a proposito della eliminazione della facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato che il legislatore ha delineato un modello di esercizio del diritto di difesa (e conseguentemente anche del diritto alla impugnazione) differenziato, a seconda della varie fasi e tipologie di processo ( S.U. 8914/2017; Sez. 2, 16/7/2013, Stara , Rv. 257072) precisando che " l'effettività del diritto di difesa non richiede necessariamente che le medesime modalità di esercizio e le correlative facoltà siano uniformemente assicurate in ogni stato e grado del giudizio, perché tale diritto può conformarsi secondo schemi normativi diversi a seconda delle caratteristiche proprie della fase di giudizio nella quale deve essere esercitato. Ne discende anche al legislatore deve essere assicurata ampia discrezionalità nel graduare diversamente le forme e le modalità mediante le quali la difesa tecnica e personale viene garantita all'imputato" ( Sez.U. n. 8914/2017). Richiamando la giurisprudenza della Corte cost. ( sent. n. 188/1980 e n. 395/2000) e della Corte EDU relativa, in particolare all'art. 6 della Carta EDU, ( sent. 27/4/2006, Sannino c/ Italia; Corte EDU 21/9/1993, Kremzov c/ Austria e Corte EDU 24/5/1991, Quaranta c/ Svizzera), è stata espressamente rimarcata la conformità alla Carta fondamentale e alla Carta EDU, della vigente disciplina processuale penale, nella parte in cui non permette la proposizione del ricorso per cassazione, personalmente da parte dell'imputato ( cfr. anche Sez. 6, n. n. 7472/2017, Rv. 269739; Sez. 2, n, 35651/2018, Rv, Antonucci , n.m.). Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche per l'esegesi relativa alla sfera di applicabilità dell'art. 581, co. 1-quater c.p.p. , se solo si pone mente allo scopo perseguito dal legislatore che è quello di consentire la proposizione di impugnazioni consapevoli da parte dell'imputato nell'ottica di semplificare (anche) l'attività della Corte di cassazione e garantire la corretta amministrazione della giustizia senza che dai più stringenti requisiti i posti dalla norma a pena di inammissibilità, derivi un pregiudizio per lo stesso imputato dato che qualora sia stato dichiarato assente in difetto dei relativi presupposti, fornisca la prova di non avere avuto effettiva conoscenza del processo, o di non esservi potuto intervenire senza sua colpa, potrà essere rimesso in termini per impugnare.[..] tale interpretazione non vulnera i principi costituzionali e convenzionali in tema di giusto processo poiché il legislatore della Riforma, a chiusura del cerchio, ha approntato una serie di rimedi restitutori che possono reintegrare l'imputato nelle opzioni processuali che non è stato in grado di esercitare, quando prova che l'assenza è dovuta alla mancata conoscenza incolpevole del processo. Tra queste, in materia di impugnazione una nuova previsione di nullità da far valere in appello (art. 604, 1 co. 5-bis cod. proc. pen.) e nel giudizio di legittimità (ai sensi dell'art. 623, co. 1, lett. b- bis cod. proc. pen. ), oltre all'ampliamento dell'istituto della restituzione in termini di cui all'art. 175 c.p.p., prevedendosi una nuova ipotesi (comma 2.1.) di restituzione per l'imputato giudicato in assenza, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 420 bis c.p.p., fornisce la prova di non avere avuto conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa, oltre all'istituto della rescissione del giudicato che riguarda appunto l'ipotesi della erronea dichiarazione di assenza (SU. 23948/2019, Rv. 279420; Sez. U. 15498/2020 Lovric)». 3. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pellegrino [OSCURATO:PERSONA]. SECONDA SEZIONE PESA L E 2 2 P31024 [OSCURATO:PERSONA] ín".24(upw,op [OSCURATO:PERSONA] f Claudia H/anelli' CORTE N CASSAZIONEU.R.P. CEN'iRALE \ t-( - 1,/ • i .,) -) e .7 r ' l 9 4 -.- ---.' i ..,t1,,, r & ! J(68? ,',', .2. '. 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