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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:13
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0346_RES

Causa C‑346/23

[OSCURATO:PERSONA] SA

contro [OSCURATO:PERSONA] de Consumidores y Usuarios de [OSCURATO:PERSONA]Auge (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 gennaio 2025 «Rinvio pregiudiziale – Mercati degli strumenti finanziari – Direttiva 2004/39/ CE – Articolo 52, paragrafo 2 – Azione intentata nell’interesse dei consumatori – Organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori – Legittimazione ad agire in giudizio per difendere gli interessi individuali dei loro membri – Perdita della legittimazione ad agire in caso di investimenti in prodotti finanziari di grande valore economico – Esonero dalle spese giudiziarie e dall’obbligo di farsi carico delle spese sostenute dalla controparte – Autonomia procedurale – Principio di effettività» Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Mercati degli strumenti finanziari – Direttiva 2004/39 – Azione intentata nell’interesse dei consumatori – Interesse dei consumatori – Nozione – Interessi individuali di una pluralità di consumatori – Inclusione (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/39, art. 52, § 2) (v. punti 46-48) Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Mercati degli strumenti finanziari – Direttiva 2004/39 – Azione intentata nell’interesse dei consumatori – Organizzazione di consumatori che difende gli interessi individuali di una pluralità dei suoi membri – Legittimazione ad agire – Limitazione a seconda della capacità finanziaria degli investitori difesi e degli strumenti finanziari sottoscritti – Inammissibilità – Rifiuto di concedere un’assistenza legale gratuita a tale organizzazione in considerazione della capacità finanziaria degli investitori difesi e degli strumenti finanziari sottoscritti – Ammissibilità – Presupposti (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/39, art. 52, § 2) (v. punti 49, 50, 55-57, 61, 63 e disp.) [OSCURATO:PERSONA] di una controversia relativa alla validità di contratti di acquisto di strumenti finanziari conclusi da investitori-consumatori difesi da un’associazione di consumatori, la Corte conferma che la legittimazione ad agire di una simile associazione che difende gli interessi individuali di una pluralità dei suoi membri non può essere soggetta a restrizioni relative alla capacità finanziaria di tali membri e alle caratteristiche dei prodotti finanziari nei quali tali membri hanno investito.

Simili criteri possono tuttavia essere presi in considerazione al fine di decidere se tale associazione possa beneficiare dell’assistenza legale gratuita.

Due persone fisiche avevano sottoscritto prodotti finanziari presso il [OSCURATO:PERSONA], divenuto [OSCURATO:PERSONA].

Al fine di far dichiarare la nullità di tali contratti di acquisto per vizio di consenso, l’[OSCURATO:PERSONA] de Consumidores y Usuarios de [OSCURATO:PERSONA] - Auge (Associazione di consumatori e di utenti di servizi generali; in prosieguo: l’«Auge»), che agisce in rappresentanza di queste due persone fisiche, ha proposto un ricorso contro tale banca dinanzi ai giudici spagnoli.

Poiché i giudici di primo grado e di appello hanno accolto tale ricorso, la suddetta banca ha proposto un ricorso straordinario per vizio di procedura e un ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice d’appello dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna), giudice del rinvio.

La banca fa valere dinanzi a tale giudice che l’Auge non è legittimata ad agire in giudizio a nome dei suoi membri, in quanto i prodotti da essi sottoscritti sono prodotti finanziari speculativi di grande valore economico, e non prodotti di uso comune e generalizzato, il che implicherebbe che l’azione intentata non rientrerebbe nella tutela dei consumatori secondo il diritto nazionale.

Infatti, secondo la giurisprudenza nazionale, le organizzazioni dei consumatori non dispongono della legittimazione ad agire quando l’azione verte su investimenti in prodotti finanziari speculativi o di valore economico elevato, in quanto tali prodotti non sono di uso comune, ordinario e generalizzato.

Un simile mancato riconoscimento della legittimazione ad agire in tal caso consentirebbe di evitare, secondo il giudice del rinvio, un uso fraudolento o abusivo della legittimazione ad agire specifica delle associazioni di consumatori da parte di investitori dotati di un’elevata capacità finanziaria, al fine di beneficiare del diritto all’assistenza giuridica gratuita che il diritto nazionale riconosce a tali associazioni.

È in tale contesto che detto giudice si chiede se la giurisprudenza nazionale che limita così la legittimazione ad agire di un’associazione di consumatori per conto di uno di tali investitori-consumatori in considerazione della capacità finanziaria di quest’ultimo, del valore economico, del tipo e della complessità dei suoi investimenti, sia conforme all’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva 2004/39 ( 1 ).

Giudizio della Corte La Corte ricorda anzitutto che il «cliente al dettaglio» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2004/39 può essere qualificato come «consumatore» se è una persona fisica che agisce al di fuori di qualsiasi attività commerciale ( 2 ).

Risulta parimenti dal considerando 14 della direttiva 2020/1828 ( 3 ) che il «cliente al dettaglio» è un consumatore e dal considerando 13 di questa stessa direttiva che essa copre, oltre al diritto generale dei consumatori, settori come quello dei servizi finanziari.

La Corte precisa poi che gli Stati membri hanno il diritto di conferire ad organismi di tutela dei consumatori la legittimazione ad agire al fine di tutelare gli interessi individuali di una pluralità dei loro membri.

Per giungere a tale conclusione, la Corte rileva che l’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva 2004/39 si riferisce all’interesse dei «consumatori» al plurale.

Sebbene l’uso del plurale indichi che l’azione intentata da un’organizzazione di consumatori deve mirare agli interessi di una pluralità di consumatori, detta disposizione non precisa se tale dimensione collettiva dell’azione sia diretta all’interesse generale dei consumatori o, al contrario, agli interessi individuali di più consumatori.

Tuttavia, nei limiti in cui tale disposizione rinvia al diritto degli Stati membri sia per quanto riguarda la determinazione degli organismi che possono rappresentare gli interessi dei consumatori sia per quanto riguarda le modalità procedurali secondo le quali tale rappresentanza deve essere effettivamente esercitata, gli Stati membri restano liberi di determinare la natura individuale o collettiva degli interessi che possono essere difesi dagli organismi di tutela dei consumatori.

Inoltre, qualora uno Stato membro abbia conferito alle organizzazioni di consumatori la legittimazione ad agire al fine di difendere gli interessi individuali di una pluralità dei loro membri, non gli è tuttavia consentito limitare la legittimazione ad agire di una simile organizzazione alla difesa di una determinata categoria di consumatori identificata in funzione della loro capacità finanziaria e degli strumenti finanziari nei quali essi hanno investito.

Infatti, l’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva 2004/39 prevede un diritto di ricorso nell’interesse di tutti i consumatori-investitori, senza fare distinzioni al riguardo.

Per contro, né tale disposizione né alcun’altra normativa dell’Unione impongono la concessione di un’assistenza giuridica gratuita alle organizzazioni dei consumatori che intentano azioni nell’interesse dei consumatori.

Pertanto, ciascuno Stato membro deve stabilire le proprie norme relative al regime dell’assistenza giuridica gratuita, in forza del principio dell’autonomia procedurale, purché tali norme non siano meno favorevoli di quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività).

Al riguardo, le spese giudiziarie che un’associazione è tenuta a pagare se non beneficia dell’assistenza giuridica gratuita non devono costituire costi insormontabili tali da rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di ricorso previsto all’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva 2004/39. ( 1 ) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio ( GU 2004, L 145, pag. 1 ). ( 2 ) V, in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2019 (Petruchová, C 208/18 , EU:C:2019:825 , punto 76 ). ( 3 ) Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE ( GU 2020, L 409, pag. 1 ).

L’allegato I di tale direttiva rinvia alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ( GU 2014, L 173, pag. 349 ), che ha abrogato e sostituito la direttiva 2004/39 e il cui articolo 74, paragrafo 2, dedicato al diritto di ricorso nell’interesse dei consumatori, corrisponde all’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva 2004/39, essendo questi due articoli redatti in termini quasi identici.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0346_RES Causa C‑346/23 [OSCURATO:PERSONA] SA contro [OSCURATO:PERSONA] de Consumidores y Usuarios de [OSCURATO:PERSONA]Auge (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 gennaio 2025 «Rinvio pregiudiziale – Mercati degli strumenti finanziari – Direttiva 2004/39/ CE – Articolo 52, paragrafo 2 – Azione intentata nell’interesse dei consumatori – Organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori – Legittimazione ad agire in giudizio per difendere gli interessi individuali dei loro membri – Perdita della legittimazione ad agire in caso di investimenti in prodotti finanziari di grande valore economico – Esonero dalle spese giudiziarie e dall’obbligo di farsi carico delle spese sostenute dalla controparte – Autonomia procedurale – Principio di effettività» Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Mercati degli strumenti finanziari – Direttiva 2004/39 – Azione intentata nell’interesse dei consumatori – Interesse dei consumatori – Nozione – Interessi individuali di una pluralità di consumatori – Inclusione (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/39, art. 52, § 2) (v. punti 46-48) Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Mercati degli strumenti finanziari – Direttiva 2004/39 – Azione intentata nell’interesse dei consumatori – Organizzazione di consumatori che difende gli interessi individuali di una pluralità dei suoi membri – Legittimazione ad agire – Limitazione a seconda della capacità finanziaria degli investitori difesi e degli strumenti finanziari sottoscritti – Inammissibilità – Rifiuto di concedere un’assistenza legale gratuita a tale organizzazione in considerazione della capacità finanziaria degli investitori difesi e degli strumenti finanziari sottoscritti – Ammissibilità – Presupposti (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/39, art. 52, § 2) (v. punti 49, 50, 55-57, 61, 63 e disp.) [OSCURATO:PERSONA] di una controversia relativa alla validità di contratti di acquisto di strumenti finanziari conclusi da investitori-consumatori difesi da un’associazione di consumatori, la Corte conferma che la legittimazione ad agire di una simile associazione che difende gli interessi individuali di una pluralità dei suoi membri non può essere soggetta a restrizioni relative alla capacità finanziaria di tali membri e alle caratteristiche dei prodotti finanziari nei quali tali membri hanno investito. Simili criteri possono tuttavia essere presi in considerazione al fine di decidere se tale associazione possa beneficiare dell’assistenza legale gratuita. Due persone fisiche avevano sottoscritto prodotti finanziari presso il [OSCURATO:PERSONA], divenuto [OSCURATO:PERSONA]. Al fine di far dichiarare la nullità di tali contratti di acquisto per vizio di consenso, l’[OSCURATO:PERSONA] de Consumidores y Usuarios de [OSCURATO:PERSONA] - Auge (Associazione di consumatori e di utenti di servizi generali; in prosieguo: l’«Auge»), che agisce in rappresentanza di queste due persone fisiche, ha proposto un ricorso contro tale banca dinanzi ai giudici spagnoli. Poiché i giudici di primo grado e di appello hanno accolto tale ricorso, la suddetta banca ha proposto un ricorso straordinario per vizio di procedura e un ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice d’appello dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna), giudice del rinvio. La banca fa valere dinanzi a tale giudice che l’Auge non è legittimata ad agire in giudizio a nome dei suoi membri, in quanto i prodotti da essi sottoscritti sono prodotti finanziari speculativi di grande valore economico, e non prodotti di uso comune e generalizzato, il che implicherebbe che l’azione intentata non rientrerebbe nella tutela dei consumatori secondo il diritto nazionale. Infatti, secondo la giurisprudenza nazionale, le organizzazioni dei consumatori non dispongono della legittimazione ad agire quando l’azione verte su investimenti in prodotti finanziari speculativi o di valore economico elevato, in quanto tali prodotti non sono di uso comune, ordinario e generalizzato. Un simile mancato riconoscimento della legittimazione ad agire in tal caso consentirebbe di evitare, secondo il giudice del rinvio, un uso fraudolento o abusivo della legittimazione ad agire specifica delle associazioni di consumatori da parte di investitori dotati di un’elevata capacità finanziaria, al fine di beneficiare del diritto all’assistenza giuridica gratuita che il diritto nazionale riconosce a tali associazioni. È in tale contesto che detto giudice si chiede se la giurisprudenza nazionale che limita così la legittimazione ad agire di un’associazione di consumatori per conto di uno di tali investitori-consumatori in considerazione della capacità finanziaria di quest’ultimo, del valore economico, del tipo e della complessità dei suoi investimenti, sia conforme all’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva 2004/39 ( 1 ). Giudizio della Corte La Corte ricorda anzitutto che il «cliente al dettaglio» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2004/39 può essere qualificato come «consumatore» se è una persona fisica che agisce al di fuori di qualsiasi attività commerciale ( 2 ). Risulta parimenti dal considerando 14 della direttiva 2020/1828 ( 3 ) che il «cliente al dettaglio» è un consumatore e dal considerando 13 di questa stessa direttiva che essa copre, oltre al diritto generale dei consumatori, settori come quello dei servizi finanziari. La Corte precisa poi che gli Stati membri hanno il diritto di conferire ad organismi di tutela dei consumatori la legittimazione ad agire al fine di tutelare gli interessi individuali di una pluralità dei loro membri. Per giungere a tale conclusione, la Corte rileva che l’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva 2004/39 si riferisce all’interesse dei «consumatori» al plurale. Sebbene l’uso del plurale indichi che l’azione intentata da un’organizzazione di consumatori deve mirare agli interessi di una pluralità di consumatori, detta disposizione non precisa se tale dimensione collettiva dell’azione sia diretta all’interesse generale dei consumatori o, al contrario, agli interessi individuali di più consumatori. Tuttavia, nei limiti in cui tale disposizione rinvia al diritto degli Stati membri sia per quanto riguarda la determinazione degli organismi che possono rappresentare gli interessi dei consumatori sia per quanto riguarda le modalità procedurali secondo le quali tale rappresentanza deve essere effettivamente esercitata, gli Stati membri restano liberi di determinare la natura individuale o collettiva degli interessi che possono essere difesi dagli organismi di tutela dei consumatori. Inoltre, qualora uno Stato membro abbia conferito alle organizzazioni di consumatori la legittimazione ad agire al fine di difendere gli interessi individuali di una pluralità dei loro membri, non gli è tuttavia consentito limitare la legittimazione ad agire di una simile organizzazione alla difesa di una determinata categoria di consumatori identificata in funzione della loro capacità finanziaria e degli strumenti finanziari nei quali essi hanno investito. Infatti, l’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva 2004/39 prevede un diritto di ricorso nell’interesse di tutti i consumatori-investitori, senza fare distinzioni al riguardo. Per contro, né tale disposizione né alcun’altra normativa dell’Unione impongono la concessione di un’assistenza giuridica gratuita alle organizzazioni dei consumatori che intentano azioni nell’interesse dei consumatori. Pertanto, ciascuno Stato membro deve stabilire le proprie norme relative al regime dell’assistenza giuridica gratuita, in forza del principio dell’autonomia procedurale, purché tali norme non siano meno favorevoli di quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività). Al riguardo, le spese giudiziarie che un’associazione è tenuta a pagare se non beneficia dell’assistenza giuridica gratuita non devono costituire costi insormontabili tali da rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di ricorso previsto all’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva 2004/39. ( 1 ) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio ( GU 2004, L 145, pag. 1 ). ( 2 ) V, in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2019 (Petruchová, C 208/18 , EU:C:2019:825 , punto 76 ). ( 3 ) Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE ( GU 2020, L 409, pag. 1 ). L’allegato I di tale direttiva rinvia alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ( GU 2014, L 173, pag. 349 ), che ha abrogato e sostituito la direttiva 2004/39 e il cui articolo 74, paragrafo 2, dedicato al diritto di ricorso nell’interesse dei consumatori, corrisponde all’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva 2004/39, essendo questi due articoli redatti in termini quasi identici.
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