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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 06078/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 'N [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza emessa in data 22/02/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Brescia in data 11/06/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Carlo in ordine ai reati di cui agli artt. 628 comma secondo, 582, 583 comma primo n. 1), 61 n. 2) cod. pen.

L'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione dell'art. 192, comma 1, cod. proc. pen., il travisamento della prova ed il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

I giudici di merito, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi (le attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa suffragate dalle dichiarazioni rese dagli altri testi escussi nel giudizio di merito e dalle ritrazioni fotografiche in atti) idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg. 7 e ss. della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste.

La versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici di merito in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all'accusa.

Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

Ritiene, invece, il Collegio che non vadano liquidate le spese a favore della costituita parte civile PANZA Francesco di cui alla nota depositata in data 11 gennaio 2023 unitamente alle conclusioni scritte.

La 'memoria conclusiva depositata, a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 'N [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza emessa in data 22/02/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Brescia in data 11/06/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Carlo in ordine ai reati di cui agli artt. 628 comma secondo, 582, 583 comma primo n. 1), 61 n. 2) cod. pen. L'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione dell'art. 192, comma 1, cod. proc. pen., il travisamento della prova ed il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. I giudici di merito, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi (le attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa suffragate dalle dichiarazioni rese dagli altri testi escussi nel giudizio di merito e dalle ritrazioni fotografiche in atti) idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg. 7 e ss. della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste. La versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici di merito in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all'accusa. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Ritiene, invece, il Collegio che non vadano liquidate le spese a favore della costituita parte civile PANZA Francesco di cui alla nota depositata in data 11 gennaio 2023 unitamente alle conclusioni scritte. La 'memoria conclusiva depositata, a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 06078/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris