CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 maggio 2024
Cassazione n. 28767/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15162/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti -controricorrente – avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di L'AQUILA n. 606/2022emessa i l 13/04/2022 . R.g. n. 15162 del 2022; Ad. 17/05/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 17/05/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle. Rilevato che: la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila impugnata in questa sede riferisce quanto segue: [OSCURATO:PERSONA], quale titolare di un ristorante e albergo in Abruzzo,aveva chiesto, tramite il promotore finanziario [OSCURATO:PERSONA]Urbano, un mutuo , dell’importo di oltre settecentomila euro,per la ristrutturazione dell’immobile, al fine di creare una nuova e prestigiosa sala di ricevimento e si era rivolto a tal fine alla Banca del [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (in seguito [OSCURATO:SOCIETA].); la banca aveva accolto la richiesta di mutuo , nella misura ridotta a seicentottantamila euro, con delibera del 16/12/2013, ma successivamente, nel febbraio dell’anno 2014, nel corso di una riunione presso i propri uffici di Roma,aveva rilevato la falsità della detta delibera, e, quindi, nel marzo dello stesso anno, aveva revocato la concessione del mutuo; il Paris, avendo assunto rilevanti impegni finanziari, anche con emissione di titoli, al fine di fare fronte alla ristrutturazione, nell’attesa dell’erogazione delle somme, dopo avere esperito la procedura di mediazione, conveniva in giudizio,dinanzi al Tribunale di Avezzano, la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, quantificandoli nell’importo del mutuo deliberato e non erogato; la banca convenuta si costituiva e, per quanto ancora rileva in questa sede, disconosceva la predetta delibera e negava ogni rapporto con [OSCURATO:PERSONA]Urbano; il Tribunale di Avezzano, istruita la causa documentalmente con escussione dei testi addotti dalle parti, con sentenza n. 180 del 16/03/2018, rigettava la domanda; [OSCURATO:PERSONA] gravava la sentenza di appello e la Corte di L’Aquila, nel ricostituito contraddittorio delle parti, rigettava l’impugnazione; R.g. n. 15162 del 2022; Ad. 17/05/2024; estensore: C. Valle avverso la sentenza della Corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi di ricorso; risponde con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]; il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni; la controricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione; considerato che: la sentenza impugnata risulta essere stata emessa da un collegio composto dalla presidente, il cui nome è ripetuto due volte, e dal giudice relatore, mentre risulta omesso il nome del terzo giudice, non avente funzioni di relatore o di estensore, in quanto, come detto, il suo nome risulta, nell’intestazione, sostituito da quello, ripetuto, della presidente; la questione non è suscettibile di esame da parte di questa Corte in quanto non risulta proposta tra i motivi di ricorso e, pertanto, la relativa menzione è fatta a meri fini di completezza espositiva; la sentenza è pure priva del numero e della data di pubblicazione, usualmente posti in alto a destra del provvedimento a stampa (cd. glifo), ma la questione non è dirimente, stante la circostanza che la sentenza non risulta essere stata notificata e, pur computando il termine per impugnare con decorrenza dalla data di deliberazione in camera di consiglio della decisione (13 aprile 2022), il ricorso, notificato in data 21 giugno 2022, è tempestivo (Cass., ord., 9/01/2024, n. 865); ugualmente priva di rilievo invalidante è la notifica del ricorso per cassazione al difensore che aveva difeso la [OSCURATO:SOCIETA]. in primo grado, e non al difensore che l’aveva difesa in appello, e che attualmente la difende: la proposizione di rituale controricorso testimonia che l’atto ha raggiunto lo scopo e, pertanto, non vi è luogo a rilievo del vizio di notifica; R.g. n. 15162 del 2022; Ad. 17/05/2024; estensore: C. Valle il primo motivo di ricorso muove censura di nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione alla domanda principale di appello e ciò ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 132, comma 2, n. 2 cod. proc. civ.; il ricorrente afferma che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare adeguatamente le date della vicenda e in particolare quella relativa al «caricamento» della pratica di mutuo nel sistema CRIF della [OSCURATO:SOCIETA] alla data del 20/11/2023, cosicché risulta non adeguatamente considerato l’aspetto relativo alla durata dell’istruttoria della pratica di mutuo, che, nella prospettazione del Paris, sarebbe stata di «oltre sei mesi» con l’ulteriore corollario della mancata considerazione dell’affidamento ingenerato nel Paris circa il buon andamento della pratica di mutuo; il motivo è inammissibile, per carenza di specificità, laddove non riporta in alcun modo, neppure nei tratti salienti, il motivo di appello proposto dal Paris avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano e attinente alla durata dell’istruttoria della pratica di mutuo e alla data di inserimento nel sistema CRIF della [OSCURATO:SOCIETA]; invero non è stato compiutamente indicato dove la detta data del 20/11/2013 fosse stata esposta nell’atto di appello e per quale ragione essa fosse assunta a fondamento dell’asserita lunghezza dell’istruttoria della pratica, atteso che, nella prospettazione del ricorrente la delibera della banca di concessione del mutuo sarebbe intervenuta il 16/12/2013; il motivo, in ogni caso, si risolve in una mera diversa valutazione di circostanze fattuali rispetto a quella operata dalla Corte d’appello, come dimostrato dalla frase, di cui al ricorso, secondo la quale la Corte «non valorizza le date, mai citate, come effettivamente succedutesi»; R.g. n. 15162 del 2022; Ad. 17/05/2024; estensore: C. Valle inoltre, a fonte del reiterato richiamo all’atto di appello, dell’affermata ampiezza di «ben 25 pagine» così testualmente alla pag. 11 del ricorso, l’atto stesso non è stato riportato, come già scritto, nei punti salienti e pertanto nulla si può inferire circa la durata dell’istruttoria della pratica di mutuo; il ricorso, sul punto della motivazione apparente, non merita condivisione in quanto la Corte territoriale ha esaustivamente esposto le ragioni in base alle quali doveva escludersi che fosse stato ingenerato nel Paris, da parte della banca, con il proprio comportamento, il convincimento dell’avvenuta concessione del mutuo a mezzo della delibera, mai prodotta in originale , del 16/12/2013, avendo la Banca provveduto a convocare un’apposita riunione, nel febbraio dell’anno 2014, al fine di riscontrare le affermazioni del Paris circa la concessione del mutuo, cosicché è da escludersi cherisultasse violato il dovere, incombente su entrambe le parti, di comportarsi secondo buona fede nella fase delle trattative, ai sensi dell’art. 1337 cod. civ.; in tema si richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (Cass. n. 7545 del 15/04/2016 Rv. 639456 - 01) «p er ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato»; R.g. n. 15162 del 2022; Ad. 17/05/2024; estensore: C. Valle la motivazione della Corte territoriale non incorre, pertanto, nel vizio denunciato con il primo motivo di ricorso, come esaustivamente chiarito (in una fattispecie nella quale venne ritenuto sussistente il vizio) dalla motivazione di Cass. n. 27411 del 8/10/2021 (ove richiami di copiosa giurisprudenza di legittimità sebbene non massimata sullo specifico punto della motivazione apparente); il secondo motivo di ricorso reca censura di «omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione alla mancat a analisi in sentenza della delibera CRIF del 7/04/2014, contenente la richiesta di mutuo alla banca del Mezzogiorno con data 20/11/2013»; il motivo si incentra sull’avvenuta trasmissione da parte del Parisi e alla [OSCURATO:SOCIETA] dei documenti inerenti la pratica di mutuo a mezzo del promotore finanziario [OSCURATO:PERSONA]Urbano sin dal settembre 2013; il motivo è inammissibile, in quanto incorre in preclusione da cd. doppia conforme, poiché i fatti di causa sono stati ricostruiti in modo sostanzialmente identico da parte dei giudici di entrambe le fasi di merito e il ricorrente non indica alcun fatto diverso, del quale sia stato omesso l’esame; il motivo è un tentativo ulteriore di fare rientrare in gioco la figura del promotore finanziario D’Urbano, che la Corte d’appello ha già ritenuto, per ragioni di rito, fondate sull’art. 345 cod. proc. civ., di escludere dall’ambito della responsabilità precontrattuale; il motivo è, pertanto, inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ. (e lo sarebbe alla stregua del testo attuale dell’art. 360, comma 4 cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 10710/2022, che detta disposizione sostanzialmente riproduce); il terzo motivo reca censura di nullità della sentenza ai sensi ancora dell’art. 360, comma 1, n. 4 in relazione all’art. 132, comma R.g. n. 15162 del 2022; Ad. 17/05/2024; estensore: C. Valle 2, n. 2 per motivazione apparente impugnata con riferimento al danno non riconosciuto; il motivo è del tutto infondato: il mancato riconoscimento di un danno risarcibile è stato fatto dipendere, dalla sentenza impugnata, dall’esclusione del nesso causale tra la condotta della banca e l’avere il Paris fatto ricorso all’indebitamento, anche mediante emissione di cambiali per ingenti importi, al fine di fare fronte alle spese per i lavori di ampliamento del locale; la Corte territoriale ha reso compiuta motivazione, evidenziando la scarsa prudenza del Paris, che aveva proceduto ad indebitarsi al fine dell’effettuazione dei lavori edili ancora prima di avere una benché minima certezza circa l’effettiva concessione del mutuo da parte della bancae, anzi, prima della stessa richiesta del mutuo(così alla pag. 8 della sentenza); il motivo, anche in questo caso, si risolve in una diversa valutazione e nella prospettazione non di una articolata e ragionata critica ma nell’espressione di un mero dissenso; peraltro, il vizio di omessa pronuncia non sussiste non potendo esaminarsi il capo di impugnazione concernente l’ammontare del risarcimento (quantum) se è stata esclusa l’imputabilità dell’evento allaparte originariamente convenut a in causa ( an ) ; a tanto consegue l’infondatezza dell’intero ricorso; il ricorso è, pertanto, rigettato; le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza del ricorrente e, tenuto conto del valore della controversia in relazione all’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo in favore della parte controricorrente; stante il rigettodell’impugnazione deve attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, introdotto R.g. n. 15162 del 2022; Ad. 17/05/2024; estensore: C. Valle dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24/12/2012 n. 228, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3 . 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa