CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 maggio 2026
Cassazione n. 33647/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di sorveglianza di Romadichiarava non luogo a provvedere in relazione all’opposizione presentata,nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Magistrato disorveglianza che, rigettando la richiesta di affidamento in prova al serviziosociale, aveva applicato la detenzione domiciliare. La motivazione dell’ordinanzasi riferisce ad una richiesta di “modifica dell’orario e non altra e diversa istanza”.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio del difensoredi fiducia, affidandosi ad un unico motivo.2.1. Con tale motivo, il ricorrente denuncia il vizio della motivazione,ritenuta omessa o apparente, in relazione all’applicazione della detenzionedomicil iare, nonché la violazione di legge sulla mancata adozionedell’affidamento in prova in relazione agli artt. 47 e ss. legge 26 luglio 1975, n.354 (Ord. pen.).3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, haconcluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il motivo di ricorso è fondato e il provvedimento impugnato vaannullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma.2. Effettivamente, dall’esame del fascicolo d’ufficio è possibile verificareche, pur essendovi un errore da parte del difensore nella parte conclusivadell’opposizione ove è stato citato un permesso apparentemente estraneo alprovvedimento opposto, dalla lettura integrale dell’opposizione è possibilerilevare che l’opposizione era riferita al denegato affidamento in prova; tantoemerge sin dalla parte iniziale dell’atto ove era stata evidenziata la presunta“violazione dei presupposti di legge circa la mancata adozione dell’affidamento aiservizi sociali” ed era stata criticata la prognosi sfavorevole di pericolosità delrichiedente basata unicamente sui precedenti penali, senza considerazionealcuna delle condotte successive alla commissione dei reati, avendo il giudice aquo omesso di valutare i risultati del trattamento con gli esiti dell’osservazionedurante l’espiazione della pena.3. Dal che, il provvedimento di non luogo a provvedere è del tuttoincongruo e privo di motivazione rispetto al reale contenuto dell’opposizione.4. Dalle considerazioni ora esposte deriva l’accoglimento del motivo diricorso e il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovogiudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale disorveglianza di roma.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente